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Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale. (21-10-2008)
Puglia
Legge n.31 del 21-10-2008
n.167 del 24-10-2008
Politiche infrastrutturali
18-12-2008 /
Impugnata
La legge 21 ottobre 2008, n. 31 della Regione Puglia presenta profili di illegittimità in relazione a diverse disposizioni.
In particolare :
1) la norma contenuta nell’art. 1, asserendo di agire in attuazione dell'articolo 1 comma 5 della legge 23 agosto 2004 n. 239 (riordino del settore energetico), stabilisce che la Giunta regionale possa stipulare e approvare accordi nei quali , a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte di operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'istallazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili.
La norma regionale si pone però in contrasto con lo stesso art. 1 comma 5 della legge 23 agosto 2004 n. 239, ai sensi del quale “Le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. Tale norma statale , disciplinando l'autorizzazione unica per l'istallazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili prevede infatti, al comma 6, un divieto a che la stessa autorizzazione sia subordinata a misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
Inoltre, considerato che in base al disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 1, viene individuato da parte della Regione un sistema autorizzatorio legato a detti accordi, in base ai quali a fronte di una riduzione della immissione in atmosfera di sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni industriali, le autorizzazioni sono rilasciate ai soli “operatori industriali”, di fatto si stabilisce una via parallela e diversa per l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti in esame, a favore di taluni soggetti, rispetto a quella prevista invece in via generale dal citato art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. L’indicazione, da parte statale, in detta norma di un procedimento unico si struttura come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in quanto la disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione con modalità certe ed entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Si configura, pertanto, una lesione degli artt. 3 e 117, comma 3, Cost. nonché dei principi di ragionevolezza, trasparenza e proporzionalità dell’atto amministrativo, e degli artt. 3 e 41 Cost., dal momento che tale procedura reca un vantaggio competitivo a favore di alcuni soggetti, non giustificato da ragioni di interesse pubblico o di riallineamento fra concorrenti.
2) L’articolo 2, commi 1 e 2, individua talune aree e condizioni per cui è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici, alimentati da biomasse e di aerogeneratori. La disposizione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/03, nello stabilire , al comma 1, che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” prevede, al successivo comma 10, che le regioni possano procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sulla base di linee guida - volte in particolare ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici - approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali. Le richiamate disposizioni statali sono da considerasi principi fondamentali in materia si energia e pertanto si ravvisa una violazione dell’art. 117 comma 3 della Cost.. Inoltre, poiché viene limitato aprioristicamente il libero accesso al mercato dell’energia, si crea uno squilibrio nella concorrenza fra le diverse aree del Paese e tra i diversi modi di produzione dell'energia in violazione della competenza esclusiva statale in materiadi tutela della comcorrenza di cui all'articolo 117,comma 2, lettera e) Cost.
3) L’articolo 3 della legge regionale, in tema di assoggettamento a denuncia di inizio attività per l'installazione degli impianti di fonte rinnovabile,individua talune aree e condizioni per cui è aumentata la soglia per l’effettuazione degli interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile, tramite denuncia di inizio attività (DIA) non tenendo conto della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003 che, in particolare, al terzo periodo, stabilisce che “maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività“ possono essere individuate attraverso decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente.
Si configura pertanto una lesione di tale principio fondamentale e quindi la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Cost.
4) l’articolo 4 della legge regionale individua talune condizioni sulle modalità di svolgimento del procedimento unico. La norma si pone in contrasto con l’articolo 12, comma 3, del predetto d.lgs. n. 387/2003, che si limita a recare la previsione di una autorizzazione unica in sede regionale (o in sede provinciale su delega della regione) assentita “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”. L'indicazione di tale procedimento si configura come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto detta disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione con modalità certe ed entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 383 e n. 336 del 2005 e 364 del 2006). La norma regionale quindi viola l'art. 117, terzo comma, della Cost.
5) Infine, la norma di cui all' articolo 7, comma 1, che detta una disciplina transitoria, prevedendo l'applicabilità delle norme regionali anche alle procedure in corso per le quali non siano formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività, attribuendo efficacia retroattiva alla legge regionale in esame per i procedimenti pendenti modifica le condizioni per l’autorizzazione degli impianti e lede, di conseguenza, il principio fondamentale fissato dal comma 4 dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», fissa in 180 giorni il termine massimo per l’autorizzazione delle installazioni. Si ravvisa, pertanto, una ulteriore violazione dell’art. 117 comma 3 Cost.
Si propone, pertanto, l’impugnativa della legge regionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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