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Disposizioni in materia di istruzione e formazione. (14-3-2008)
Bolzano
Legge n.2 del 14-3-2008
n.15 del 8-4-2008
Politiche socio sanitarie e culturali
30-5-2008 /
Impugnata
La legge della Provincia Autonoma di Bolzano in esame recante “Disposizioni in materia di istruzione e formazione” eccede dalla competenza legislativa esclusiva attribuita alla Provincia dall'art. 8, n. 29) dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) in materia di "addestramento e formazione professionale", nonché dalla competenza legislativa concorrente riconosciuta alla stessa dall’art. 9, n. 4), del medesimo statuto in materia di "apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori" e dall'art. 9, n. 2), in materia di “istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)”.
Infatti, il Capo III della legge in esame contiene alcune disposizioni, riguardanti la “Formazione professionale”, che esulano dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia dalle menzionate disposizioni statutarie e dalla normativa di attuazione dello statuto in materia di “ordinamento scolastico” (d.P.R. n. 89 del 1983, modificato e integrato dal d, lgs. n. 434 del 1996 e dal d.lgs. n. 345 del 2003), e in materia di "addestramento e formazione professionale" (d.P.R.n. 689 del 1973 e d.P.R. n 471 del 1975) ed incidono sulle “norme generali” in materia di istruzione, la cui competenza è riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. n) della Costituzione.
In particolare presentano tale profilo di illegittimità costituzionale le seguenti disposizioni:
1) L’art. 8, che, attribuendo alla Provincia Autonoma di Bolzano la facoltà di organizzare corsi annuali a favore di persone in possesso di un diploma professionale al fine “di creare i presupposti per poter sostenere l’esame di Stato ai sensi dell’articolo 12, utile anche ai fini dell’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, e l’art. 12, che regolamenta tale esame di stato, individuano e disciplinano una nuova fattispecie di ‘esame di Stato’ a valenza provinciale, nell’ambito della formazione professionale, avente materie diverse dall'esame di Stato disciplinato a livello nazionale, e contrastano pertanto con le norme generali in materia di istruzione di cui all’art 1 della legge n. 425 del 1997, che prevede l’unico esame di Stato che dà diritto al titolo riconosciuto su tutto il territorio nazionale, e consente l'accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica a conclusione dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Così disponendo inoltre le disposizioni regionali censurate contrastano con l'art. 19, comma 8, dello Statuto speciale che si limita a prevedere che "al fine dell'equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione" e con l'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983 (normativa di attuazione dello statuto in materia di “ordinamento scolastico”) che riconosce alla Provincia solo la facoltà di "attuare" le leggi statali sugli esami di Stato.
2) L’art. 14, comma 8, che prevede la possibilità di proseguire gli studi, al termine di un corso di qualifica triennale della formazione professionale provinciale, frequentando il quarto anno presso un istituto professionale statale dello stesso indirizzo o di indirizzo affine “eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all’area linguistica e matematica” contrasta con la normativa nazionale che prevede invece un esame obbligatorio di qualifica al terzo anno degli istituti professionali per il conseguimento del relativo diploma necessario per la prosecuzione al quarto anno. Tale esame previsto a livello nazionale è, infatti, disciplinato dall’art. 6 D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 e dalla successiva ordinanza ministeriale del 3 dicembre 2004 n. 87 riguardante le norme concernenti il passaggio dal sistema professionale e dell’apprendistato al sistema dell’istruzione. Le disposizioni statali citate devono ritenersi vincolanti anche per la Provincia autonoma di Bolzano, essendo espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di “norme generali sull’istruzione”.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che le disposizioni indicate e quelle ad esse inscindibilmente connesse siano incostituzionali e debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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