Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria. (25-10-2007)
Abruzzo
Legge n.35 del 25-10-2007
n.60 del 31-10-2007
Politiche socio sanitarie e culturali
11-12-2007 / Impugnata
La legge regionale in esame, che, al fine di migliorare la sicurezza nei trasporti stradali prevede l'obbligo per alcune categorie di conducenti di autoveicoli di sottoporsi a specifici esami medici, eccede dalle competenze legislative regionali, presentando i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 dell'art.1, e le altre disposizioni ad esse connesse (commi 1, 2, 3, 10, 11, 16), nello stabilire che i conducenti di autoveicoli per il trasporto merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella regione Abruzzo, debbano sottoporsi all'esame del sonno (polisonnografia) ed esibire alle forze dell'ordine preposte ai controlli stradali il referto medico attestante l' esito favorevole di tale esame, che costituisce altresì autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di conducente di tali autoveicoli per la durata di un anno, e nel prevedere inoltre che tale autorizzazione possa essere rinnovata ogni anno, a seguito di un nuovo esame medico, solo qualora il primo esame (da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008) abbia dato esito favorevole, sono costituzionalmente illegittime sotto vari aspetti:
a) eccedono dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di "tutela della salute", contrastando con l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto incidono direttamente sul merito di scelte proprie dell'arte medica, in assenza - o in difformità - da determinazioni assunte a livello nazionale. Sulla base delle informazioni aggiornate e metodologicamente validate dalla letteratura medica, nazionale e internazionale, infatti, l'effettuazione del solo esame polisonnografico non è sufficiente ad attestare una correlazione certa tra eventuali alterazioni da esso rilevate e colpi di sonno: l'effettuazione tale esame non è pertanto prevista nella legislazione nazionale quale presupposto necessario per la conduzione di autoveicoli. Le disposizioni in esame sono pertanto da ritenersi illegittime laddove prescindono dai principi fondamentali rinvenibili nel sistema della legislazione statale vigente, presentandosi invece come una scelta legislativa autonoma , non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti, ma dichiaratamente tesa a scopi cautelativi, in attesa di futuri accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall'autorità sanitaria nazionale. La Corte Costituzionale (con le sentenze nn. 282 del 2002 e 338 del 2003) ha già avuto modo di stabilire che interventi legislativi volti ad incidere su scelte proprie dell'arte medica "non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati, dato l'esenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico-scientifici". La Corte aggiunge che sono proprio tali determinazioni assunte a livello nazionale che, garantendo condizioni di fondamentale uguaglianza su tutto il territorio nazionale, evitano che si intrioduca una disciplina differenziata, sul punto, per una singola Regione.
b) Eccedono dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", violando l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto il d. lgs. n 624 del 1994, che costituisce la normativa statale di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali in tale materia, non ricomprende tale esame medico tra le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. E' indubbio infatti che la previsione dell'esame polisonnografico debba considerarsi ricompreso tra i principi fondamentali della materia, di competenza esclusiva statale, e non spetta pertanto alle singole Regioni il suo inserimento nell'ordinamento.
c) Inoltre, tali disposizioni regionali, costituendo un ostacolo all'attività lavorativa degli autotrasportatori, che perderebbero la possibilità di lavorare in caso di esito negativo dell'esame, violano l'art. 120, primo comma, Cost., secondo il quale "le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale".
d) Contrastano con l'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Tra i vincoli comunitari vanno ricomprese le previsioni di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato CE, che sanciscono il principio della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità nonchè gli articoli da 70 a 80 dello stesso Trattato che enunciano le Politiche della Comunità in materia di "Trasporti", prevedendo in particolare (art. 71) che sia il Consiglio Europeo a stabilire "le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti" e che "le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità..".
e) Contrastano con gli artt. 80 e ss. del Trattato CE, che enuncia il principio di libera concorrenza. Le disposizioni in esame infatti, attribuendo alle aziende di trasporto abruzzesi il costo degli esami polisonnografici, pongono le aziende stesse in posizione de svantaggio rispetto alle altre aziende di trasporto, determinando un ostacolo alla concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni in esame, nonché le disposizioni ad esse inscindibilmente connesse o da esse dipendenti (commi 1, 2, 3, 10, 11, 16), debbano essere impugnate ai sensi dell'art. 127 Cost.

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