Dettaglio Legge Regionale

Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive. (6-11-2008)
Campania
Legge n.14 del 6-11-2008
n.45 del 10-11-2008
Politiche infrastrutturali
18-12-2008 / Impugnata
La legge regionale presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizioe contenuta nell’articolo 1, comma 1.
Tale norma prevede che, nelle more della completa attuazione del "piano regionale delle attività estrattive", gli esercizi di cava, a qualunque titolo autorizzati ai sensi della l. r. n. 54/85 e s.m.i., e per i quali sia già intervenuta o intervenga la scadenza delle autorizzazioni prima del 30.6.2010, possono proseguire l'attività fino a detta data a condizione di non avere completato il progetto estrattivo.
Il successivo comma 3 dispone che, per le autorizzazioni già scadute senza che vi sia stato il completamento del programma di coltivazione autorizzato, i titolari presentino entro 90 gg. una istanza al competente ufficio regionale, il quale emette una nuova autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva ed alla ricomposizione ambientale finale sulla base di un accertamento volto a verificare soltanto il deposito cauzionale ed il versamento dei contributi dovuti ai sensi della l. r. n. 1/08.
Lo stesso comma 3, inoltre, per le autorizzazioni scadute, il cui progetto estrattivo sia già stato esaurito, dispone che la nuova autorizzazione possa prevedere solo la c.d. "ricomposizione ambientale" da effettuarsi entro il termine del 30.6.2010.
A tal proposito, si evidenzia che la "ricomposizione ambientale" si risolve comunque in una ulteriore attività di estrazione dei materiali al fine di rimodellare i profili di escavo per renderli atti a successivi interventi di restauro ambientale.
Pertanto con le citate disposizioni, la legge regionale consente che le autorizzazioni già scadute o in scadenza prima del 30.6.2010 vengano di fatto rinnovate “di diritto”, senza alcuna condizione, verifica o procedura di natura ambientale.
La normativa statale vigente invece ammette siffatto rinnovo solo per quei progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni, (termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 26, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4) mentre lo esclude per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti a procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.
La normativa regionale, pertanto, sottraendo tali progetti dalle procedure di VIA, viola le disposizioni dagli articoli da 20 a 28 e degli Allegati III, lettera s) e IV, punto 8, lettera i), dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i..
Infatti, poiché la durata di ogni singola autorizzazione costituisce una delle condizioni fondamentali del provvedimento autorizzativo, alla sua scadenza è diritto-dovere della amministrazione titolare del potere concessorio verificare sia l'eventuale mutamento delle condizioni territoriali ed ambientali sia gli aggiornamenti intervenuti sul quadro normativo di riferimento, prima di potere assumere una qualsiasi decisione liberatoria, sia pure in termini prescrittivi o, in alternativa, interdittiva.
E’ indubbio che il limite temporale di una autorizzazione ne costituisce il nucleo e la natura fondamentale, sicchè modificare, ovvero prorogare il termine di una autorizzazione, o comunque rinnovare la stessa autorizzazione definendone un nuovo termine, costituisce una evidente modifica della "sostanza" della autorizzazione medesima, che, per la direttiva VIA, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, deve essere considerata come una vera e propria nuova autorizzazione ed essere pertanto sottoposta conseguentemente alle procedure in materia di VIA stabilite dalla direttiva medesima: (V. Corte di Giustizia Europea, causa C-201/02, sentenza 7 gennaio 2004 (c.d. Delena-Wells), punti 44-47).
Pertanto, la procedura di rinnovo di cui alla legge regionale in esame determina una evidente e rilevante modifica delle previgenti autorizzazioni, e come tale deve essere sottoposta alle procedure in materia di VIA (VIA propriamente detta o, rispettivamente, verifica di assoggettabilità a VIA) stabilite dalla direttiva 85/337/CEE Allegato I, punto 22, ed Allegato II, punto 13, primo trattino.
Nel rispetto di siffatti principi, si è anche espresso il Consiglio di Stato (Sezione IV, Sentenza 31 agosto 2004, n. 5715) affermando che è ammissibile sottrarre alla procedura VIA quei rinnovi di autorizzazione per progetti estrattivi autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale o di una verifica di assoggettabilità a VIA (tenendo comunque presente il termine di decadenza quinquennale stabilito dall'art. 26, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato), mentre ciò non può valere per il rinnovo o proroga di quelle autorizzazioni di progetti la cui compatibilità ambientale non sia stata previamente accertata in sede di autorizzazione.
Pertanto, in tali casi, è necessario individuare il momento in cui, entrata in vigore la disciplina in materia di VIA concernente le predette attività estrattive, si debba procedere per una prima volta all'assoggettamento alla VIA dell'attività medesima.
Tale momento è necessariamente il 3 luglio 1988, data di entrata in applicazione della direttiva VIA 85/337/CEE che, all'Allegato II, al punto 2, lettera c), prevede, tra i progetti da sottoporre a verifica di VIA ovvero a VIA, appunto la tipologia relativa alle attività estrattive di cava: "Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati e potassa".
In conclusione, la normativa regionale in oggetto deve prevedere che quella verifica ovvero valutazione dell’impatto ambientale, non effettuata in sede di prima autorizzazione, debba obbligatoriamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore della normativa VIA.
Si ritiene, pertanto, che la normativa regionale in questione, dettando disposizioni in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale vigente i materia di VIA, presenti profili di illegittimità con riferimento 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Per i motivi esposti si propone l’impugnativa della legge regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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