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Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica dello sport sulla neve. (21-11-2008)
Veneto
Legge n.21 del 21-11-2008
n.97 del 25-11-2008
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Il Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009 ha impugnato la legge regionale del Veneto n. 21/2008 in quanto alcune disposizioni concernenti il collaudo delle opere realizzate ai sensi della legge stessa (artt.24, comma 4, e 40, comma 4), non si presentavano in linea con le disposizioni del Codice di contratti pubblici d.lgs. n.163/2006. Le norme regionali, infatti prevedevano forme di collaudo su base regionale, in contrasto con quanto stabilito dal citato codice dei contratti pubblici.
La Corte Costituzionale ha affermato che le disposizioni concernenti il collaudo attengono all'ordinamento civile e alla tutela della concorrenza, materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato: si è quindi evidenziata una violazione di dette competenze esclusive dello Stato. Inoltre, poiché le disposizioni regionali, in base ad una serie di richiami normativi, operavano riferimenti a pregresse norme regionali già dichiarate incostituzionali, è stato rilevata anche la lesione del principio della certezza del diritto.
Con la legge regionale n. 4/2010 la Regione Veneto è intervenuta sulle disposizioni oggetto di censura, modificandole nel senso indicato ed abrogando i riferimenti alle norme già dichiarate incostituzionali.
Il Consiglio dei Ministri si è pronunciato su tale legge regionale nella seduta del 12 marzo scorso, deliberandone la non impugnativa.
Si ritiene quindi che siano venuti meno i motivi del ricorso e si propone pertanto la rinuncia all'impugnativa.
16-1-2009 /
Impugnata
La legge, che detta una disciplina regionale in materia di impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alle disposizioni disciplinanti il collaudo.
Bisogna premettere che, in materia di contratti pubblici, la giurisprudenza costituzionale, con la nota sentenza 401/2007, ha sottolineato come la disciplina del collaudo afferisca alla esecuzione del rapporto contrattuale e, dunque, attenga prevalentemente alla materia dell’ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117 c.2 lett. l Cost.).
Inoltre, l’affidamento degli incarichi di collaudo, con procedure ad evidenza pubblica rientra nella materia “tutela della concorrenza” del pari rientrante nella competenza esclusiva statale (art. 117 c. lett. e Cost.), sia negli appalti sopra soglia che in quelli sotto soglia comunitaria. Questo comporta l’impossibilità per la regione di prevedere un elenco di collaudatori in deroga al principio di scelta con procedura ad evidenza pubblica.
Pertanto, sono censurabili gli articoli 24 comma 4 e 40 comma 4, i quali rinviano rispettivamente, agli articoli 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27, relativi al collaudo di opere pubbliche. Nello specifico detti articoli introducono un sistema derogatorio a quello ad evidenza pubblica per la nomina dei collaudatori, previsto dagli articoli 120 e 141 del D.Lgs. 163/2006; tale rinvio è illegittimo, dal momento che gli articoli 47, 48 e 49 della l.r. 27/2003, introdotti prima del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) sono a loro volta in contrasto con detto codice. Considerato, pertanto, che la materia del collaudo, secondo quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007, rientra prevalentemente nella competenza esclusiva dello Stato, i citati articoli 24 comma 4 e 40 comma 4, risultano lesivi dell’art. 117 c.2, lett.e) in materia di tutela della concorrenza e lett. l) in ordine all’ordinamento civile della Costituzione.
Inoltre, sulla legge oggetto di rinvio da parte degli articoli in esame, è intervenuta una novella, la l.r. 17/2007, la quale aggiunge all’art. 48 il comma 1 bis, disciplinante i criteri di affidamento per gli incarichi di collaudo. Detta norma, a sua volta, richiama per gli incarichi di collaudo, i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’art. 9 c. 1 e 2 della l.r. 27/2007 che, così come modificati dall’art. 7 della l.r. 17/2007, sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte, con sentenza n. 322/2008, per invasione della competenza statale. Infatti, la materia del collaudo, a detta della Corte, può comportare una interferenza della disciplina statale con le competenze regionali che si risolve necessariamente con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa (Corte Cost. 401/2007).
In proposito, è da sottolineare che viene richiamata una disposizione di legge dichiarata incostituzionale che, ai sensi dell’art. 136 della Costituzione, ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. L’illegittimo richiamo comporta quindi la lesione del principio di certezza del diritto e del buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.
Per tali ragioni si richiede l’impugnativa delle disposizioni citate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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