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Proroga del termini di cui al comma 3, art. 53, Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008. (11-11-2008)
Calabria
Legge n.38 del 11-11-2008
n.1 del 18-11-2008
Politiche economiche e finanziarie
16-1-2009 /
Impugnata
L'articolo 1, della legge regionale in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
Tale articolo, prevedendo una proroga di un termine di una precedente norma regionale, si inserisce in un quadro normativo più ampio.
Il termine prorogato è quello previsto dall'articolo 53, comma 3, della l.r. n. 15/08, in tema di rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili: tale comma dispone la sospensione per 120 giorni delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonché la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008.
L'odierna norma proroga la suddetta sospensione di ulteriori 60 giorni e, così disponendo, si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. L'articolo 12, infatti, nel disciplinare la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative, considera la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, demanda alle regioni (o alle province se dalle stesse delegate) il rilascio della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti, e, al comma 4, dispone tassativamente che il procedimento unico, a seguito del quale viene rilasciata l'autorizzazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non può essere di durata superiore a 180 giorni. Tale norma deve essere considerata un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia come, peraltro, già stabilito dalla Corte Costituzionale. A tal riguardo, infatti, la Corte si è pronunciata con le sentenze n. 364/2006, n. 383/2005 e n. 336/2005 e, proprio a proposito del termine di 180 giorni, ha stabilito che lo stesso deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.
Nel caso in esame, i procedimenti di autorizzazione hanno già subito una sospensione di 120 giorni, ad opera della l.r. n. 15/08 e, con la sospensione oggi disposta di ulteriori 60 giorni, è esaurito il tempo a disposizione dall'autorità regionale per provvedere alla conclusione del procedimento e non certo per disporne ulteriori sospensioni. Inoltre, provocando una dilazione della procedura, la legge regionale in esame ritarda e impedisce l'attuazione delle finalità di salvaguardia e di tutela ambientale.
Per quanto concerne poi la sospensione delle autorizzazioni già vigenti, si configura addirittura la possibilità di una revoca o di una sospensione amministrativa della realizzazione dei relativi lavori alla luce delle nuove normative che la Regione intende emanare in via d'urgenza, con conseguente violazione dei diritti acquisiti dai titolari in virtù di un titolo legittimo, in pieno contrasto con i principi costituzionali.
La disposizione regionale in esame, pertanto, non rispettando il termine perentorio di 180 giorni per la conclusione del procedimento ma anzi sospendendolo, si pone in contrasto con l'articolo 12 del d. lgs. n. 387/2003, violando così l’articolo 117, comma 1, in relazione ai vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, di cui alla direttiva 2001/77/CE, della quale il D.Lgs. n. 387/2003 costituisce attuazione nel nostro Ordinamento, con il comma 2 lett.e) e s), in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, con il comma 3 della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,in particolare in tema di buon andamento.
Per tali ragioni l'articolo 1 della legge in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127 Cost.
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