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Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi". (27-5-2008)
Marche
Legge n.11 del 27-5-2008
n.53 del 5-6-2008
Politiche infrastrutturali
25-7-2008 /
Impugnata
La legge regionale, che nel suo articolo unico, provvede a dare una interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 recante "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi", è censurabile per i seguenti motivi.
La norma della quale viene data interpretazione prevede che non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui all'allegato 1 della legge statale, qualora le stesse , tra l'altro, siano in contrasto con i vincoli comportanti inedificabilità di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), ed all'articolo 32, comma 27, lettera d), della legge statale, imposti prima della realizzazione delle opere.
Preliminarmente, si osserva che la legge regionale si autoqualifica come norma di interpretazione autentica, ma ciò è illegittimo in quanto l'interpretazione di disposizioni statali può essere disposta solo ad opera di leggi statali.
La nuova disposizione in esame afferma che i vincoli previsti dalle citate norme statali impediscono la sanatoria delle opere abusive soltanto qualora comportino inedificabilità assoluta e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere.
La disposizione statale di riferimento, contenuta nell'articolo 32, comma 27, lettera d) del decreto legge n.269/2003, come convertito, dispone che le opere abusive non sono soggette a sanatoria quando "siano realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi (….) dei beni ambientali e paesistici (….), qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
Tale statuizione , limitativa della possibilità di condono in zone vincolate, incide sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici, materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 , comma 2, lettera s) Cost.
La norma regionale in esame non consentendo invece la sanabilità di opere abusive ricadenti in aree vincolate solo qualora comportino inedificabilità assoluta, prescindendo dal menzionare le altre limitazioni (così ritenendole irrilevanti o abrogandole) viola la citata norma statale di principio e invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 117 , comma 2, lettera s) Cost.
La legge regionale deve quindi essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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