Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari". (29-4-2008)
Marche
Legge n.7 del 29-4-2008
n.44 del 30-4-2008
Politiche ordinamentali e statuti
18-6-2008 / Impugnata
La legge è censurabile in relazione alle seguenti disposizioni:

1) L'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 6 , comma 4, lettera b) della l.r. n. 34/88, consente ai gruppi consiliari, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, di conferire l'incarico a personale esterno tramite apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento, la durata dell'incarico nonché il corrispettivo economico "indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)", così come modificato dal comma 76 dell'articolo 3 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
Tale disposizione non tiene conto e quindi contrasta con i criteri ancora più restrittivi introdotti dalla citata norma Finanziaria 2007, che dispone che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, solamente " ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria", oltre che alla presenza di specifici presupposti, violando in tal modo i principi costituzionali di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Carta costituzionale.

2) Parimenti censurabile per le medesime motivazioni è l'articolo 5, comma 2, ove prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere anch'essi conferiti indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. N. 165/2001.

Per le suesposte motivazioni si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge in esame, ai sensi dell'articolo 127 Cost.

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