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Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. (7-5-2008)
Puglia
Legge n.6 del 7-5-2008
n.76 del 14-5-2008
Politiche infrastrutturali
4-7-2008 /
Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 6 del 07/05/2007, recante disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", la materia di incidenti rilevanti rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell' ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 334/1999, che dettano standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con la direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. N. 334/1999 surichiamato, contenente principi che non possono essere derogati dalla Regione.
Sulla base di tali premesse è censurabile l'art. 2 comma 1 che attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che la normativa statale citata riconosce, invece, in capo allo Stato. In particolare ciò risulta evidente nell'art. 2, comma 2, lettere c) e d), e comma 3, lettera i). Tale disposizione, attribuendo alla Regione il compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante, nonché di provvedere all'individuazione e alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, contrastano con l'art. 16, lettere b) e c) del d.lgs. 334/1999 che, invece attribuisce tali funzioni allo Stato. Si tratta, infatti, di misure volte ad assicurare livelli minimi ed uniformi di salvaguardia delle popolazioni e dell'ambiente di competenza esclusiva statale, ex art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Pertanto, la norma in oggetto eccede dalla competenza regionale e viola la potestà esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".
Analoghe considerazioni valgono per l'art. 2, comma 3, lettere h) e j), che attribuiscono alla Regione le funzioni di provvedere all'individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata di nuovi stabilimenti, laddove l'art. 14, comma 1 riconosce tali poteri in capo allo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell' ambiente, di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Tale disposizione, eccedendo dalla competenza regionale, contrasta, dunque, con la surichiamata disposizione costituzionale.
A fronte delle ragioni su evidenziate, la legge in esame deve essere impugnata davanti alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost.
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