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"Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale". (28-11-2007)
Campania
Legge n.12 del 28-11-2007
n.63 del 3-12-2007
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 è stata impugnata la legge della Regione Campania n.12 del 28 novembre 2007 recante :" incentivi alle imprese per l'attivazione del piano economico regionale". Detta legge presentava profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2 che prevedevano misure d'aiuto da concedersi secondo le procedure previste dagli articoli 4 e 7 del d. lgs. N. 123/1998 recante (disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese in favore di imprese che operano sul territorio regionale).
In particolare, l'articolo 3,comma 2, istituiva un credito d'imposta o un bonus fiscale a favore delle imprese che effettuavano nel territorio regionale nuovi investimenti produttivi in beni strumentali materiali e immateriali ,mentre l'articolo 4, comma 2, prevedeva un credito d'imposta o un bonus fiscale a favore di imprese che incrementavano il numero di lavoratori dipendenti , o ne stabilizzavano l'occupazione, nelle unità locali ubicate sul territorio regionale.
Così disciplinando, il legislatore regionale non circoscriveva espressamente l'operatività delle suddette misure di agevolazione entro l'ambito dei soli tributi regionali, come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del d.lgs.n.123/1998 , estendendo quindi i sistemi di compensazione di tali misure anche ai tributi erariali, in violazione altresì del disposto dell'articolo 17 del d.lgs. n.241/1997, che, ai commi 1 e 2, consente eventuali compensazioni dei crediti solo relativamente a tributi erariali espressamente indicati.
Tali disposizioni, pertanto, comportavano la violazione dell'art. 117, co. 2 lettera e) Cost..
La regione Campania, che era stata coinvolta da questo Dipartimento nel corso dell'esame svolto sulla legge regionale n. 12/2007, si era impegnata a modificare la norma. Con la legge regionale n.6 del 14 aprile 2008 recante "Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2007, n.12 - incentivi alle imprese per l'attivazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale", la regione ha provveduto a modificare, recependo le censure mosse, la norma impugnata dal Governo. Ciò ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del risorso pendente in Corte Costituzionale e, pertanto, ricorrono i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
25-1-2008 /
Impugnata
La legge regionale, che detta norme per l'attivazione di incentivi alle imprese al fine di attivare il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.
Dette norme prevedono misure d'aiuto da concedersi secondo le procedure previste dagli articoli 4 e 7 del d.lgs.n.123/1998 (recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) in favore di imprese che operano sul territorio regionale.
In particolare, l'articolo 3,comma 2, istituisce un credito d'imposta o un bonus fiscale a favore delle imprese che effettuano nel territorio regionale nuovi investimenti produttivi in beni strumentali materiali e immateriali ,mentre l'articolo 4, comma 2, prevede un credito d'imposta o un bonus fiscale a favore di imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti , o ne stabilizzano l'occupazione, nelle unità locali ubicate sul territorio regionale.
Così disciplinando, il legislatore regionale non circoscrive espressamente l'operatività delle suddette misure di agevolazione entro l'ambito dei soli tributi regionali, come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del d.lgs.n.123/1998 , estendendo quindi i sistemi di compensazione di tali misure anche ai tributi erariali, in violazione altresì del disposto dell'articolo 17 del d.lgs. n.241/1997, che, ai commi 1 e 2, consente eventuali compensazioni dei crediti solo relativamente a tributi erariali espressamente indicati.
Tale estensione è preclusa al legislatore regionale: la Corte Costituzionale, in relazione ai tributi statali, con la sent. n. 37/2004, ha chiaramente evidenziato che, fino a quando non avrà avuto luogo l’introduzione dei principi di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, la determinazione dei quali compete allo Stato (che dovrà provvedervi con legge, sent. Corte Cost. n. 303/2003), le Regioni non possono innovare la vigente disciplina di promanazione nazionale.
Per i motivi sopra esposti, le disposizioni di cui agli articoli 3,comma 2 e 4 , comma 2,della legge in esame, nell'estendere i sistemi di compensazione anche ai tributi erariali, eccedono dalla competenza regionale disciplinata dal comma 2 dell'articolo 4 del d.lgs.n.123/1998 e dai commmi 1 e 2 dell'articolo 17 del d.lgs. n.241/1997, violando l'articolo 117 , comma 2 , lettera e) della Costituzione.
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