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"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2008 (30-1-2008)
Campania
Legge n.1 del 30-1-2008
n.5 del 4-2-2008
Politiche economiche e finanziarie
19-3-2008 /
Impugnata
La legge della Regione Campania, n. 1 del 31/01/2008, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 27 del provvedimento in esame.
Tale articolo apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 3/2007, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, allo scopo di consentirne l’adeguamento alla normativa nazionale, ossia il d.lgs. 163/2006.
Si premette che, in riferimento alla l. r. n. 3/2007, in applicazione del principio di leale collaborazione, si era tenuta una riunione tecnica il 14/5/2007 in cui la Regione si era impegnata a modificare alcune disposizioni di tale provvedimento in modo da superare i profili di illegittimità costituzionale già rilevati da quest’Ufficio, nonché dal Ministero delle Infrastrutture e dall’ Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In base a tale impegno, con nota del 16/5/2007, a firma dell’Assessore competente, la Regione avrebbe dovuto provvedere a modificare le seguenti disposizioni : art. 2, comma 6; l’art. 7, comma 3; l’art. 12, comma 1; l’art. 13, comma 11; l’art. 14, commi 2, 3 e 4; l’art. 18; l’art. 19, comma 2; l’art. 20, comma 2; l’art. 33; l’art. 36, commi 7 e 8; l’art. 46, comma 2; l’art. 48, commi 1 e 8; l’art. 53, comma 2; l’art. 57, comma 5; l’art. 58, comma 4; l’art. 59, comma 5; l’art. 60; l’art. 62, comma 12.
Successivamente in materia è intervenuta la sentenza n. 401/2007, con cui la Corte costituzionale ha confermato la potestà legislativa esclusiva nelle materie di cui all’elenco dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006 in quanto inerenti le nozioni di “tutela della concorrenza” e di “ordinamento civile” attribuite in via esclusiva alla competenza del legislatore nazionale, ex art. 117, comma 2, lettere e) ed l), Cost.
Alla luce di quanto esposto, stante l’intervenuta odierna modifica da parte della Regione, risultano censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 le seguenti disposizioni della norma in esame:
- l’art. 27, comma 1, lettera l), modifica l’art. 30, comma 5 della l.r. 3/2007 aggiungendo al disposto in base al quale “se un concorrente intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice e successive modifiche” le seguenti parole “ in caso di appalti di lavori, servizi, forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie”. Attraverso tale modifica la norma regionale in questione limita la possibilità di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento ai solo appalti sopra soglia comunitaria. Tale disposizione contrasta con l’art. 121, comma 1, del d.lgs. 163/2006 che prevede l’applicazione delle norme del Codice anche per i contratti sotto soglia comunitaria, salvo che non sia diversamente disposto dalla stessa normativa statale, e che, pertanto, prevede l’istituto dell’avvalimento anche per i contratti che non abbiano rilevanza comunitaria. Si tratta di un istituto inerente le procedure di aggiudicazione ed i criteri di qualificazione, che l’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006 attribuisce alla competenza esclusiva statale, in quanto rientranti nella nozione di “ordinamento civile”, così come statuito dalla sent. n. 401/2007 della Corte costituzionale.
- L'art. 27, comma 1, lettera p), apporta modifiche all'articolo 38, comma 5, lett, b), della l.r. n. 3/2007, prevedendo la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario, a condizione che tale possibilità sia indicata nel bando originario. Tale norma contasta con l'art. 57, comma 5, lett. b), del d. lgs. N. 163/2006, che prevede tale possibilità entro tre anni da quello della stipulazione del contratto originario. L'individuazione della procedura di affidamento afferisce all'ambito materiale della tutela della concorrenza che l’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006 attribuisce alla competenza esclusiva statale, così come statuito dalla sent. n. 401/2007 della Corte costituzionale.
- L’art. 27, comma 1, lettera t, punto 1, apporta modifiche all’art. 46, comma 2 della l.r. 3/2007 che prevedendo l’obbligatorietà dell’esclusione automatica delle offerte anomale da parte delle stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, contrastava con l’art. 122, comma 9 del d.lgs. 163/2006 che stabilisce la facoltà e non l’obbligatorietà dell’esclusione. Tale modifica, tuttavia, non supera i profili di illegittimità costituzionale già esistenti dal momento che, nonostante la diversa formulazione delle norma in questione, permane l’obbligatorietà dell’esclusione automatica delle offerte anomale. Tale norma, quindi, contrastando con quanto disposto dall’art. 122, comma 9 del d.lgs. 163/2006, viola la competenza esclusiva statale in materia di “qualificazione e selezione dei concorrenti”, di cui all’art. 4, comma 3 del suddetto decreto. Si tratta, infatti,di ambiti rientranti nella nozione di “tutela della concorrenza”, così come ricostruita dalla Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007, che l’art. 117, comma 2, lettera e), Cost., attribuisce alla potestà legislativa dello Stato.
- L’art. 27, comma 1, lettera t), punto 5, che aggiunge all’art. 46, comma 10, il comma 10- bis, disciplina la qualificazione dei concorrenti in maniera differente rispetto a quanto disposto dall’art. 40 del d.lgs. 163/2006. Si tratta di una materia, quella della qualificazione, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del su citato decreto, la cui violazione determina la violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e, Cost., che attribuisce potestà di legislazione esclusiva allo Stato in materia di “tutela della concorrenza”, dato che la qualificazione dei concorrenti afferisce a profili rientranti nella nozione di “tutela della concorrenza”, come confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale.
Si segnala, inoltre, la non completa applicazione del principio costituzionale di leale collaborazione in ragione del mancato rispetto dell’impegno assunto dalla Regione, nella riunione tecnica. Infatti, nonostante la nota dell'Assessore competente, il legislatore regionale ha provveduto a modificare, con la norma in esame, solamente una parte delle disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime. In particolare sono state oggetto di modifica le seguenti disposizioni: l’ art. 2, comma 6; l’art. 12, comma 1; l’art. 13, comma 11 che viene abrogato; l’art. 19, comma 2; l’art. 48, commi 1 e 8; l’art. 57, comma 5; l’art. 62, comma 12. A fronte di tale impegno, la Regione ha provveduto a modificare anche l’art. 46, comma 2 della l.r. 3/2007, anche se, come su indicato, nonostante tale modifica, permangono i profili di illegittimità costituzionale rilevati.
L’art. 27 non apporta, invece, modifiche ad alcune disposizioni della l.r. 3/2007, per alcune delle quali la Regione si era impegnata ad adottare una circolare che ne chiarisse le modalità applicative ma che, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 401/07, restano in contrasto con il d.lgs. 163/2006 ed eccedono dalla competenza regionale.
Si segnalano, in particolare:
- l’art. 6 che disciplina il responsabile unico del provvedimento in maniera difforme dal Codice, contrastando con quanto disposto dall’art. 10 del d,.lgs. 163/2006 ;
- l’art. 14, commi 2, 3, 4, che attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire le modalità e le forme di verifica e validazione dei progetti laddove l’art. 4, comma 3 prevede la competenza esclusiva allo Stato nella disciplina delle attività di progettazione;
- l’art. 18, in materia di interventi di urgenza e somma urgenza, che, incidendo sulle procedure di aggiudicazione con previsioni restrittive della concorrenza, tra cui anche il ricorso ad affidamenti diretti, contrasta con l’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006 che attribuisce competenza esclusiva allo Stato nella disciplina delle procedure di aggiudicazione;
- l’art. 20, comma 2, concernente la qualificazione egli operatori economici, che, escludendo la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento per i contratti sotto soglia, contrasta con l’art. 4, comma 3 del Codice oltre che con le direttive comunitarie di riferimento per limitazione della concorrenza;
- l’art. 36, commi 7 e 8, che, in quanto rinviano al regolamento regionale per i “criteri organizzativi”concernenti l’uso della procedura ristretta semplificata per lavori non superiori a 750.000 euro, viola la competenza esclusiva statale in materia di procedure di affidamento;
- l’art 53, comma 2, che, demandando alla Giunta regionale la predisposizione di schemi di piani di sicurezza e coordinamento, nonché la modulistica, presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto la materia “ piani di sicurezza” rientra nella competenza esclusiva statale, ex art. 4, comma 3 del Codice, così come confermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007;
- l’art. 58, comma 4, che, vietando l’affidamento a magistrati ordinari, amministrativi e contabili e pertanto, viola la competenza esclusiva statale in materia di collaudo, di cui agli artt. 4, comma 3 e 141, comma 2 del d.lgs. 163/2006;
- l’art. 59, comma 5 che, nella misura in cui stabilisce che l’incarico debba essere affidato nei modi previsti dalla legge regionale, eccede dalla competenze regionale in quanto l’affidamento dell’incarico dovrebbe avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice;
- l’art. 60, comma 4, che, laddove prevede un obbligo di motivazione per i soggetti non iscritti all’albo, presenta profili di incompatibilità con il diritto comunitario per la conseguente limitazione alla concorrenza.
A ciò si aggiungano, per completezza, l’art. 7, comma 3, concernente la programmazione, che contrasta con l’art. 128, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e l’art. 33 che, demandando, senza alcuna riserva, al legislatore regionale le modalità relative alle proposte da presentare all’amministrazione aggiudicatrice, presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto la materia è ascrivibile alla legislazione esclusiva statale per le procedure di aggiudicazione e l’ordinamento civile; tali norme erano state oggetto di censura da parte delle Amministrazioni statali competenti ma la Regione non ha assunto alcun impegno di modifica, né legislativa né attraverso circolare che ne chiarisse le modalità applicative.
A fronte del quadro delineato si ritiene opportuno sollecitare la Corte costituzionale affinchè valuti l’opportunità di pronunciarsi in via autonoma anche sulla legittimità costituzionale di tali disposizioni non modificate dall’art. 27 della legge in esame che risultano inscindibilmente connesse alle norme sopra censurate, ai sensi dell’art. 27 della l. n. 87/1953, in considerazione della violazione del parametro costituzionale del principio di leale collaborazione, oltre che del mancato rispetto del disposto dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed l), Cost.
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