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La legge regionale n.16 del 18 maggio 2008, con la quale la Regione disciplina l'attività edilizia, presenta profili di illegittimità costituzionale, relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 2, relativo alla realizzazione dei parcheggi privati; e nell’articolo 73, comma 3, concernente la “superficie asservita”.
La disposizione regionale contenuta nell’articolo 19, comma 2, nel prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale, stabilisce la “formalizzazione dell’atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all’unità immobiliare”, disponendo la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di asservimento.
Così disponendo, la norma regionale, introduce un’ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare. Infatti, gli atti di asservimento in questione, non sono inclusi nell’elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui agli artt. 2643 e 2645, del Codice civile e la l. n. 122/1989, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur prevedendo all’articolo 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed immobili, non dispone nulla in merito alla trascrivibilità del predetto vincolo. Si fa presente che Il d. lgs. n. 374/90, recante “approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale” prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l’assolvimento dell’imposta ipotecaria; ne consegue, pertanto, l’assolvimento dell’imposta ipotecaria anche per l’ipotesi di trascrizione in commento, pur non prevista dalla norma statale, con conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch’essa non disciplinata dalla norma statale.
L’articolo 19, comma 2, violando le disposizioni statali suddette in materia di pubblicità degli immobili e di pagamento di imposta ipotecaria, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e) e l) della Costituzione, in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile.
L’articolo 73, comma 3, concernente la “superficie asservita” alle nuove costruzioni, nel prevedere che la Civica amministrazione può disporre, nel regolamento edilizio, l’obbligo di subordinare il rilascio del titolo abitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune, mediante atto regolarmente trascritto nei registri immobiliari, introduce, analogamente al predetto articolo 19, un’ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla normativa statale.
Anche tale norma, violando la normativa statale su identificata, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e) e l) della Costituzione.
Per le ragioni sopra indicate, la legge in esame deve essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale, ex. Art.127, Cost.
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