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Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana. (18-12-2007)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.29 del 18-12-2007
n.52 del 27-12-2007
Politiche socio sanitarie e culturali
14-2-2008 /
Impugnata
La legge regionale in esame, recante "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana", eccede sotto diversi profili la competenza legislativa attribuita alla Regione Friuli- Venezia Giulia dall'art. 3 dello Statuto speciale (L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1), che prevede la tutela delle minoranze linguistiche presenti nella Regione, e dal D.Lgs. n. 223 del 2002 che, nel dettare le "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione", demanda alla legislazione regionale l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, legge quadro che reca "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" a livello nazionale, "in attuazione dell'art. 6 della Cost.".
Più in particolare le disposizioni regionali che presentano profili di illegittimità costituzionale, contrastando con le norme statutarie e costituzionali sopra richiamate, nonché con le relative norme di attuazione, sono le seguenti:
1) L'art. 6, comma 2, e l'art. 8, commi 1 e 3, nel prevedere un obbligo generale per gli uffici dell'intera regione, operante anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano (delimitato ai sensi dell'art. 3 della stessa legge), di rispondere in friulano "alla generalità dei cittadini" che si avvalgono del diritto di usare tale lingua e di redigere anche in friulano gli atti comunicati "alla generalità dei cittadini", nonchè di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrastano con l'art. 9, comma 1, della l. n. 482/99 (attuativa dell'art. 6 Cost.), che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.
2) L’art. 9, comma 3, stabilisce che “per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana “può” essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta”.
Tale disposizione contrasta, oltre che con il più volte richiamato principio di cui all'art. 6 Cost., anche con l’art. 7 L. 482/1999 che, ai commi 3 – 4 statuisce che “qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 – 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, “deve” essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana” e “qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana”. Contrasta, inoltre, con l’art. 8 L. 482/1999 che, con riferimento alla possibilità per il consiglio comunale di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela, fa tuttavia salvo “il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana”.
3) L'art. 11, comma 5, nella parte in cui prevede che gli enti locali possano adottare l'uso di toponimi "nella sola lingua friulana" e che "la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti" contrasta con l'art.1, comma 1, della L. n. 482/99, sempre in riferimento all'art. 6 Cost., secondo i quali "la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano" e con l'art. 10 L. 482/99 secondo cui nei comuni di insediamento della minoranza linguistica "i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi" solo "in aggiunta ai toponimi ufficiali".
4) L'art. 12, comma 3, riguardante l'apprendimento scolastico della lingua minoritaria, prevedendo che i genitori che non intendano far frequentare ai propri figli l'insegnamento della lingua friulana debbano comunicare espressamente al momento dell'iscrizione la volontà di non avvalersi dell'insegnamento di tale lingua (prefigurando in caso di mancata comunicazione una sorta di silenzio-assenso in capo agli stessi), comporta sostanzialmente un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, contrastando in tal modo con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9 l. n. 59/97, e con quanto disposto dall'art. 4 della l. n. 482/99, sempre in rapporto all'art. 6 Cost., che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei comuni di insediamento della minoranza, demanda all'autonomia scolastica i tempi e le metodologie di svolgimento e, in particolare, al comma 5, prevede che la manifestazione di volontà da parte dei genitori consista nell''assenso' alla frequenza dell'insegnamento.
Analogamente l'art. 14, commi 2 e 3, stabilendo che l'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, e che nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue, impongono alle istituzioni scolastiche tempi e modi di insegnamento, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9, l. n. 59/97, e con quanto disposto dall'art. 4 della l. n. 482/99, in rapporto all'art. 6 Cost., che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei comuni di insediamento della minoranza, rinvia a tali principi circa i tempi e le metodologie di svolgimento dell'insegnamento. In particolare nel contrastare con i principi dell'autonomia scolastica la disposizione regionale viola, in virtù della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 (da applicarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia che ai sensi dell'art. 6, n. 1), dello statuto speciale ha in materia di istruzione competenza integrativa), l'art. 117, terzo comma, Cost. che esclude espressamente dalla competenza concorrente regionale "l'autonomia delle istituzioni scolastiche".
5) L'art. 18, comma 4, prevedendo che la Regione può "sostenere" l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate nelle aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana, contrasta con l'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 482/99, attuativa, lo si ribadisce ancora una volta, dell'art. 6 Cost., che circoscrivono l'insegnamento della lingua minoritaria alle scuole situate nell' ambito territoriale di insediamento della minoranza.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte le disposizioni censurate sono pertanto da impugnare ai sensi dell'art. 127 Cost. in quanto violano l'art. 3 dello statuto speciale e l'art. 6 Cost. nell'attuazione e nell'interpretazione ad essi conferita dal d.lgs. n 223/2002 e dalla l. n. 482 del 1999.
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