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Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1' dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74). (13-11-2007)
Valle Aosta
Legge n.29 del 13-11-2007
n.47 del 15-11-2007
Politiche socio sanitarie e culturali
11-1-2008 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che modifica la l. r. n. 44 del 1999, recante la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta, eccede dalla competenza legislativa primaria attribuita alla Regione dall’art. 2, lett. u), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) L’art. 7, prevedendo che i maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell’albo professionale regionale possano esercitare la libera professione sia nell’ambito di una scuola di sci autorizzata sia in forma individuale, ma non nel quadro di un’attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci, costituisce un ostacolo all’attività lavorativa e un condizionamento delle scelte professionali e imprenditoriali dei maestri di sci e viola in tal modo i limiti posti alla competenza esclusiva regionale dall’art. 2 delle Statuto speciale, contrastando sotto più aspetti con le previsioni costituzionali e con l’ordinamento comunitario. In particolare tale disposizione regionale contrasta con l’art. 4 della Costituzione che sancisce il diritto al lavoro, al quale, secondo l’orientamento costante della Corte costituzionale (sent. n. 54 del 1977 e n. 102 del 1968), non è consentito apportare con legge limitazioni irragionevoli, che non trovino la proprie ragione nella tutela di interessi generali o esigenze di utilità sociale. Contrasta inoltre con il principio di libertà economica di cui all’art. 41 della Costituzione, al quale, secondo quanto affermato dalla Consulta (con le sentenze nn. 184 del 1999, 362 del 1998 e 388 del 1992), la legge può apporre limiti derivanti dall’utilità sociale, che tuttavia non può essere il frutto di scelte arbitrarie del legislatore, alla cui realizzazione si pervenga attraverso misure incongrue. L’intervento legislativo, secondo la Corte, non deve essere tale da costituire un condizionamento delle scelte imprenditoriali e professionali in modo così penetrante da sacrificare “le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l’oggetto delle stesse scelte organizzative”(così Corte Cost. n. 548 del 1990). Tale disposizione regionale contrasta anche con l’art. 120, primo comma, Cost., secondo il quale “le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio”.
Con riferimento all’ordinamento comunitario la disposizione in esame, che ha l’evidente scopo di vietare la costituzione di scuole di sci private in Valle d’Aosta, si pone in contrasto con gli artt. 49 e 50 del Trattato CE, che sanciscono il principio della libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità e con gli artt. 81 e ss. del Trattato CE, che enunciano il principio di libera concorrenza, nonché con la direttiva 2005/123/CE (meglio conosciuta come direttiva Bolkestein), che ha l’obiettivo di liberalizzare la circolazione dei servizi nel mercato interno, la quale, al punto (33) delle premesse, ricomprende tra i servizi destinatari dei suoi effetti “i centri sportivi”, quali sono appunto da considerarsi le scuole di sci.
2) Gli stessi motivi di illegittimità costituzionale esposti sub 1) inficiano anche l’art. 8 della legge regionale in esame, che stabilisce (richiamando l’allegato A) il numero minimo di maestri di sci indispensabile per l’apertura di una scuola di sci. Anche per tale articolo appare infatti irragionevole il limite quantitativo stabilito, che non trova la propria ragione né nell’interesse generale, né nelle esigenze di utilità sociale, la cui sussistenza è richiesta dalla giurisprudenza costituzionale citata al fine di limitare l’esercizio della professione. Il limite posto per l’apertura di scuole di sci si pone in oltre in contrasto con i principi di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi, in violazione oltre che dei principi costituzionali, anche delle norme della Comunità Europea sopra citate.
Si rileva che risultano inscindibilmente connessi e dipendenti dagli articoli sopra censurati l’art. 11, comma 2, che sostituisce la lettera e) del comma 1 dell’art. 25 della l. r. n. 44/1999, nonchè la lettera d) di tale ultimo articolo, i quali prevedono le sanzioni amministrative conseguenti all’inosservanza delle statuizioni censurate.
Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni regionali sopra indicate siano costituzionalmente illegittime debbano pertanto essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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