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Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. (9-10-2008)
Puglia
Legge n.25 del 9-10-2008
n.162 del 16-10-2008
Politiche infrastrutturali
28-11-2008 /
Impugnata
La legge regionale, che detta una disciplina in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt presenta aspetti di incostituzionalità in relazione a numerose disposizioni che risultano in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di VIA, quindi in violazione dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione, nonché invasive della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di tutela dell'ambiente dall'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
In particolare :
1) la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 4, esclude da ogni procedura autorizzativa e di denuncia di inizio attività gli interventi di manutenzione ordinaria di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 VOLT, comprese anche le varianti di tracciato di elettrodotti. Tale disposizione presenta profili di non conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di VIA, in quanto, dette varianti, quando la loro dimensione e dislocazione spaziale configurino modifiche sostanziali, devono essere necessariamente assoggettate alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) come specificatamente previsto nei parametri stabiliti dall’Allegato I punto 22 e allegato II punto 13 primo trattino della direttiva comunitaria sulla VIA 85/337/CEE e s.m.i e alle norme di recepimento di cui agli articoli 20, comma 1, lett. b) e commi 5 e 6 del D.Lgs 152/2006 nonché dagli articoli da 20 a 28 del medesimo d. leg.vo come modificato dall'articolo 1 del d.lgs n. 4/2008.
2)L’art. 5, comma 7 della legge in esame, presenta vari profili di violazione della normativa statale di riferimento:
-Prevede la pubblicazione sul solo sito web della Regione dell’avvenuto deposito della domanda di autorizzazione e del progetto, mentre l’art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'articolo 1 del d.lgs n. 4/2008, dispone l’obbligo di tale pubblicazione anche su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale;
-Non prevede tra le informazioni che l’avviso al pubblico deve contenere, una “breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali”, così come disposto dall’art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/06;
-Prevede termini di soli quindici giorni per il deposito e la consultazione degli atti e di soli trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni o opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati, in totale difformità dal termine unico di sessanta giorni stabilito dall’ art. 24, comma 4 del citato D.Lgs. 152/06 come modificato dall'articolo 1 del d.lgs n. 4/2008. .
Circa tali aspetti, le suddette disposizioni risultano contrastare anche con la citata direttiva comunitaria in materia di V.I.A 85/337/CEE e s.m.i . che all’art. 6, paragrafi 2-4, prevede che siano offerte al pubblico interessato tempestive ed effettive opportunità di partecipazione.
3)L’art. 19, comma 2 della normativa regionale dispone che siano le province, nell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, a rilevare i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche comunicandoli successivamente all’ARPA Puglia.
Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 14, comma 1, della l. 36 del 2001 recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” che prevede che le competenze in materia di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale spettino alle amministrazioni provinciali e comunali che le esercitano tramite le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA e APPA). La normativa di settore nazionale assegna, infatti, alle ARPA –APPA i compiti di controllo sulle emissioni generate dagli impianti esistenti e di valutazione preventiva delle emissioni che sarebbero prodotte da nuovi impianti. I risultati di tali misurazioni e valutazioni sono inviati alle istituzioni competenti per gli eventuali provvedimenti.
4)Infine , l’art. 20 della legge in esame disciplina una procedura autorizzativa semplificata per quegli elettrodotti, con tensione fino a 150.000 VOLT, che siano già stati costruiti e siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale, senza l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio stesso. In tal caso, l’esercente può chiedere l’autorizzazione, corredando l’istanza con un elenco degli impianti e una corografia dei tracciati, nonché con una relazione descrittiva delle principali caratteristiche tecniche degli impianti e attestazione del rispetto della normativa vigente. Il secondo comma di detto articolo trasforma in definitiva l’autorizzazione, qualora si abbia una presa d’atto da parte dell’amministrazione competente e la pubblicazione sul sito web della regione.Siffatti elettrodotti rientrano tra quelli costruiti e in esercizio con una atipica procedura d’urgenza disciplinata dall’art. 113 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., “autorizzazioni provvisorie”. In tali casi, il richiedente si obbliga al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite nell’autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di diniego dell’autorizzazione.
Ciò vale anche per le opere il cui procedimento sia stato iniziato successivamente alla data del 3 luglio 1988 (entrata in vigore della direttiva comunitaria sulla VIA 85/337/CEE), che siano state costruite e poste in esercizio con l’autorizzazione provvisoria di cui sopra e per le quali non si è provveduto ad effettuare alcuna procedura in materia di VIA.La norma dell’art. 20, quindi, sottrae indiscriminatamente intere classi di interventi dalla procedura di VIA propriamente detta ovvero dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).
Per questi motivi si propone l'impugnativa della legge regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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