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Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture. (26-6-2008)
Veneto
Legge n.4 del 26-6-2008
n.54 del 1-7-2008
Politiche infrastrutturali
1-8-2008 /
Impugnata
La legge n. 4 del 26/06/2008 della Regione Veneto presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune disposizioni concernenti la disciplina dell'ambiente.
In proposito, si segnala che, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 378/2007, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" (ponendovi accanto la parola "ecosistema") in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 378/2007. Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento , secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 1 della Costituzione. Sulla base di queste premesse sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal diritto comunitario, di cui all'art. 117, comma 1, Cost., le seguenti disposizioni :
1) La norma contenuta nell'art. 18, comma 1,disciplinando i piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea "Natura 2000", dispone che detti piani di gestione, in via provvisoria, tengano conto delle misure di conservazione individuate nella DGR n. 2371 del luglio del luglio 2006.
Dette misure regionali non risultano conformi ai criteri individuati dallo Stato con il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” emanato dal Ministero dell'Ambiente in attuazione della norme contenuta nel comma 1226 dell’art. 1 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) . Tale norma statale prevede che “Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 6 del regolamento di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.
In proposito la Corte Costituzionale ha affermato, nella recente sentenza n. 104/2008, che "Le Regioni …. non possono reclamare un loro coinvolgimento nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva. In tale àmbito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale" E' quindi legittimo il rinvio, da parte dell’impugnato comma 1226, ad un emanando decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni …. debbono uniformarsi nell’imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)".
Le misure di conservazione individuate dalla Regione Veneto con il citato DGR n. 76 del 2006 , contenute nell’allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, si diversificano da quelle contenute nel DM 17 ottobre 2007 in diverse circostanze . Si ricorda in particolare che la Regione individua tipologie diverse di ZPS rispetto a quelle individuate nel citato DM (5 classi omogenee con sottoclassi al posto delle 13 tipologie del DM); non si fa riferimento al divieto di esercizio venatorio nel mese di gennaio, contenuto invece nell’ art. 5, comma a) del DM ;non si vieta la realizzazione di nuovi impianti eolici in tutte le ZPS ma solo in specifici casi.
2) Per le medesime motivazioni è censurabile il comma 2 del medesimo articolo 18 , nella parte in cui , pur citando il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, come conviene trattandosi nello specifico della redazione dei piani di gestione, non si fa nessun rimando al già citato D.M. 17 ottobre 2007, per la parte che riguarda le misure di salvaguardia.
Per i suesposti motivi si ritiene che la legge vada impugnata ai sensi dell'art. 127 cost.
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