Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". (14-4-2008)
Campania
Legge n.4 del 14-4-2008
n.17 del 28-4-2008
Politiche infrastrutturali
18-6-2008 / Impugnata
La legge della Regione Campania n. 4 del 14/04/2008, recante disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", la materia gestione dei rifiuti rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell' ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonché la Corte di giustizia che ha elaborato una consolidata giurisprudenza ed ha provveduto a delineare dei principi generali, soprattutto per quanto concerne la definizione di "rifiuto". Si tratta di principi che non possono essere derogati dalla Regione dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dall'art. 117, comma 1, Cost.
Si evidenzia, inoltre, che in materia è intervenuto anche il legislatore statale con due decreti legge, il D.L. n. 90/2008 e il D.L. del 13/06/2008, a fronte dell'attuale emergenza rifiuti della Regione Campania. Attraverso tali provvedimenti si intende far fronte all'emergenza che si è registrata, pertanto, i decreti legge su citati non vanno ad incidere sull'efficacia della legge regionale in esame che, invece, detta una disciplina a "regime" in materia di gestione dei rifiuti.
Sulla base di tali premesse sono censurabili in quanto in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, comma 1, lettera c) che apporta modifiche all'art. 8 della l.r. 4/2007, prevede alla lettera f) che compete alla Provincia l’individuazione, entro novanta giorni dall’approvazione del piano regionale di cui all’articolo 10, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale. Tale disposizione contrasta con quanto disposto dall'art. 197, comma 1 del d.lgs. 152/2006 che con riferimento alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti prevede che le Province siano tenute ad individuare esclusivamente le zone non idonee ad ospitarli, ma non anche ad individuare quelle idonee. Tale ultimo requisito è invece richiesto dalla normativa nazionale esclusivamente con riferimento alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Pertanto, la norma regionale in questione, dettando disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente viola il disposto dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- l'art. 1,comma 1, lettera e), nella parte in cui provvede ad abrogare la lettera p) dell'art. 10, comma 2, della l.r. 4/2007 che disponeva che il piano regionale di gestione dei rifiuti dovesse prevedere anche le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta , della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani” , opera in contrasto con quanto disposto dall’art. 199, lett. m) del d.lgs 152/2006. Infatti, tale disposizione che stabilisce il contenuto minimo necessario del piano regionale di gestione dei rifiuti, dispone che esso debba prevedere, tra l’altro , anche “le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta , della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani” . La norma in esame, pertanto, adottando una disciplina contrastante con quella nazionale di riferimento, eccede dalla competenza regionale e lede la competenza esclusiva statale in materia di ambiente di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Si evidenzia , inoltre, l'irragionevolezza della disposizione in oggetto in quanto la mancata previsione di idonee misure atte a realizzare “ la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani” mette in serio pericolo la concreta realizzazione del principio di autosufficienza, nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, a livello di ambiti territoriali locali.

-l'art. 1, comma 1, lettera m), che modifica l'articolo 20 della l.r. n.4/2007 in materia di affidamento del servizio, prevede che la Provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico. Tale disposizione nell’individuare a priori, come unica modalità di affidamento per il servizio di gestione integrata da parte della Provincia , quella dell’affidamento ad un soggetto a totale o prevalente costituzione pubblica - viola i principi e le disposizioni comunitarie e nazionali, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali. In particolare, si rileva la violazione della regole che disciplinano la gara pubblica - quali quelle della par condicio, della trasparenza e dell’evidenza pubblica - che garantiscono che il servizio pubblico locale sia affidato ad un soggetto che possegga le necessarie competenze tecniche richieste dalla specificità della materia e che risulti il più idoneo fra quelli esistenti. Pertanto, la norma in esame eccede dalla competenza regionale e si pone in violazione del principio di tutela della concorrenza di cui all'art. 81 del Trattato CE e quindi del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, comma 1, Cost., nonché della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, ex art. 117, comma 2, lettera e), Cost. Inoltre, tale disposizione è anche in contrasto con quanto disposto nell’art. 202 del Dlgs 152/06 in cui è previsto che l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sia aggiudicato mediante gara pubblica da svolgersi nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici, nonché con l'art. 113 del d.lgs. 267/2000 che disciplina la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per tali ragioni la legge in esame deve essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost.

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