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Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. (13-11-2008)
Umbria
Legge n.16 del 13-11-2008
n.52 del 14-11-2008
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 è stata impugnata la legge 13 novembre 2008, n. 16 della Regione Umbria , recante " Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13", relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2.
Detta norma, nell'inserire l'art. 6 bis alla l.r. n. 5/2008, che a sua volta integra l'art.1, comma 7 bis della l.r. n. 36/2007, rimette la disciplina delle agevolazioni tributarie ad un atto della Giunta e non alla legge, ponendosi così in contrasto con l’art. 23 della Costituzione, il quale prevede una riserva di legge in materia tributaria.
La successiva legge regionale n. 4 del 5 marzo 2009 , recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese", esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile con l'esito di non impugnativa, ha, con l'articolo 12, modificato la disposizione regionale impugnata, sopprimendo al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 36/2007 le parole "con regolamento", adeguandosi, in tal modo, alle censure precedentemente formulate.
Pertanto, venuto meno il motivo di censura, si propone di rinunciare all'impugnativa della legge regionale in esame.
18-12-2008 /
Impugnata
L'articolo 8, comma 2, della legge regionale in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
L'articolo 8, inserisce l'art. 6 bis alla l.r. 5/08 che a sua volta integra la l.r. n. 36/07 recante "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria" che introduce all'art.1, il comma 7 bis , il quale prevede: “nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti.”
La previsione di un provvedimento di natura regolamentare, quindi di competenza della Giunta, per l’individuazione e la disciplina delle agevolazioni dei tributi regionali risulta illegittimo in considerazione della scelta dello strumento giuridico individuato (regolamento anziché legge) e in relazione al conseguente spostamento di competenza dal Consiglio Regionale alla Giunta.
La disposizione regionale in esame, nel rimettere la disciplina delle agevolazioni tributarie ad un atto della Giunta anziché del Consiglio Regionale è illegittimo,tenuto conto che i tributi propri delle regioni,come più volte evidenziato dalla Consulta, allo stato della legislazione vigente sono comunque tributi istituiti e disciplinati dalla legge statale e in ordine ai quali le regioni dispongono oltre che del relativo gettito, di limitate potestà applicative, esercitabili pur sempre attraverso lo strumento legislativo.
Inoltre bisogna considerare che le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, hanno natura eccezionale e devono costituire il frutto di scelte del legislatore non potendo essere rimesse ad apprezzamenti dell’organo esecutivo.
La disposizione regionale in esame, pertanto, nel rimettere la disciplina delle agevolazioni tributarie ad un atto della Giunta e non alla legge, è in contrasto con l’art. 23 della Costituzione che dispone una riserva di legge in materia tributaria.
Per tali ragioni, l'articolo 8 della legge in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127 Cost.
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