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Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale). (28-10-2008)
Liguria
Legge n.39 del 28-10-2008
n.15 del 29-10-2008
Politiche infrastrutturali
18-12-2008 /
Impugnata
La legge regionale n. 39/2008, che istituisce le Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale.
Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio", la materia gestione delle risorse idriche e dei rifiuti rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell' ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost., nonché la tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull’intero territorio nazionale, oltre che tutte le disposizioni nazionali concernenti le procedure di aggiudicazione del servizio idrico e della gestione dei rifiuti . In proposito, si segnala,che è intervenuto il d.l. 112/2008, convertito con la l. 133/2008. L'art. 23 bis della surichiamata normativa statale prevede che "ll conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità". Si prevede, altresì, in via eccezionale il ricorso all'affidamento diretto, ma solo in casi peculiari, connessi alle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, da motivare di volta in volta in relazione alle singole fattispecie. Inoltre, in materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con la direttiva 2004/18/CE, recepita dal d.lgs. 163/2006 , nonché la Corte di giustizia che ha elaborato una consolidata giurisprudenza con cui ha stabilito che la concessione di servizi pubblici in assenza di gara non è conforme con il disposto dell'art. 86CE, né con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ( sentt. Corte di Giustizia C- 107/98, 28/03, 458/2003 ed in ultimo 371/05).
Sulla base di tali premesse sono censurabili le seguenti norme regionali :
1 – la disposizione contenuta nell’articolo 4 disciplina al comma 1 le convenzioni-tipo di cui agli articoli 151 e 203 del decreto legislativo n. 152/2006, ed affida alla Giunta regionale la competenza ad approvare lo schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione. Tuttavia,l’ art. 151 citato deve ritenersi tacitamente abrogato dal decreto legislativo correttivo n. 4/2008, che ha sostituito l’art. 161 del d.lgs. n. 152/2006 disponendo che sia il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (in seguito “Comitato”) a redigere il contenuto di una o più convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministero dell’Ambiente. Inoltre lo stesso novellato articolo 161 attribuisce a detto Comitato la competenza anche in tema di contratti di servizio, obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, e pertanto anche l’articolo 4, comma 14, della legge regionale in oggetto appare in contrasto con la normativa statale, nella parte in cui affida invece tali competenze all’AATO. Le norme regionali, quindi, ponendosi in contrasto con le citate disposizioni statali di riferimento contenute nel codice dell’ambiente (d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.) , risultano invasive della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.
2 - la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4 della legge regionale in esame stabilisce che " L'AATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006". Il richiamato articolo 150 del d.lgs n.152/2006,al comma 1, consente la scelta della forma di gestione degli A.A.T.O. tra quelle elencate nell'articolo 113, comma 5 del TUEL, ma l' articolo 23 bis, comma 11, del recente d.l.112/2008, prevede che le parti dell'articolo 113 del TUEL incompatibili con le nuove prescrizioni siano da considerarsi abrogate. La norma regionale risulta quindi in contrasto con l’art. 23 bis D.L. 112/2008 che regola i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Infatti, l’art. 23 bis comma 2 prevede come regola per l’affidamento dei Servizi Pubblici Locali quella delle procedure competitive ad evidenza pubblica, fermo restando la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto solo in presenza di circoscritte e motivate circostanze, di cui al comma 3 del citato articolo. La norma regionale, invece, prevede l’affidamento del servizio ad un soggetto unitario da individuare genericamente in conformità alle disposizioni comunitarie e alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento, quindi anche indifferentemente in una delle tre forme previste dall'articolo 113, comma 5 del T.U.E.L., anche senza che ricorrano le suddette peculiari circostanze.
Essa , quindi viola il disposto dell'art. 23 bis,commi 2, 3 e 11, del d.l. 112/2008, ledendo in tal modo l’art. 117 c. 2 lett. e) Cost. in materia di tutela della concorrenza, di cui la citata norma statale è espressione.
3 - Un ulteriore profilo di contrasto con la normativa statale è costituito dalle deisposizioni dettate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 4, che disciplinano la cessazione delle concessioni esistenti e il relativo regime transitorio degli affidamenti del SII effettuati senza gara, rinviando alle disposizioni di cui all’articolo 113, comma 15-bis, decreto legislativo n. 267/2000, laddove la materia è ora regolata in maniera difforme dal citato articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, che ha abrogato l’art. 113 citato nella parti incompatibili con le sue disposizioni, e che fissa , comunque, al 31 dicembre 2010 (commi 8 e 9) la data per la cessazione delle concessioni esistenti rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica. Anche in questo caso, dunque, si evidenzia un contrasto con l’art. 117 c. 2 lett. e) Cost. in materia di tutela della concorrenza, di cui il D.L. 112/2008 è espressione.
Si ritiene, pertanto, che la legge in esame debba essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost.
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