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Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (7-12-2007)
Calabria
Legge n.26 del 7-12-2007
n.22 del 12-12-2007
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
La legge della Regione Calabria n. 2 del 05/03/2008, contenente modifiche alla l.r. 7/12/2007 n. 26 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture , modifica gli articoli della legge regionale surichiamata oggetto di impugnativa davanti alla Corte costituzionale.
Le ragioni dell'impugnativa erano da ricondurre alla violazione della competenza esclusiva statale nelle materie di cui all'art. 4 del d.lgs. 163/2006, in quanto attratte nelle nozioni di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile" , ex art. 117, comma 2, lettere e) e l), Cost., così come confermato dalla recente sentenza n. 401/2007 della Corte costituzionale.
In particolare erano state censurate le seguenti disposizioni :
1- L'articolo 2, comma 2 che demanda al previsto regolamento di organizzazione della Stazione unica appaltante l'istituzione di un "albo ufficiale" contenente l'elenco delle aziende che possono essere destinatarie di subappalti di lavori e forniture, prevede un appesantimento delle procedure relative alla materia del subappalto e dell'esecuzione del contratto e risulta illegittima in quanto in contrasto con l'articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006, che disciplina il subappalto, atteso che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il subappalto rientra tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, come anche affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/2007. Infatti la previsione di norme in materia di subappalto attiene all'ordinamento civile e alla tutela della concorrenza, che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed l) Cost., sono materie di competenza esclusiva statale e le Regioni non possono pertanto dettarne una disciplina differente. Analogamente, la previsione di criteri predeterminati per l'iscrizione in detti elenchi da parte delle Aziende destinatarie di subappalto, costituisce ostacolo alla libera concorrenza in quanto non consente la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici, in violazione del citato articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.
2 - L'art. 2, comma 5 e comma 6 - nonché collegato comma 9 in tema di sanzioni per violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni - attribuisce funzioni di vigilanza sulle procedure di gara alla Stazione unica appaltante, in contrasto con quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006 che riserva alla competenza esclusiva dello Stato "i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture". Tale norma statale è finalizzata a garantire una omogenea tutela della concorrenza sul territorio nazionale, la cui violazione determina una lesione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e, Cost;
3 - L'art. 11, comma 1, che prescrive l'obbligatorietà della redazione del piano di sicurezza e coordinamento solamente per i lavori di importo superiore a 150.000 euro contrasta con l'art. 12 del d.lgs. 494/1996 e con l'art. 131 del d.lgs. 163/2006 che prevedono che il piano di sicurezza debba essere parte integrante del contratto di appalto senza distinzioni sulla base dell'importo dei lavori. Pertanto, considerato che l'art. 4, comma 3, del Codice dei contratti pubblici attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di " piani di sicurezza", in quanto rientra nella materia tutela della concorrenza,la disposizione regionale si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Anche laddove si ritenesse la norma regionale rientrante nella materia "tutela e sicurezza del lavoro", di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, le norme richiamate sono indubbiamente da considerarsi espressione di principi fondamentali della materia , finalizzati a garantire standards uniformi di tutela dei lavoratori sull'intero territorio nazionale,cui le regioni devono attenersi.
La Regione, attraverso l'approvazione della legge regionale n. 2/2008, ha provveduto a modificare la precedente normativa in materia in modo da adeguarla alle previsioni del d.lgs. 163/2006. Infatti il legislatore regionale ha provveduto, in primo luogo, ad abrogare l'art. 2, comma 5 della l.r. n. 26/2007 che attribuiva alla Stazione unica appaltante la funzione di vigilanza, di competetnza, invece, dell'Autorità pe la vigilanza sui contratti pubblici, di cui all'art. 7 del d.lgs. 163/2006. In secondo luogo, sono stati riformulati gli artt. 2, commi 2, 6, 9; 11, comma 1 superando i profili di illegittimità costituzionale su evidenziati. In particolare, per quanto riguarda l'art. 2, comma 2 della l.r. 26/2007, all'Albo ufficiale contenente l'elenco delle Aziende che possono essere destinatarie di subappalti, istituito presso l'Ufficio territoriale di governo, si sostituisce un Elenco ufficiale delle aziende presso la Stazione unica appaltante (SUA) allo scopo di evitare un appesantimento delle procedure relative alla disciplina del subappalto. Per quanto concerne l'art. 2, commi 6 e 9, si superano i profili di illegittimità costituzionale suindicati attraverso la limitazione delle attività di vigilanza della SUA ai soli contratti di importo inferiore alla soglia di 150.000 euro. In merito all'art. 11, comma 1 della l.r. 26/2007, sono soppresse le parole " per importi superiori a 150.000 euro"; conseguentemente si dispone l'obbligatorietà della redazione dei piani di sicurezza e coordinamento per tutti i lavori, indipendentemente dall'importo, in conformità con quanto disposto dall'art. 131 del d.lgs 163/2006.
Pertanto, si propone la rinuncia all'impugnativa della legge regionale n. 26 del 7/12/2007.
1-2-2008 /
Impugnata
La legge regionale n. 26 del 7/12/2007 della Regione Calabria, che detta una disciplina in materia di trasparenza di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale. Si premette che la Corte costituzionale (sent. 303/2003) ha ritenuto che l'assenza dei "lavori pubblici" tra le materie elencate nell'art. 117 Cost. non determina l'automatica attrazione nella potestà legislativa residuale regionale, "al contrario si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato o a potestà legislative concorrenti". Pertanto, il d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, ha individuato all'art. 4, comma 3, quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, in particolare : qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, secretati e che esigono particolari misure di sicurezza. Tali materie vanno ricondotte alla nozione di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 Cost. e , come tali, comportano una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale. Pertanto sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 le seguenti norme della legge in esame:
1- La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2 demanda al previsto regolamento di organizzazione della Stazione unica appaltante l'istituzione di un "albo ufficiale" contenente l'elenco delle aziende che possono essere destinatarie di subappalti di lavori e forniture.
Detta norma prevede un appesantimento delle procedure relative alla materia del subappalto e dell'esecuzione del contratto e risulta illegittima in quanto in contrasto con l'articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006, che disciplina il subappalto, atteso che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il subappalto rientra tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, come anche affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/2007. Infatti la previsione di norme in materia di subappalto attiene all'ordinamento civile e alla tutela della concorrenza, che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed l) Cost., sono materie di competenza esclusiva statale e le Regioni non possono pertanto dettarne una disciplina differente. Analogamente, la previsione di criteri predeterminati per l'iscrizione in detti elenchi da parte delle Aziende destinatarie di subappalto, costituisce ostacolo alla libera concorrenza in quanto non consente la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici, in violazione del citato articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.
2 - La previsione di cui all'art. 2, comma 5 e comma 6 - nonché collegato comma 9 in tema di sanzioni per violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni - attribuisce funzioni di vigilanza sulle procedure di gara alla Stazione unica appaltante, in contrasto con quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006 che riserva alla competenza esclusiva dello Stato "i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture". Tale norma statale è finalizzata a garantire una omogenea tutela della concorrenza sul territorio nazionale, la cui violazione determina una lesione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e, Cost;
3 - La norma di cui all'art. 11, comma 1 prescrive l'obbligatorietà della redazione del piano di sicurezza e coordinamento solamente per i lavori di importo superiore a 150.000 euro. Tale previsione contrasta con l'art. 12 del d.lgs. 494/1996 e con l'art. 131 del d.lgs. 163/2006 che prevedono che il piano di sicurezza debba essere parte integrante del contratto di appalto senza distinzioni sulla base dell'importo dei lavori. Pertanto, considerato che l'art. 4, comma 3, del Codice dei contratti pubblici attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di " piani di sicurezza", in quanto rientra nella materia tutela della concorrenza,la disposizione regionale si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Anche laddove si ritenesse la norma regionale rientrante nella materia "tutela e sicurezza del lavoro", di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, le norme richiamate sono indubbiamente da considerarsi espressione di principi fondamentali della materia , finalizzati a garantire standards uniformi di tutela dei lavoratori sull'intero territorio nazionale,cui le regioni devono attenersi.
Per tali ragioni si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale.
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