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Norme per la gestione integrata dei rifiuti. (19-12-2007)
Abruzzo
Legge n.45 del 19-12-2007
n.10 del 21-12-2007
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
La legge n. 45 del 19/12/2007 della Regione Abruzzo, recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost., con delibera del Consiglio dei Ministri in data 14/02/2008.
I motivi fondanti del ricorso furono ravvisati nella violazione degli standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), e delle disposizioni comunitarie in materia di rifiuti in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, comma 1 della Costituzione, che individua tra i vincoli validi sia per il legislatore statale che regionale il rispetto del diritto comunitario.
In particolare l'art. 3, comma 1, lettere j) ed m) ha dettato definizioni del "punto di raccolta e del "centro di trasferenza" in maniera non conforme alla normativa comunitaria, ossia la dir. 2006/12/CE, e nazionale di riferimento, il d.lgs. 152/2006.
L’art. 52, comma 1, ha consentito la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e l’autorizzazione di impianti di deposito preliminare dei rifiuti attraverso l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in deroga alle disposizioni vigenti dagli atti di pianificazione regionale, contrasta con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Infatti, l’art. 191 del d.lgs. 152/2006 consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti solo in presenza di particolari condizioni che non ricorrono nel caso di specie. Analoghe considerazioni valgono per l'art. 53, comma 1, del provvedimento in esame che ha attribuito al Presidente della Giunta il potere di emanare atti straordinari, non solo nei casi di cui all'art. 191 del d.lgs. 152/2006, ma anche al fine di individuare impianti di smaltimento esistenti, di localizzare nuovi siti per realizzare impianti di gestione dei rifiuti e di disporre la realizzazione diretta, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle previsioni del piano di gestione dei rifiuti.
Infine, L'art.55, commi 4 e 5, consentendo l’espropriazione e l’utilizzo delle aree bonificate ad opera dei soggetti affidatari delle attività di bonifica, si è posto in contrasto con quanto disposto dall'art. 253 del D.Lgs.152/06 che, pur disciplinando alcune forme di garanzia per il recupero delle somme spese dall’amministrazione per lo svolgimento di interventi di bonifica in luogo dei responsabili, non contempla alcuna procedura di espropriazione. Tale disposizione regionale, afferendo a profili rientranti nella materia "ordinamento civile", è apparsa violare la competenza esclusiva statale in tale ambito materiale , ex art. 117, comma 2, lettera l, Cost.
Successivamente il Consiglio della Regione Abruzzo, anche sulla base di accordi raggiunti in una riunione tenutasi presso il DAR nello scorso marzo 2008, ha provveduto a modificare alcune disposizioni della l.r. 45/2007, tra cui quelle oggetto di impugnativa, attraverso la l.r. 16 del 21/11/2008 pubblicata sul Bur n. 8 del 26/11/2008.
L’art. 1 di detta legge, ai commi 11 e 12, apporta modifiche all’ art. 3, comma 1, lettere j) e m): in particolare si provvede a sostituire le parole “ isola ecologica” con la parola “ ecopunto”, in modo da superare la difformità tra la definizione regionale di isola ecologica e quella dettata dalle disposizioni nazionali e comunitarie di riferimento; si abroga la parte del comma 1, lettera m) che dispone che le operazioni di gestione dei rifiuti operate presso i centri di trasferenza non costituiscono attività di stoccaggio, rendendo tale disposizione conforme alla normativa in materia.
L’art. 1, comma 23, abroga l’art. 52, comma 1, lettera a) .
L’art. 1, comma 24 abroga l’art. 53, comma 1.
L’art. 1, comma 26, apporta modifiche all’art. 55, comma 4, sostituendo le parole “ i costi degli interventi, compresi gli oneri per l’esproprio delle aree da bonificare” con le parole “ tutti i costi connessi alla bonifica”. L’art. 1, comma 27, abroga l’art. 55, comma 5 che dispone l’espropriazione e l’utilizzo delle aree bonificate ad opera dei soggetti affidatari delle attività di bonifica come forma di garanzia per il recupero dei costi, eliminando, pertanto, il contrasto con quanto disposto dall’art. 253 del d.lgs. 152/2006.
Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto, quest’Ufficio, considerato anche il conforme parere del competente Ministero dell’Ambiente, ritiene che ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso.
14-2-2008 /
Impugnata
La legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19/12/2007, recante disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio", la materia gestione dei rifiuti rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell' ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull’intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonché la Corte di giustizia che ha elaborato una consolidata giurisprudenza ed ha provveduto a delineare dei principi generali, soprattutto per quanto concerne la definizione di “rifiuto". Si tratta di principi che non possono essere derogati dalla Regione dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dall'art. 117, comma 1, Cost.
Sulla base di tali premesse sono censurabili in quanto in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento le seguenti disposizioni:
- l'art. 3, comma 1, lettere j) ed m) definisce il "punto di raccolta ed il "centro di trasferenza" in maniera non conforme alla normativa comunitaria, ossia la dir. 2006/12/CE, e nazionale di riferimento, il d.lgs. 152/2006. Infatti tale disposizione prevede che le attività svolte dai centri di raccolta e trasferenza dei rifiuti ivi indicati non debbano essere considerate quali operazioni di stoccaggio e, quindi, conseguentemente, non debbano essere autorizzate. Invece, ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale su richiamata, le "ecopiazzole", o “isole ecologiche” presso cui viene effettuata attività di gestione dei rifiuti, anche nella sola forma del deposito, devono essere considerate quali centri di stoccaggio (nelle forme della messa in riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati a successive operazioni di recupero - punto R13 dell'allegato 2 B della direttiva 2006/12/CE e punto R13 dell’Allegato C alla parte quarta al D.Lgs.152/06 ; o del deposito preliminare, nel caso in cui gli stessi siano destinati a successive operazioni di smaltimento - punto D 15 dell'allegato 2 A della direttiva 2006/12/CE e punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta al D.Lgs.152/06). Conseguentemente, le operazioni di conferimento dei rifiuti presso isole ecologiche nelle quali venga effettuata attività di deposito di rifiuti (anche se per brevi periodi) e la gestione delle strutture stesse devono essere effettuata nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni previste dall'art. 186 del d.Igs.152/06, come più volte statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Pertanto, la norma regionale in questione, dettando disposizioni configgenti con la normativa comunitaria e nazionale vigente viola il disposto dell’art. 117, comma 1, Cost., nonché della’art. 117, comma 2, lettera s, Cost. ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.
Tale disposizione resta censurabile anche a fronte delle modifiche apportate al d.lgs. 152/2006 dal d. lgs. 4/2008 che è stato pubblicato il 29 gennaio 2008 seppure non ancora in vigore.
- L’art. 52, comma 1, consentendo la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e l’autorizzazione di impianti di deposito preliminare dei rifiuti attraverso l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in deroga alle disposizioni vigenti dagli atti di pianificazione regionale, contrasta con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Infatti, l’art. 191 del d.lgs. 152/2006 consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti solo in presenza di particolari condizioni. Innanzitutto, devono verificarsi situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente alle quali non si possa diversamente provvedere. In secondo luogo, attraverso le ordinanze è possibile disporre soltanto interventi di gestione temporanea di rifiuti e non anche autorizzare la localizzazione o la realizzazione o l’esercizio di impianti per i quali non sia stato rispettato l’ordinario iter autorizzatorio, in quanto tali interventi presentano il carattere della permanenza e definitività. Si tratta di una disposizione finalizzata ad assicurare il rispetto della direttiva comunitaria, di cui la normativa italiana costituisce recepimento, e strutturata in modo da garantire che la gestione dei rifiuti avvenga in condizioni di sicurezza e senza mettere in pericolo la salute pubblica e l'ambiente. Pertanto, il mancato rispetto delle ordinarie procedure di autorizzazione e del regime delle speciali forme di gestione dei rifiuti, di cui alle norme su citate, comporta la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., che impone il rispetto del vincolo comunitario, nonché dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. che riconosce in capo allo Stato potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
Analoghe considerazioni valgono per l'art. 53, comma 1, del provvedimento in esame che attribuisce al Presidente della Giunta il potere di emanare atti straordinari, non solo nei casi di cui all'art. 191 del d.lgs. 152/2006, ma anche al fine di individuare impianti di smaltimento esistenti, di localizzare nuovi siti per realizzare impianti di gestione dei rifiuti e di disporre la realizzazione diretta, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle previsioni del piano di gestione dei rifiuti.
- L'art.55, commi 4 e 5, consentendo l’espropriazione e l’utilizzo delle aree bonificate ad opera dei soggetti affidatari delle attività di bonifica, contrasta con quanto disposto dall'art. 253 del D.Lgs.152/06 che, pur disciplinando alcune forme di garanzia per il recupero delle somme spese dall’amministrazione per lo svolgimento di interventi di bonifica in luogo dei responsabili, non contempla alcuna procedura di espropriazione. Tale disposizione regionale, afferendo a profili rientranti nella materia "ordinamento civile", viola la competenza esclusiva statale in tale ambito materiale , ex art. 117, comma 2, lettera l, Cost.
A fronte delle ragioni su evidenziate, la legge in esame deve essere impugnata davanti alla Corte costituzionale.
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