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Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati (18-7-2008)
Molise
Legge n.25 del 18-7-2008
n.17 del 21-7-2008
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
La legge n. 25 del 18 luglio 2008 della regione Molise recante:" interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati" è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale , ex art. 127, Cost., con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2008.
Il Governo aveva censurato una disposizione contenuta nel comma 4 dell' art. 7 della legge, la quale prescriveva, nell'ipotesi di recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative, l'obbligo di reperimento di determinati spazi per parcheggi pertinenziali, legati alle nuove abitazioni da un rapporto di pertinenzialità "garantito da atto da trascriversi nei registri immobiliari"….disponendo, pertanto la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento.
La norma regionale risultava invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. Inoltre , considerato che, relativamente all'aspetto fiscale, il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immbiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, salvo che per le formalità eseguite a favore dello Stato, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi di trascrizione in commento, pur non prevista dalla norma statale, avrebbe determinato una conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma statale.
Successivamente la Regione Molise ha provveduto ad abrogare la disposizione della legge n. 25/2008, oggetto di impugnativa, attraverso la legge n. 6 del 19 febbraio 2009, pubblicata sul BUR n. 4 del 28 febbraio 2009, che, al comma 2 dell'art. 1 della legge ha disposto la soppressione della norma impugnata dal Governo (comma 4, art. 7).
Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni dell'impugnativa avanti alla Corte Costituzionale e, pertanto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
19-9-2008 /
Impugnata
La legge è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 7 , comma 4, rubricato”standard urbanistici”.
Tale norma , nell’ ipotesi di recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative, prevede l’obbligo di reperimento di determinati spazi per parcheggi pertinenziali, legati alle nuove abitazioni da un rapporto di pertinenzialità “garantito da atto da trascriversi nei registri immobiliari...”,disponendo, pertanto la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di asservimento.
Viene pertanto introdotta un’ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare. Infatti gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell’elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui all’art. 2643 del c.c. né, tanto meno, tra quelli indicati all’articolo 2645 del citato codice. La legge n.122 del 1989, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur prevedendo, all’art, 9, il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed immobili, nulla dispone espressamente in merito alla trascrivibilità del predetto vincolo.
La norma regionale quindi risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) Cost.
Inoltre per quanto attiene agli aspetti strettamente fiscali, il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevede, per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l’assolvimento dell’imposta ipotecaria, salvo che per le formalità eseguite a favore dello Stato.
Pertanto, l’assolvimento dell’imposta ipotecaria anche per l’ipotesi di trascrizione in commento – pur non prevista dalla norma statale – determina una conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch’essa non disciplinata dalla norma statale.
Ciò premesso, l’articolo 7 comma 4, introducendo un presupposto per l’applicazione dell’imposta ipotecaria non disciplinato dalla norma statale, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. E)della Costituzione.
Il Governo ha già impugnato, nello scorso mese di luglio,per analoghi motivi, la legge della Regione Liguria n.16/2008
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