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Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria. (13-3-2008)
Valle Aosta
Legge n.4 del 13-3-2008
n.16 del 15-4-2008
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 13 marzo 2008 recante: "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria".
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale nei riguardi degli articoli 8 e 9 di tale legge.
In particolare l'art. 9, comma 3, lett. a) e il collegato allegato A, individuando e disciplinando a figura dell’ “autista soccorritore”, eccedevano dai limiti di competenza legislativa concorrente in materia di “igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica”, previsti dall'art. 3, lett. m) dello Statuto Speciale (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) nonché in materia di “professioni” e di “tutela della salute”, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
L'articolo 8, prevedendo l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici in regime di convenzione, contrastava con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, violando l'art. 117, terzo comma, Cost.
Successivamente la Regione Valle d'Aosta, con apposita legge n. 6 del 6 aprile 2009 concernente:"Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria)" ha abrogato l'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 ed ha apportato all'allegato A alla medesima legge modifiche delle disposizioni oggetto di censura tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale.
Infatti l'allegato A all'art. 9,comma 3, lettera a) è stato integrato con la previsione secondo la quale le attività dell' autista-soccorritore sono svolte su indicazione del respondabile del soccorso.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile della PCM e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno espresso parere favorevole in merito alla legge regionale n. 6 del 2009, e il Governo ha deliberato in data odierna la non impugnativa di tale legge.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
13-6-2008 /
Impugnata
La legge della regione Valle d’Aosta in esame, recante “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) l’art. 9, comma 3, lett. a), e il collegato allegato A, che forma parte integrante di tale articolo, individuando e disciplinando, nell’ambito del personale tecnico specializzato che opera nell’attività di soccorso e di trasporto degli infermi, la figura dell’ “autista soccorritore” che “svolge le attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore”, eccede dalle competenza legislativa concorrente in materia di “igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica” riconosciuta alla Regione dall’art.3, lett. m) dello statuto speciale (L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e dalle relative norme di attuazione ( d.P.R. n. 182 del 1982 e l. n. 196 del 1978) nonché in materia di “professioni” e di “tutela della salute” che, pur esulando dalle competenze statutarie, devono ritenersi attribuite a tale Regione ad autonomia differenziata dall’art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi della clausola di equiparazione di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001.
Infatti, l’allegato A richiamato dall’art. 9, nell’elencare le attività dell’autista soccorritore, per un verso utilizza alla lett. g) formula ampie e generiche (es. “controllo delle emorragie esterne”) che possono tradursi, in concreto, nella possibilità di svolgere attività riservate a professionisti sanitari, per altro verso, nel prevedere alle lett. h), i), j), k), l) la possibilità che l’autista soccorritore si occupi del controllo delle emorragie esterne, del primo trattamento di ustioni, ferite, contusioni, della somministrazione non invasiva di ossigeno, del mantenimento della normotermia, e che collabori ad operazioni quali la stabilizzazione, l’assistenza o il monitoraggio del paziente acuto e dia supporto alle attività connesse alla predisposizione delle maxiemergenze, di fatto autorizza detto operatore a porre in essere attività a carattere sanitario, che esulano dai compiti attribuiti alla figura professionale dell’autista-soccorritore e afferiscono in maniera inequivocabile alle competenze delle professioni sanitarie degli infermieri disciplinate dalla l. n. 251 del 2000 e dal d. m. 739 del 1994. Così disponendo pertanto tali previsioni regionali violano la normativa statale sopra richiamata, e, ridefinendo il profilo professionale dell’autista – soccorritore, individuano di fatto una nuova professione sanitaria ponendosi in contrasto con il principio più volte affermato dalla Corte Costituzionale (con le sentenze n.93 del 2008,n 300 del 2007, 40, 153, 423, 424 del 2006, e n. 319 e 355 del 2005 e n. 353 del 2003)” e recepito nel d.lgs. n. 30 del 2006 ( in particolare art. 1, comma 3, e art. 4, comma 2), secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, alloStato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Tale principio è del resto ribadito anche dalle norme di attuazione dello statuto speciale che all’art. 36, primo comma, n. 11, della l. n. 196 del 1978, precisa che “Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:…11) alle professione sanitarie ed agli esami di idoneità per l’esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali”.
2) l'art. 8, prevedendo l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame, protrae l'efficacia della norma transitoria contenuta nell'art. 8, comma 1-bis, del d. lgs. n. 502 del 1992, che ha ormai esaurito i suoi effetti. Così disponendo l'art. 8 della legge in esame si pone pertanto in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto in tale disposizione statale e contrasta pertanto con l'art.3, lett. m) dello statuto speciale (L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) che riconosce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di “igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica”e con le relative norme di attuazione ( d.P.R. n. 182 del 1982 e l. n. 196 del 1978) nonché con l'art. 117, terzo comma, Cost., dovendosi ritenere attribuita a tale regione ad autonomia differenziata anche la competenza legislativa concorrente in materia di “tutela della salute” ai sensi della clausola di equiparazione di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001.
L'art. 8 della legge in esame si pone inoltre in contrasto con l'obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 296 del 2006, che, essendo principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, costituisce limite alla competenza concorrente riconosciuta alla regione, in assenza di specifica attribuzione statutaria, in tale materia dall'art. 117, terzo comma, Cost. La medesima disposizione regionale contrasta altresì con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che debba essere proposta inpugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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