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Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale. (14-4-2008)
Campania
Legge n.5 del 14-4-2008
n.17 del 28-4-2008
Politiche ordinamentali e statuti
13-6-2008 /
Impugnata
La legge regionale in esame è censurabile in relazione all'articolo 1, commi 1 e 4, in quanto con la modifica del comma 1 dell'articolo 81 della L.R. n. 1/08, viene estesa la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale, anche al personale di I livello dirigenziale, ossia personale precario dei ruoli professionali e sanitari, quali medici, biologi, farmacisti, sociologi e psicologi con contratto di lavoro a tempo determinato, che prestano o hanno prestato lavoro presso gli enti del Servizio sanitario regionale (comma 1); tale previsione viene estesa anche al personale dirigenziale e di comparto che svolge, in via esclusiva, attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende ospedaliere universitarie (comma 4).
Tali disposizioni dettate in attuazione dell' articolo 1, comma 565, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), disciplinante la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale, violano i principi generali vigenti dettati dall'articolo 1, commi da 513 a 543, della medesima legge finanziaria, a cui il citato comma 565, lettera c) punto 3) fa rinvio e dall'articolo 3, comma 94, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che escludono l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione per il personale dirigente, riferendosi espressamente al solo personale non dirigenziale. Le medesime disposizioni contrastano altresì con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
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