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Integrazione piano regionale dei rifiuti (28-12-2007)
Calabria
Legge n.27 del 28-12-2007
n.23 del 31-12-2007
Politiche infrastrutturali
21-2-2008 /
Impugnata
La legge regionale n. 27 del 28/12/2007, con cui la Regione Calabria stabilisce la sospensione temporanea della disposizione contenuta nel Piano di gestione dei rifiuti della regione, che prevede il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale.
Nel caso in esame, si verte su ambiti attinenti la competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio" e "protezione civile", ai sensi dell' art. 117, comma 3, Cost. In particolare, per i profili che attengono il governo del territorio e la protezione civile, le Regioni sono chiamate a disciplinare la gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale. Tali principi fondamentali, per quanto concerne la materia "protezione civile", sono contenuti nella l. 225/1992 in cui il legislatore statale ha stabilito il riparto di competenze e responsabilità tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle differenti tipologie di eventi che possono venire in rilievo. In particolare lo Stato, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della l. 225/1992, ha una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria. Tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. L'esercizio di questi poteri - come è stato specificato dalla normativa successivamente intervenuta - deve avvenire d'intesa con le Regioni interessate, sulla base di quanto disposto dall'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401.
Per l'attuazione dei predetti interventi di emergenza possono essere adottate ordinanze - anche da parte di Commissari delegati (art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992; sentenza n. 418 del 1992) - in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 5, comma 2, della stessa legge n. 225 del 1992). Appare opportuno, inoltre, sottolineare che l'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 112 del 1998 ha chiarito che tali funzioni hanno rilievo nazionale, data la sussistenza di esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione, escludendo che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte della legge regionale, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sent. n. 82 del 2006.
In attuazione della normativa sin qui richiamata e, in particolare, dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, con d.P.C.M. 12 settembre 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria, a causa della crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prorogato da ultimo al 31 ottobre 2007.
Si segnala che il Commissario straordinario delegato, durante lo stato di emergenza, ha predisposto, con ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007, il piano regionale dei Rifiuti che prevede anche la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Con la legge regionale in esame, la Regione stabilisce la sospensione temporanea di tale previsione,esautorando in concreto gli interventi che il Commissario ha provveduto a porre in essere. Si tratta di una norma che ripropone in toto una disposizione (art. 14, comma 5 della l.r. 13/2005) dichiarata non conforme alla Costituzione dalla Corte costituzionale nella sent. n. 284/2006 in quanto in contrasto con i principi fondamentali, di cui alla l. 225/1992 e quindi in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.
In ultimo, si evidenzia il fatto che è intervenuta a disciplinare l'assetto dello stato di emergenza ambientale della Regione Calabria, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2008 n. 3645 che, allo scopo di assicurare il superamento delle criticità rilevate nel settore della gestione dei rifiuti, predispone il perdurare delle potestà attribuite al Commissario delegato, nonostante la conclusione dello stato di emergenza, per il completamento entro e non oltre il 30 giugno 2008 di tutte le iniziative ancora di propria competenza gia' programmate ed in corso di attuazione.
A fronte di tali premesse è censurabile l'art. 1 del provvedimento in esame con cui la Regione ha sospeso gli effetti dell'ordinanza del Commissario delegato, bloccando temporaneamente la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro ivi predisposta e ritenuta dal Governo necessaria per fronteggiare la situazione di crisi fino all'espletamento delle verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica dell'impianto, per un periodo massimo di 60 giorni dall'insediamento della Commissione di verifica e comunque fino al pronunciamento di merito della stessa.Tale disposizione, derogando a quanto previsto nell'ordinanza 6294 del 30 ottobre 2007, viola i principi fondamentali posti dall'art. 5 della l. 225/1992, con cui è stato autorizzato in via provvisoria l'esercizio di poteri di ordinanza del Commissario delegato. Infatti, "le Regioni non hanno alcun potere straordinario o derogatorio della legislazione in vigore, né tantomeno sono legittimate a paralizzare gli effetti di provvedimenti specificamente indirizzati a fronteggiare una situazione di grave crisi ambientale ancora in atto", come statuito dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia ( in particolare si vedano le sentt. nn.82/2006 e 284/2006), e come confermato dall'ordinanza PCM 22 gennaio 2008 n. 3645. Né vale la considerazione che la sospensione è resa necessaria per consentire la verifica di compatibilità ambientale. Infatti, tale verifica si inquadra nel corretto iter procedimentale propedeutico alla realizzazione dell'opera e non legittima la Regione a sospendere autoritativamente gli effetti prodotti dall'ordinanza commissariale.
La violazione dei principi fondamentali, di cui all'art. 5 della l. 225/1992 determina, quindi, la violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. che impone al legislatore regionale il rispetto dei parametri definiti dalla legislazione statale. In proposito, si deve rilevare che ,sicuramente, le previsioni contemplate nell'art. 5 della legge su citata sono "espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", così come confermato dal giudice costituzionale nelle sentt. nn. 327/2003, 82/2006 e 284/2006.
Pertanto, la legge regionale in esame, in quanto in chiara violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., deve essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost.
Data la delicatezza della materia e la criticità in atto, si ritiene ricorrano i presupposti perché la Corte Costituzionale applichi l'articolo 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003.
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