Dettaglio Legge Regionale

Modifica ed integrazione alla L.R. 12/11/2004, n. 18 (18-12-2007)
Basilicata
Legge n.25 del 18-12-2007
n.58 del 19-12-2007
Politiche infrastrutturali
14-2-2008 / Impugnata
La legge della Regione Basilicata n. 25 del 2007, che interviene su una precedente legge regionale in materia di sanatoria degli abusi edilizi di cui all'articolo 32 del Decreto legge 30.09.2003, n. 269, presenta profili di illegittimità costituzionale.
L'articolo 1 prevede infatti modifiche a precedenti norme regionali in materia di sanatoria di abusi edilizi, comportando di fatto un ampliamento delle ipotesi in cui è possibile richiedere il c.d. "condono edilizio". Tali disposizioni eccedono dalle competenze regionali in quanto il termine massimo per l'emanazione della normativa regionale di dettaglio è stato indicato dall'articolo 5, comma 1 del D.L. n. 168/2004, convertito nella legge n. 191/2004, in quattro mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legge (12 novembre 2004).
Tale termine è stato indicato come perentorio dalla Corte Costituzionale (sent. n. 196/2004 e n. 49/2006), "tanto da prevedere addirittura che, ove le Regioni non esercitino il proprio potere entro il termine prescritto non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 296 del 2003, così come convertito in legge n. 326 del 2003."
Poiché la Regione, alla data del 12 novembre 2004, ha esaurito l'esercizio di tale potere legislativo, le disposizioni contenute nell'articolato si pongono come lesive del principio di leale collaborazione e del principio della certezza del diritto posto a cardine dell'ordinamento per la tutela dell'intera cittadinanza.
Si segnala inoltre che, nel modificare i criteri di accesso per la presentazione delle domande di condono, senza contemporaneamente aver riaperto i termini per la presentazione delle istanze, la legge in esame crea la possibilità che vengano accettate domande di sanatoria, comunque presentate nei termini di legge e all'origine non conformi, ma ora legittimate dalle nuove disposizioni.
In tal modo, discriminando soggetti che, nelle stesse condizioni, non avevano avanzato richiesta di sanatoria in quanto all'epoca non legittimati, la legge regionale si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Per tali ragioni la legge in esame deve essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale.

« Indietro