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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge finanziaria 2008). (5-3-2008)
Sardegna
Legge n.3 del 5-3-2008
n.9 del 6-3-2008
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
L’articolo 3, comma 13, della l.r. n. 3/08 dispone che i dipendenti dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria B e assunti con concorsi pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria C e l'uguale corrispondente riduzione della categoria B.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 aprile 2008, ha deliberato l’impugnazione della norma sul presupposto che così disponendo fosse violata la percentuale da riservare al pubblico concorso in quanto il passaggio dalla categoria B a C è da considerarsi una riassunzione a tutti gli effetti.
La disposizione regionale censurata è però da collegarsi ad una precedente norma regionale, l'articolo 2 della l.r. n. 11/02, che espressamente prevede che le norme del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali che disciplinano le selezioni interne per la progressione verticale trovano attuazione, nella fase di prima applicazione dello stesso contratto, relativamente ad un numero di posti non superiore al 50 per cento di quelli vacanti in ciascuna categoria. Conseguentemente è iniziata ed espletata la procedura concorsuale interna per la metà dei posti disponibili in organico (cfr. Decreti nn. 335 del 31 marzo 2003, 593 del 17 giugno 2003 e 1298 del 4 novembre 2004 acquisiti agli atti) e la norma oggi in esame fa riferimento a quelle selezioni espletate a seguito dell'emanazione della legge e svolte entro il 31 dicembre 2006.
La Corte ha ripetutamente affermato che una riserva del 50% dei posti per l'accesso alla qualifica immediatamente superiore è da considerarsi ragionevole perché non si può non riconoscere all'autonomia legislativa regionale un margine di variabilità rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego (cfr., tra le altre, Corte Cost. sentt. nn. 234/94 e 373/02).
Alla luce delle suddette motivazioni vengono meno le censure formulate e si ritiene che si possa rinunciare all’impugnazione di cui in premessa.
22-4-2008 /
Impugnata
L'articolo 3, comma 13, è illegittimo per i seguenti motivi.
In tale articolo è disposto che i dipendenti dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria B e assunti con concorsi pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria C e l'uguale corrispondente riduzione della categoria B.
L'inquadramento nella categoria C di tutto il personale, attualmente nell categoria B, cha abbia superato le prove selettive interne svoltasi entro il 31 dicembre 2006, si palesa quale inquadramento riservato. In proposito si ricorda che il suddetto passaggio di categoria è da considerare una nuova assunzione, e pertanto si rileva una violazione dell'art. 97 della Costituzione e della costante giurisprudenza costituzionale, non essendo assicurato anche l'accesso dall'esterno (cfr. sentt. Corte Cost. nn. 194/02, 218/02; 274/03, in un giudizio pendente proprio con la Regione Sardegna; 159/05).
Tale norma, disponendo in deroga alla regola del pubblico concorso, viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione. È vero che lo statuto speciale Sardo prevede, all'articolo 3, comma 1, lett. a), che la Regione ha potestà legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale ma è altrettanto vero che il principio del pubblico concorso è un principio dell'ordinamento giuridico della repubblica che esula dalla rigida ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione e al quale, ai sensi dello stesso articolo 3, comma 1, dello Statuto speciale, anche il legislatore regionale deve uniformarsi.
Per i suddetti motivi si chiede l'impugnativa dinanzi la Corte Costituzionale.
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