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Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture. (1-10-2007)
Abruzzo
Legge n.34 del 1-10-2007
n.6 del 5-10-2007
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE IMPUGNATIVA
La legge regionale Abruzzo n. 34/07 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte Costituzionale, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007, in quanto illegittima per i seguenti motivi:
1. L’articolo 39, in materia di monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.), si pone in contrasto con i principi fondamentali della normativa statale e con l’art.97 della Costituzione il quale prevede che tutta la Pubblica Amministrazione deve operare in attuazione del principio di buon andamento e di semplificazione dell’azione amministrativa.
Infatti si rappresenta un evidente contrasto sia con l’art. 17 del D.Lgs. 128/2006 il quale dispone che l’installazione dei depositi di GPL è considerata, ai fini urbanistici e edilizi, un’attività edilizia libera e sia con l’art. 1, comma 2 della L.241/1990 che prevede il generale e fondamentale principio sul divieto di aggravio del procedimento amministrativo. A ciò si aggiunga che la notevole corposità della documentazione richiesta comporta oneri burocratici gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono gpl nelle altre zone del territorio nazionale in violazione sia dell’art. 3 Cost., sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost e, di conseguenza, del principio di concorrenza la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett e) della Costituzione.
2. L'articolo 74, nel disciplinare le modalità per la costruzione e l’esercizio degli impianti solari fotovoltaici, introduceva, ai fini della salvaguardia di talune finalità di conservazione dei luoghi urbani e rurali le seguenti previsioni:
a) per soggetti pubblici è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici purché a una distanza minima di 0,5 Km da ogni abitazione;
b) per gli altri soggetti non è prevista alcuna disciplina, pertanto sembra integralmente preclusa la realizzazione degli impianti..
La realizzazione era riferita esclusivamente ai soggetti pubblici. Tale irragionevole ed irrazionale esclusione dei soggetti privati tra coloro che potevano realizzare impianti fotovoltaici, rappresentava una ingiustificata disparità di trattamento, violando gli articoli 3 e 97 della Costituzione. La preclusione di cui sopra, inoltre, faceva si che la norma contrastava con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché limitava il libero accesso al mercato dell'energia creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa.
La norma censurata, inoltre, contrastava con l'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione, in quanto impediva di fatto il raggiungimento dell'obiettivo di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto, 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitari (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, direttiva 2006/32/CE, direttiva 2006/32/CE.
La norma in esame, inoltre, consentendo ai soggetti pubblici di realizzare impianti per la produzione ad energia tramite la conversione fotovoltaica ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione intesa, ai sensi dello stesso articolo, quale ambiente interno, nascondeva in sè, di fatto, la disciplina di una servitù di "fotovoltaico". La norma, infatti, distingueva tra ambiente interno, inteso quale abitazione, ed ambiente esterno, inteso quale luogo circostante l'abitazione, e autorizzava i soggetti pubblici ad installare i suddetti impianti ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione, nel rispetto delle normative vigenti. Il soggetto pubblico, quindi, poteva, di fatto, incidere sulla proprietà privata e obbligare a dare passaggio per fondi proprietà altrui, disciplinando così materie, quali proprietà e servitù, riservate in via esclusiva dall'articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, al legislatore nazionale che, in situazioni non dissimili, aveva già previsto e disciplinato all'articolo 1056 del codice civile la disciplina del passaggio di condutture elettriche e, al Titolo III, Capo II del R.D. n. 1775/1933 (art. da 119 a 129), le servitù di elettrodotto.
La Regione Abruzzo, con la l.r. n. 47/07, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 – 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2008)", all'articolo 2, ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, avendo abrogato il citato articolo 74.
Per il suddetto motivo, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, competente nelle materia di cui sopra, sussiste il presupposto per la rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. Abruzzo n. 34/2007.
16-11-2007 /
Impugnata
La legge in esame è illegittima per i seguenti motivi:
1. L’articolo 39 della legge in esame, che modifica l’articolo 2 della l.r. n.16/2007 in materia di monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.), è censurabile per i motivi che di seguito si evidenziano.
Preliminarmente si rappresenta che la Regione con l'odierno intervento normativo ha modificato il disposto di cui all’art. 2 della L.r.16/2007 impugnato precedentemente, giusta delibera del CdM del 30 agosto 2007.
Si evidenzia, a tal proposito, che in quella sede la Regione Abruzzo si era impegnata a modificare il disposto dell’art. 2; la modifica in esame prevede non più la denuncia di inizio attività per l’installazione dei depositi di gpl ma semplicemente una comunicazione all’ufficio urbanistico del Comune di appartenenza ma non ha alleggerito il procedimento che prevede ancora tutta una serie di obblighi, pertanto, non si ritengono superate le censure evidenziate dalla precedente impugnazione, a cui si rinvia integralmente.
Tale articolo, in particolare, dispone che i soggetti che intendano installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc., devono inoltrare all’Ufficio urbanistico del Comune di competenza una comunicazione corredata da numerosa documentazione.
Tale disposizione si pone in contrasto con i principi fondamentali della normativa statale e con l’art.97 della Costituzione il quale prevede che tutta la Pubblica Amministrazione deve operare in attuazione del principio di buon andamento e di semplificazione dell’azione amministrativa.
Infatti si rappresenta un evidente contrasto sia con l’art. 17 del D.Lgs. 128/2006 il quale dispone che l’installazione dei depositi di GPL è considerata, ai fini urbanistici e edilizi, un’attività edilizia libera e sia con l’art. 1, comma 2 della L.241/1990 che prevede il generale e fondamentale principio sul divieto di aggravio del procedimento amministrativo. A ciò si aggiunga che la notevole corposità della documentazione richiesta comporta oneri burocratici gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono gpl nelle altre zone del territorio nazionale in violazione sia dell’art. 3 Cost., sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost e, di conseguenza, del principio di concorrenza la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett e) della Costituzione.
Valgono altresì le stesse motivazioni per quanto concerne, in particolare, l’art.39, comma 1, lett c) della legge in esame, relativo al “progetto esecutivo”. Va sottolineato, infatti, che in ambito nazionale il D.P.R. n.214/2006 ha eliminato l’obbligo di adempimento ai fini della normativa di prevenzione incendi di serbatoi di gpl, tenendo conto di evidenti necessità di semplificazione e snellimento amministrativo, in coerenza con i principi affermati dalla L.241/90 e successive modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del settore di recente emanazione. Ne deriva un evidente contrasto con la legislazione nazionale, con conseguente lesione dei sottesi principi costituzionali.
2. L’articolo 74 della legge in esame, disciplina le modalità per la costruzione e l’esercizio degli impianti solari fotovoltaici ed introduce, ai fini della salvaguardia di talune finalità di conservazione dei luoghi urbani e rurali richiamate nella prima parte dello stesso articolo, le seguenti previsioni:
a) per soggetti pubblici è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici purché a una distanza minima di 0,5 Km da ogni abitazione;
b) per gli altri soggetti non è prevista alcuna disciplina, pertanto sembra integralmente preclusa la realizzazione degli impianti.
La formulazione dell’articolo, infatti, non è ben chiara in merito, ed a tale interpretazione contribuisce, tra l’altro, la rubrica dell’articolo stesso che parla di “realizzazione di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica”, in senso generico, anche se la disciplina viene riferita esclusivamente ai soggetti pubblici. Tale irragionevole ed irrazionale esclusione dei soggetti privati tra coloro che possono realizzare impianti fotovoltaici, rappresenta una ingiustificata disparità di trattamento, violando gli articoli 3 e 97 della Costituzione. La preclusione di cui sopra, inoltre, fa si che la norma contrasti con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché limita il libero accesso al mercato dell'energia creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa.
La disposizione in esame introduce, peraltro, una moratoria per la realizzazione di tali impianti in tutti i centri urbani per i soggetti pubblici: risulta del tutto evidente, infatti, che in tali aree è di difficile applicazione la condizione di distanza di 0,5 Km da ogni abitazione. La materia in cui ricade la disciplina dell'articolo 74 della legge in esame, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, rientra nella competenza concorrente regionale, in cui lo Stato deve emanare i principi fondamentali. In riferimento alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, i principi fondamentali possono essere rintracciati nel d. lgs. n. 387/03, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità". Tale decreto, oltre a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario, favorisce lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
L'articolo 7 dello stesso decreto, detta disposizioni specifiche per il solare e prevede che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.
In attuazione di tale disposizione sono stati emanati una serie di decreti ministeriali, in ultimo il DM del 19 febbraio 2007, il quale prevede che:
- gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;
- gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sono assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in ragione dei predetti criteri di integrazione;
- privilegia l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza, nonchè di alcune applicazioni specifiche;
- possono beneficiare delle tariffe agevolate:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.
Tali disposizioni non possono non essere considerate principi fondamentali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.
L'articolo 10 del d. lgs. n. 387/03, peraltro, a proposito degli obiettivi indicativi regionali, prevede espressamente, al comma 3, che le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.
La norma introdotta dal legislatore regionale si muove, invece, in senso limitativo e riduttivo rispetto alla normativa nazionale vigente.
Così come formulata, quindi, la norma regionale incide sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando i principi fondamentali in materia di cui al d. lgs. n. 387/03, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", in particolare articoli 7 e 10, nonché i DM 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 ed, in ultimo, il DM 19 febbraio 2007.
La norma censurata, inoltre, contrasta con l'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione, in quanto impedisce di fatto il raggiungimento dell'obiettivo di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto, 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitari (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, direttiva 2006/32/CE, direttiva 2006/32/CE). In particolare la moratoria introdotta porterà alla mancata realizzazione degli impianti fotovoltaici che avrebbero dovuto concorrere al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 387/03. Il decreto legislativo prevede infatti che, con decreto ministeriale, sia individuato l’obiettivo della potenza nominale da installare a livello nazionale per concorrere al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili. Appare chiaro che la moratoria generale introdotta dalla Regione Abruzzo con la norma citata, rende di difficile raggiungimento l’obiettivo italiano, quantificato con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 e pari a 3.000 MW entro il 2016.
In ultimo si rappresenta che la norma in esame, così come formulata, consentendo ai soggetti pubblici di realizzare impianti per la produzione ad energia tramite la conversione fotovoltaica ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione intesa, ai sensi dello stesso articolo, quale ambiente interno, nasconde in se, di fatto, la disciplina di una servitù di "fotovoltaico". La norma, infatti, distingue tra ambiente interno, inteso quale abitazione, ed ambiente esterno, inteso quale luogo circostante l'abitazione, e autorizza i soggetti pubblici ad installare i suddetti impianti ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione, nel rispetto delle normative vigenti. Il soggetto pubblico, quindi, potrebbe, di fatto, incidere sulla proprietà privata e obbligare a dare passaggio per fondi proprietà altrui, disciplinando così materie, quali proprietà e servitù, riservate in via esclusiva dall'articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, al legislatore nazionale che, in situazioni non dissimili, ha già previsto e disciplinato all'articolo 1056 del codice civile la disciplina del passaggio di condutture elettriche e, al Titolo III, Capo II del R.D. n. 1775/1933 (art. da 119 a 129), le servitù di elettrodotto.
Così disponendo quindi la norma regionale invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, violando l'articolo 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.
Per i su esposti motivi si propone questione di legittimità dinanzi la Corte Costituzionale.
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