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Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). (21-10-2008)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.12 del 21-10-2008
n.43 del 22-10-2008
Politiche infrastrutturali
18-12-2008 /
Impugnata
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia presenta profili di illegittimità in relazione all’art. 2 comma 13 che sostituisce l'art. 58 della legge regionale n. 5 del 2007. Tale disposizione stabilisce che i Comuni competenti procedano al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “con applicazione della procedura transitoria di cui all’art. 159 del decreto legislativo 42/2004, sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale”. Ciò comporta una ingiustificata deroga alla previsione dello stesso art. 159 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 come riformulato dall'art. 4-quinquies aggiunto al decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 della legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129. La norma statale stabilisce, infatti, per il regime transitorio, il termine ultimo del 31 dicembre 2008, disponendo, dunque, nel senso che, dal 1 gennanio 2009, dovrà trovare applicazione esclusiva la nuova procedura disciplinata dall'art. 146 del codice.
È chiaro che la legge della Regione, seppure dotata di speciale autonomia, non può differire il termine di entrata a regime della nuova procedura autorizzatoria stabilito dalla legge dello Stato, cui spetta la potestà legislativa esclusiva nella materia della tutela del paesaggio. L'autonomia legislativa della Regione, infatti, nella materia dei beni culturali era circoscritta prima della riforma costituzionale alla disciplina integrativa e di atuazione, e non poteva porsi in contrasto con puntuali disposizioni statali dettate a tutela del patrimonio culturale.
Infatti, lo Statuto del Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, e successive modificazioni, prevede, all'art. 6, che la Regione "ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:…antichità, belle arti, tutela del paesaggio….". Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 ha poi dettato norme di attuazione del predetto Statuto e all'art.1, precisa che la Regione ha facoltà di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Occorre altresì, aggiungere che la mancata adozione di detto piano entro il termine del 31 dicembre 2008, non pregiudica il nuovo regime autorizzatorio, potendo la Regione procedere anche ad integrare il contenuto regolatorio dei vincoli esistenti, al fine di ovviare ad eventuali inconvenienti pratici.
Pertanto, le norme statali richiamate devono intendersi espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei Beni Culturali di cui all’art. 117 comma 2, lett. s) Cost. La norma regionale risulta, pertanto, eccedere la competenza statutaria di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto del Friuli Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e s.m.i., in quanto la materia paesaggio non è attribuita alla competenza regionale primaria dallo Statuto speciale di autonomia.
Ne consegue che la disposizione in esame, nel rinviare l'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio fino a quando i Comuni adegueranno gli strumenti urbanistici al nuovo piano paesaggistico, opera un ulteriore differimento del termine perentorio del 1 gennaio 2009 stabilito dalla norma statale, in tal modo ponendosi in contrasto con essa.
Si propone pertanto l'impugnativa della legge regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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