Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti (23-11-2001)
Lombardia
Legge n.19 del 23-11-2001
n.48 del 27-11-2001
Politiche infrastrutturali
11-1-2002 / Impugnata
“Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”.(Scadenza 26.01.2002)Premesso che la materia dell’attività a rischio di incidenti rilevanti e conseguente controllo deve ritenersi di competenza esclusiva statale, ai sensi del nuovo art. 117 comma 2 della Costituzione, afferendo essa sia alla tutela dell’ambiente che alla sicurezza dello Stato, le disposizioni regionali sono censurabili in quanto eccedono la competenza attribuita alle regioni stesse sulla materia. Peraltro, l’art.117, co 7, Cost., dispone che l’esercizio della potestà regolamentare su materie di competenza esclusiva statale rimane allo Stato, salvo delega alle regioni. della Cost. al coNel nuovo quadro normativo, quindi, le disposizioni del d.lgs 334/1999 possono anche essere considerate fonti della potestà regolamentare delegata alle regioni su materie di competenza esclusiva statale. Ove, pertanto, volesse considerarsi tale legge regionale alla stregua di atto regolamentare - di competenza regionale - si rileva altresì che alcune norme in esame appaiono illegittime sotto il profilo della competenza, atteso che tali disposizioni concernono aspetti già definiti dallo stesso decreto legislativo ovvero rimessi ad atti di competenza statale.In particolare:1) la norma contenuta nell’art. 3, co. 1, prevedendo che siano tenuti a presentare il rapporto preliminare di sicurezza i gestori dei nuovi stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell’allegato I°, parte 1, colonna 2; parte 2 colonna 2 del D.lgs 334/99, si pone in contrasto con l’art. 9, co. 1 di detto decreto legislativo che prevede che il rapporto di sicurezza sia presentato dai gestori dei nuovi stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell’allegato I°, parti 1 e 2, colonna 3 e pertanto, essendo i quantitativi indicati nella colonna 2 delle parti 1 e 2 dell’allegato I° meno elevati di quelli indicati nella colonna 3, la legge regionale ha ampliato il numero dei gestori tenuti alla presentazione del rapporto preliminare di sicurezza;2)l’art. 4, co. 2, prevedendo che il rapporto di sicurezza, in attesa dei provvedimenti ministeriali di cui all’art. 8 co. 4 del D.lgs 334/99, debba contenere una serie di elementi che non coincidono con quelli indicati nella normativa statale richiamata in via transitoria dall’art. 28 dello stesso D.lgs 334/99, contrasta con esso;3) l’art. 5, co. 1 e 2, prevedendo che il gestore dell’impianto debba ottenere il nulla osta di fattibilità in seguito a modifiche degli stabilimenti anche quando dette modifiche non comportano un aggravio del rischio, si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 21 del D.lgs 334/99.Dette illegittimità, peraltro, introducendo obblighi diversi da quelli stabiliti a livello nazionale dal d.lgs 334/99, determinano effetti distorsivi della concorrenza e pregiudicano le imprese localizzate nelle Regioni che abbiano imposto ai gestori oneri più gravosi di quelli previsti, per i medesimi stabilimenti, nelle altre Regioni.Analogo avviso ha espresso il Ministero dell’Ambiente.


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