Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008. (28-4-2008)
Liguria
Legge n.10 del 28-4-2008
n.4 del 29-4-2008
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
Leggi regionali che si sottopongono all'esame
del Consiglio dei Ministri del 06/08/2008


Leggi per le quali si propone: Rinuncia Impugnativa


LIGURIA Legge n° 10 pubblicata sul B.U.R n. 4 del 29/04/2008
recante: Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.


Presidenza del consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari regionali



LIGURIA Legge n° 10/2008 pubblicata sul B.U.R n. 4 del 29/04/2008
recante:

“Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008”.

Il Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2008 ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Liguria n.10/2008 per i seguenti motivi:

1) L'articolo 3, comma 1, prevedendo la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a tempo determinato fino al 30% dei posti in organico dei dirigenti, a dipendenti dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza, elevava illegittimamente il limite percentuale imposto dall'articolo 19,comma 6, del D.Lgs. 165/2001, fissato all'8%. Tale incremento della quota, pari al 30%, risultava altresì in contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
2) L'articolo 5 della legge prevedeva una conferma nella posizione economica e giuridica per il personale regionale che, a seguito di una procedura selettiva ed essendo risultato vincitore aveva, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, perduto la titolarità del posto nella qualifica e categoria. Anche tale disposizione, contravvenendo al giudicato contrastava con i principi di ragionevolezza e buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'articoli 3 e 97 della Costituzione.
3) L'articolo 11 prevedeva la facoltà, per gli enti strumentali della Regione, nell'ambito di un programma triennale, di predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato attraverso varie forme di lavoro flessibile, con il limite temporale dei dodici mesi lavoraritivi ed operava di fatto una estensione dei soggetti interessati alla c.d. "stabilizzazione". Ciò si poneva in contrasto con le previsioni contenute nella legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, articolo 3, comma 94, lettera b)), che prevedeva esclusivamente la stabilizzazione del personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che abbia espletato attività lavorativa per almeno 3 anni.
4) L'articolo 12, che modificava l'articolo 5 della l.r. n. 14/07, prevedeva al comma 1 lettera c) la "stabilizzazione", nell'ambito delle Aziende sanitarie e degli enti equiparati, di personale "assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile" ai sensi dell'articolo 3, comma 96 della L. n. 244/2007, diverse da quelle che attualmente consentono la stabilizzazione. Tale disposizione non appariva coerente con le previsioni del medesimo articolo 3, comma 96, della legge n. 244/2007, che non contemplano nuove assunzioni di personale, rimettendo l'individuazione delle nuove tipologie di lavoro ad un apposito DPCM.
5) La disposizione di cui all’ articolo 46, comma 3, lettera a), escludeva l’assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e dei programmi adottati prima del 31 luglio 2007 e si poneva in contrasto con l’articolo 13 della Direttiva 2001/42/CE che, tra l’altro, prevede l’obbligatorietà della VAS per tutti i piani e programmi il cui atto preparatorio formale sia successivo al 21 luglio 2004. La violazione di detta disposizione comunitaria si poneva in contrasto con l’obbligo di osservanza dei vincoli comunitari di cui all’art.117, comma 1 della Costituzione.
Inoltre, la norma contenuta nel medesimo articolo 46,comma 3, lettera b) prevedeva la non assoggettabilità all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nel d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, di quei piani e programmi adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008.
Tale disposizione si poneva in contrasto con la disposizione di cui all’articolo 52 del D.lgs n. 152/06 che prevedeva, invece, l’obbligo di sottoporre a VAS dopo il 31 luglio 2007 tutti i piani e programmi individuati nell’art. 6 , commi 2, 3, e 3 bis del medesimo decreto. Tale norma statale costituisce disposizione di riferimento che esprime standard di tutela che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale.


Successivamente, con la legge n. 20/2008, la Regione ha modificato ed abrogato gli articoli censurati, ed il Consiglio dei Ministri dell’ 1/08/2008 ha deliberato la non impugnativa della stessa legge.
In accordo con il Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e con il Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, che avevano formulato rilievi di incostituzionalità, si ritiene, pertanto, che sussistano le ragioni per la rinuncia all'impugnazione degli articoli 3, comma 1, 5, 11, 12 e 46, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n.10/08.
18-6-2008 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i seguenti motivi:

1) L'articolo 3, comma 1, prevede la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a tempo determinato fino al 30% dei posti in organico dei dirigenti, a dipendenti dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza, con ciò elevando illegittimamente il limite percentuale imposto dall'articolo 19,comma 6, del D.Lgs. 165/2001, fissato all'8%. Tale limite elevato risulta in contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
2) L'articolo 5 della legge prevede una conferma nella posizione economica e giuridica per il personale regionale che, avendo partecipato ad una procedura selettiva ed essendo risultato vincitore abbia, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, perduto la titolarità del posto nella qualifica e categoria. Anche tale disposizione, contravvenendo al giudicato contrasta con i principi di ragionevolezza e buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'articoli 3 e 97 della Costituzione.
3) L'articolo 11 nel prevedere la facoltà, per gli enti strumentali della Regione, nell'ambito di un programma triennale, di predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato attraverso varie forme di lavoro flessibile, con il limite temporale dei dodici mesi lavoraritivi, opera di fatto una estensione dei soggetti interessati alla c.d. "stabilizzazione". Ciò si pone in contrasto con le previsioni contenute nella legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, articolo 3, comma 94, lettera b)), che prevede esclusivamente la stabilizzazione del personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che abbia espletato attività lavorativa per almeno 3 anni.
4) L'articolo 12, che modifica l'articolo 5 della l.r. n. 14/07, prevede al comma 1 lettera c) la "stabilizzazione", nell'ambito delle Aziende sanitarie e degli enti equiparati, di personale "assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile" ai sensi dell'articolo 3, comma 96 della L. n. 244/2007, diverse da quelle che attualmente consentono la stabilizzazione. Tale disposizione non appare coerente con le previsioni del medesimo articolo 3, comma 96, della legge n. 244/2007, che non contemplano nuove assunzioni di personale, rimettendo l'individuazione delle nuove tipologie di lavoro ad un apposito DPCM, non ancora emanato, la cui adozione è stata prorogata al 30 giugno 2008 dalla legge n. 31/2008.
5) La disposizione di cui all’ articolo 46, comma 3, lettera a), escludendo l’assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e dei programmi adottati prima del 31 luglio 2007, si pone in contrasto con l’articolo 13 della Direttiva 2001/42/CE che, tra l’altro, prevede l’obbligatorietà della VAS per tutti i piani e programmi il cui atto preparatorio formale sia successivo al 21 luglio 2004. La violazione di detta disposizione comunitaria si pone in contrasto con l’obbligo di osservanza dei vincoli comunitari di cui all’art.117, comma 1 della Costituzione.
Inoltre la norma contenuta nel medesimo articolo 46,comma 3, lettera b) prevede che non siano assoggettati all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nel d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, quei piani e programmi adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008.
Tale disposizione si pone in contrasto con la disposizione di cui all’articolo 52 del D.lgs n. 152/06 che prevede, invece, l’obbligo di sottoporre a VAS dopo il 31 luglio 2007 tutti i piani e programmi individuati nell’art. 6 , commi 2, 3, e 3bis del medesimo decreto. Tale norma statale costituisce disposizione di riferimento che esprime standard di tutela che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale.
La norma regionale quindi invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art.117, comma 1, lettera s) Cost.

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