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Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi. (12-10-2007)
Bolzano
Legge n.10 del 12-10-2007
n.43 del 23-10-2007
Politiche infrastrutturali
29-11-2007 /
Impugnata
La legge n. 9 del 12/10/2007 della Provincia autonoma di Bolzano, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune disposizioni del Capo I concernenti la disciplina della protezione della fauna selvatica e dell'esercizio della caccia.
Si premette che, nonostante la Provincia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punti nn. 15 e 16, del D.P.R. 670/1972 recante lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, abbia una potestà legislativa primaria in materia di caccia e di parchi per la protezione della flora e della fauna, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 378/2007, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di “ambiente” (ponendovi accanto la parola “ecosistema”) in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l’ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 380/2007.
E' indubbio che l'esercizio dell'attività venatoria sia da ricomprendersi nella nozione di ambiente ed ecosistema, che la Corte Costituzionale ha ricostruito nelle sentenze citate, dal momento che tale attività incide sulla tutela della fauna e di conseguenza sull'equilibrio dell'ecosistema.
Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento ( direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, 99/22/CEE) secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1 dello statuto speciale e dall'art. 117, comma 1 della Costituzione.
Sulla base di queste premesse sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dal suindicato art. 8, comma 1 dello Statuto, le seguenti disposizioni della legge in esame:
- l'art. 3, comma 3 del provvedimento in esame contrasta con l'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE in quanto non risulta richiesta l'indicazione della tipologia di deroga da attivare e le ragioni ad essa sottostanti , prevista invece nella normativa comunitaria su richiamata e, pertanto, viola il vincolo del rispetto del diritto comunitario, di cui all'art. 8, comma 1 dello statuto e all'art. 117, comma 1 della Costituzione;
- l'art. 13 si pone in contrasto con alcune disposizioni del d.lgs. 73/2005 di attuazione della direttiva 1999/22/CEE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. In particolare l'art. 13, comma 1 disciplina il campo di applicazione delle disposizioni concernenti i giardini zoologici in maniera differente rispetto a quanto previsto dall'art.2, comma 2 del suddetto decreto violando gli standards uniformi di tutela di competenza esclusiva statale, ex art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Infatti, le clausole di esclusione di applicabilità del decreto legislativo risultano ineludibilmente poste dall’art.2 comma 2 del decreto stesso, senza che alle Amministrazioni regionali o provinciali, ancorchè dotate di attribuzione legislativa riservata, sia dato poterle derogare in peius, così come da ultimo ribadito dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia 380/2007.
Il comma 2, nella misura in cui attribuisce all'Osservatorio faunistico provinciale il compito di individuare i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, contrasta con quanto stabilito dall’art.3 del decreto legislativo attuativo della norma comunitaria, che detta in maniera dettagliata i requisiti strutturali ed organizzativi per l’apertura di un giardino zoologico. Si tratta di requisiti minimi volti a realizzare misure idonee di conservazione e, quindi, rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Inoltre, tale disposizione contrasta con gli artt. 4, comma 2, lettera b) e 5 del d.lgs. 73/2005 che prescrivono la competenza esclusiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia in ordine ai motivi e alle condizioni per la chiusura dei giardini zoologici sia in relazione al successivo trasferimento degli animali.
Il comma 3 dell'art. 13 si pone in violazione dell'art. 4 del d.lgs. 73/2005 sotto diversi profili. In primo luogo,prevede che l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica è rilasciata con decreto dell’assessore provinciale competente, sentito il parere dell'Osservatorio faunistico provinciale.Così disponendo, la legge regionale interviene su una materia disciplinata a livello statale dal D. lgs. n. 73 del 2005, “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici”, il quale, invece, all’articolo 4 prevede che la licenza per l’apertura del giardino zoologico è rilasciata con “decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata”. L’ istituzione dei giardini zoologici è finalizzata a soddisfare esigenze, quali la conservazione della biodiversità, la protezione della fauna selvatica e la salvaguardia della diversità biologica, che non escludono la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La prescritta autorizzazione provinciale, pertanto, si pone come sostitutiva della disciplina statale così da poterne pregiudicare gli obiettivi che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale. In secondo luogo, tale disposizione, nella misura in cui riconosce all'Osservatorio faunistico provinciale una funzione ispettiva diretta ad accertare la presenza dei presupposti, contrasta con l'art. 6 del d.lgs. 73/2005 che riconosce tale ruolo in capo al Ministero dell'ambiente che può avvalersi del Corpo forestale dello Stato, dei medici veterinari, di zoologi e di esperti nel settore.
Sono ugualmente censurabili i commi 4 e 6 del provvedimento in esame in quanto in contrasto con le disposizioni del d.lgs. 73/2005 su richiamate, concernenti le procedure di modifica delle licenze ed i compiti di sorveglianza e controllo attribuiti al Corpo forestale provinciale e non al Ministero dell'ambiente, di cui all'art. 6 del d.lgs. 73/2005.
Il comma 5 , prevedendo la sostituzione della licenza alla dichiarazione di idoneità per le specia appartenenti alle famiglie dei canidi, mustelidi, felidi, cervidi e bovidi, limitatamente ai giardini zoologici, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 3 del decreto che stabilisce una generale sostituzione della licenza alla dichiarazione di idoneità.
Si segnala, inoltre, che le ragioni suesposte hanno costituito il presupposto per l'impugnativa di alcune disposizioni della l.r. n. 34/2006 della Regione speciale Valle D'Aosta analoghe a quelle contenute nell'art. 13 della legge provinciale in esame.
- l'art. 21, comma 1 contrasta con quanto stabilito dall'art. 19, comma 2 della l. 157/1992 in relazione sia alle condizioni che consentono gli abbattimenti (per la normativa statale, si tratta di importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche e non legate alla semplice produzione di danni alle colture agrarie e al bosco, come disposto invece dalla legge in esame), sia alla competenza esclusiva dell'INFS a rendere il parere in ordine alla necessità di porre in essere un piano di controllo di una certa specie nonché a verificare preliminarmente l’inefficacia dei metodi ecologici di contenimento. La norma provinciale, invece, nel primo punto si limita ad indicare i danni al bosco e alle colture agrarie,nel secondo punto, il provvedimento provinciale attribuisce le funzioni di prescrivere i piani di abbattimento all'assessore provinciale. Con ciò, la disposizione invade la competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all'art.117 comma 2, lett. s) cost.
- l'art. 22 presenta rilievi di illegittimità costituzionale in quanto, disciplinando fattispecie penali, non si limita ad un semplice rinvio alle norme statali in materia di caccia previste nell'art. 33 della l. 157/1992, ma le introduce nel proprio ordinamento con la norma esaminata. In tal modo,invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. ed eccede dalla competenza legislativa provinciale, di cui all'art. 8, comma 1 dello statuto speciale che non riconosce alla Provincia l'esercizio della potestà legislativa in tale ambito materiale.
Per tali ragioni si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
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