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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 è stata impugnata la legge della Regione Campania n.10 del 21 agosto 2007 concernente: "Norme in materia di piani ASI" . Tale legge, composta da un unico articolo, provvedeva , al comma 1, a prorogare alcuni termini, concernenti la validità dei piani ASI, indicati nell'art. 10, comma 9 della l.r. 16/1998 e nell'art. 77 della l.r. 10/2001. La norma è apparsa presentare profili di illegittimità costituzionale, considerato che la Corte costituzionale,con la sent. n. 314 del 2007, ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni richiamate dalla citata legge regionale, ritenendole in contrasto con gli artt. 3, 42, comma 3 e 97 della Costituzione. Infatti, la Corte ha statuito che tali disposizioni - l'art. 10, comma 9 della l.r. 16/1998 e l'art. 77, comma 2 della l.r. 10/2001 - nella misura in cui prorogano e reiterano i vincoli espropriativi di piani territoriali già scaduti violano in primo luogo i principi di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza di cui all'art. 3, Cost, in quanto si prorogano vincoli già scaduti da tempo senza valutazione della necessità dell'intervento pubblico da realizzarsi, in riferimento al sacrificio imposto al privato; in secondo luogo contrastano con la tutela riconosciuta al diritto di proprietà, ex art. 42, Cost, non essendosi previsto l'indennizzo per la reiterazione dei vincoli di inedificabilità imposti dai piani; in terzo luogo violano i principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, Cost., non essendo stata la proroga disposta con applicazione delle norme procedimentali disciplinanti l'emanazione dell'atto prorogato. A fronte di tali considerazioni anche la proroga prevista dal comma 1 dell'articolo unico della legge regionale Campania n. 10 , prorogando i termini indicati dalle richiamate disposizioni definite incostituzionali dalla Corte, si riteneva in contrasto con gli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione.
La Regione Campania , che era stata sentita da questo Dipartimento nel corso dell'esame svolto sulla legge regionale n. 10/2007, si era impegnata ad abrogare la norma in questione in occasione dell' approvazione della legge finanziaria regionale. Quindi, con la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008", la Regione ha provveduto , all'articolo 41,comma 3, ad abrogare esplicitamente la norma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 10/2007, impugnata dal Governo.
Ciò ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e , pertanto, ricorrono i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
30-10-2007 /
Impugnata
La legge in esame, composta da un solo articolo provvede al comma 1 a prorogare alcuni termini, concernenti la validità dei piani ASI, indicati nell'art. 10, comma 9 della l.r. 16/1998 e nell'art. 77 della l.r. 10/2001. Detta norma presenta profili di illegittimità costituzionale.
Si segnala in proposito che una recente sentenza della Corte costituzionale, la sent. n. 314 del 2007, ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni richiamate dalla legge in esame in quanto in contrasto con gli artt. 3, 42, comma 3 e 97 della Costituzione. Infatti, la Corte ha statuito che tali disposizioni,l'art. 10, comma 9 della l.r. 16/1998 e l'art. 77, comma 2 della l.r. 10/2001, nella misura in cui prorogano e reiterano i vincoli espropriativi di piani territoriali già scaduti violano in primo luogo i principi di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza di cui all'art. 3, Cost, in quanto si prorogano vincoli già scaduti da tempo senza valutazione della necessità dell'intervento pubblico da realizzarsi, in riferimento al sacrificio imposto al privato; in secondo luogo contrastano con la tutela riconosciuta al diritto di proprietà, ex art. 42, Cost, non essendosi previsto l'indennizzo per la reiterazione dei vincoli di inedificabilità imposti dai piani; in terzo luogo violano i principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, Cost., non essendo stata la proroga disposta con applicazione delle norme procedimentali disciplinanti l'emanazione dell'atto prorogato.
A fronte di tali considerazioni si ritiene che l'art. 1, comma 1, della legge in esame, nella misura in cui proroga i termini indicati dalle su richiamate disposizioni, definite incostituzionali dalla Corte, violi per le ragioni su esposte gli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione.
Pertanto si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale.
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