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La legge n. 16 del 10 giugno 2008 della regione Molise recante:" Disciplina del settore fieristico" è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale , ex art. 127, Cost., con delibera del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008.
Detta legge presentava profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 5 che subordinava ad un'apposita autorizzazione amministrativa lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, in regime di libera prestazione dei servizi, da parte di soggetti pubblici o privati, nonché, nell'articolo 11 laddove veniva istituito il fondo regionale per le manifestazioni fieristiche, prevedendo, al comma 3, una quota del fondo riservata a favore di esse, comportando un aiuto di stato, senza la necessaria previsione della preventiva notifica alla Commissione europea per l'assenso, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.
Le disposizioni censurate si ponevano in contrasto con l'art. 117 commi 1 e 2 lett.a) della Costituzione, e con le norme in materia di prestazione dei servizi della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno nonché con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria in materia di libera prestazione dei servizi.
Successivamente il legislatore del Molise con la legge regionale 3 marzo 2009 n. 16, che è stata assentita nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile c.a., ha provveduto ad abrogare le disposizioni impugnate unitamente a quelle connesse ed ha modificato le norme che fanno riferimento alla fattispecie autorizzatoria.
Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni dell'impugnativa avanti alla Corte Costituzionale e, pertanto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
1-8-2008 /
Impugnata
La legge è censurabile per i seguenti motivi:
1) l'art. 5 subordina lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche ad una autorizzazione amministrativa, rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, previa domanda da presentare entro i termini e con le modalità previste in apposito provvedimento amministrativo della Giunta.
Il successivo art. 12 prevede poi che, in caso di manifestazione fieristica svolta in mancanza dell'autorizzazione prevista o con modalità diverse da quelle autorizzate, il sindaco assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione; è prevista altresì una sanzione amministrativa pecuniaria, con le modalità di accertamento e riscossione indicate nei commi 2,3,4 e 5 dello stesso articolo.
Tali disposizioni sono illegittime in quanto risultano in contrasto con l'art. 16 comma 2 lett. B) della direttiva 2006/123/CE, il quale fa espresso divieto per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, in tali fattispecie.
Al riguardo, la Corte di Giustizia della Comunità europea, ai punti 26 e 27 della sentenza del 15 gennaio 2002, resa nella causa C-439/99, ha disposto l'incompatibilità con il diritto comunitario di disposizioni contenute in leggi regionali italiane in materia di disciplina del settore fieristico, che infatti sono state successivamente abrogate ( cfr. l.r. n. 43/1980 regione Emilia Romagna; l.p. n. 35/1978 della provincia di Trento; l.r. n. 36/1988 della regione Veneto), secondo la giurisprudenza costante per cui una normativa nazionale che subordini l'esercizio di talune prestazioni di servizi nel territorio nazionale da parte di una impresa avente sede in un altro Stato membro al rilascio di un'autorizzazione amministrativa costituisce restrizione alla libera circolazione dei servizi, ai sensi dell'art. 59 (vigente art. 49) del Trattato CE.
Per tali ragioni, le disposizioni suddette si pongono in contrasto con l'art. 117 commi 1 (rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario) e 2 lett.a) (rapporti dello Stato con l'Unione europea) della Costituzione.
2) l'art.11 della legge istituisce il fondo regionale per le manifestazioni fieristiche, prevedendo, al comma 3, una quota del fondo riservata a favore di esse. Tale disposizione comporta un aiuto di stato, senza la necessaria previsione della preventiva notifica alla Commissione europea per l'assenso, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE. In ciò, la norma risulta in contrasto con la normativa comunitaria succitata.
Per i suesposti motivi si ritiene che la legge vada impugnata ai sensi dell'art. 127 cost.
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