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Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua. (21-7-2008)
Lazio
Legge n.11 del 21-7-2008
n.28 del 28-7-2008
Politiche socio sanitarie e culturali
19-9-2008 /
Impugnata
La legge regionale in esame, recante “Disposizioni per l’utilizzo di tecnologie innovative per le unità si soccorso in acqua”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1)gli artt. 1, 2 e 3, stabilendo che la moto d’acqua, munita di attrezzature di soccorso e di un dispositivo che permetta il recupero sanitario dell’infortunato, “è un mezzo utilizzabile per il soccorso nautico” al fine di “realizzare un efficace e rapido pattugliamento delle coste nonché interventi di soccorso a medio e corto raggio”, eccedono dalle competenze regionali ed incidono, regolamentando la sicurezza della navigazione, nelle materie “ordine pubblico e sicurezza”, nonché “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, riservate alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lett. h) e g).
Tali disposizioni regionali, infatti, organizzando e regolamentando di fatto il soccorso in mare, contrastano con gli artt. 69 e 70 del codice della navigazione, con l’art. 7 del d.P.R. n. 271 del 2007 e con l’art. 4 e seguenti del d.P.R. n. 662 del 1994, secondo i quali la vigilanza costiera ed il soccorso in mare nonchè la relativa pianificazione operativa devono svolgersi sotto il diretto controllo e il coordinamento dell’Autorità marittima dello Stato territorialmente competente.
Per tali motivi le disposizioni regionali sopra indicate e quelle con esse inscindibilmente connesse debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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