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Norme regionali contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale. (24-11-2008)
Abruzzo
Legge n.17 del 24-11-2008
n.8 del 26-11-2008
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia parziale
La legge n. 17/2008 della Regione Abruzzo è stata oggetto di impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 novembre 2008, in relazione alle disposizioni di seguito elencate:
- art. 5 in materia di tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema;
- artt. 24 e 25 in materia di stabilizzazione del personale precario della Giunta e del Consiglio regionale, delle Aziende sanitarie locali e del personale precario operante presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Inoltre è stata oggetto di impugnazione la previsione della rideterminazione delle piante organiche del Consiglio e della Giunta regionale, al fine di adeguarle ai processi di stabilizzazione del personale precario sopracitati, nonché la previsione della preclusione, per gli organi politici nelle successive legislature, della stipula di nuovi contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato;
- artt. 26 e 24, comma 3, in materia di corsi - concorsi di riqualificazione del personale per il passaggio ad una fascia funzionale superiore nonché la previsione della reviviscenza di graduatorie i cui termini risultano scaduti.
La Regione con successiva legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 5 gennaio 2009, recante: "Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa", si è adeguata parzialmente ai rilievi formulati dal Governo in quella sede, abrogando gli articoli 24, 25 e 26 della l.r. n. 17/2008, come previsto dall'articolo 3 della l.r. n. 2/2009.
Pertanto, per i citati articoli, si propone la rinuncia all'impugnativa.
Permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiuglio dei Ministri del 28 novembre 2008.
28-11-2008 /
Impugnata
La legge regionale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale per le seguenti motivazioni.
In via preliminare va considerata la questione relativa all’esercizio del potere dell’organo legislativo regionale in casi di scioglimento anticipato, con specifico riferimento all’approvazione della legge regionale in esame.
L’articolo 86, comma 3, dello Statuto della regione testualmente recita: “in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale”.
Detta norma fa riferimento all’istituto della prorogatio, da intendersi quale sopravvivenza temporanea dei poteri dei titolari per i quali si è verificata la cessazione del mandato, nella fattispecie in esame rappresentata dalle avvenute dimissioni del Presidente della Giunta, le quali hanno comportato le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 44, comma 5, dello Statuto.
La stessa Corte Cost., proprio con riferimento ai Consigli regionali, ha chiarito il principio secondo cui i Consigli, dopo il termine della legislatura, dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza. Si verifica in sostanza una fase di depotenziamento delle funzioni del Consiglio la cui ratio è stata individuata dalla giurisprudenza costituzionale nel principio di rappresentatività connaturato alle assemblee consiliari regionali, in virtù della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilità politica verso la comunità regionale (cfr. sent. 196/2003, sent. 515/1995, sent. 468/1991 Corte Costituzionale).
Pertanto, il Consiglio regionale non può che deliberare in circostanze straordinarie o di urgenza, o per il compimento di atti dovuti.
In relazione alla natura e tipologia degli atti urgenti ed indifferibili che possono legittimamente essere adottati dagli organi legislativi in prorogatio, si fa riferimento ad una prassi consolidata, formatasi in tema di lavori parlamentari.
Applicando la prassi parlamentare al contesto regionale, con specifico riferimento all’attività legislativa, possono essere approvati in regime di prorogatio solo quelli costituzionalmente dovuti, quali il recepimento di una Direttiva comunitaria direttamente vincolante per le Regioni, o progetti di legge che presentano i caratteri dell’indifferibilità ed urgenza, quali ad esempio il bilancio di previsione, l’esercizio provvisorio o una variazione di bilancio.
L’urgenza ed indifferibilità oltre ad essere adeguatamente motivata, deve essere volta ad eliminare le situazioni di danno senza limitare la libertà di scelta dell’organo legislativo quando avrà riacquistato la pienezza dei suoi poteri.
Il provvedimento legisaltivo in esame, pertanto, non riveste alcuno dei caratteri di indifferibilità ed urgenza né di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità da non poter essere rinviato per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell’ente.
Nel merito, inoltre, la legge appare censurabile, in particolare:
1) l'articolo 5 recante "limiti ed indirizzi tecnici per lo scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche" disciplina tutte le tipologie di scarichi al suolo di cui all'articolo 103, comma 1, del d.lgs. N. 152/06, che rappresentano un'eccezione al divieto di scarico su suolo. A tal fine, la legge regionale rimanda alla Tabella A allegata in cui sono individuati sistemi di trattamento individuale, mentre non sono fissati i valori limite di emissione cui devono necessariamente attenersi gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, come previsto dal già menzionato articolo 103, comma 1, lettera c) del d.lgs. N. 152/06. La disposizione, pertanto, appare in contrasto sia con la normativa nazionale che con riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
2) agli articoli 24, comma 1 e correlato comma 4 e 25, comma 7, laddove adotta per la stabilizzazione del personale precario della Giunta e del Consiglio regionale (personale con contratto a tempo determinato e personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) un criterio temporale difforme e più ampio, come si evince dalla delibera di Giunta regionale 21.1.2008 n. 38 e dalla deliberazione n. 36 del 27.3.2008 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, richiamate dalla legge in esame, in contrasto con la disciplina statale, contenuta nell’articolo 1, commi 557 e 558 della legge n. 296/2007 e dell’articolo 3, commi 94 e 95 della legge n. 244/2007, che stabilisce il possesso dei 3 anni di lavoro al 28/09/2007.
Tale disposizione contrasta altresì con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
3) è illegittima, inoltre, la previsione dell’articolo 24, comma 2 e correlato comma 4, che prevede la stabilizzazione del personale precario delle Aziende sanitarie locali, a fronte dell’accordo Governo-Regioni per il Piano di rientro sanitario di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 13.3.2007, pubblicato sul BURA n. 3 del 23 marzo 2007.
Infatti, nella seduta dell’11 settembre 2008 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Abruzzo, che prevede, tra gli interventi prioritari, al punto 1) la “razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale”.
La disposizione in esame comporta, invece, essenzialmente un incremento della spesa per le Aziende sanitarie locali e quindi per la Regione, che è già gravata da un enorme deficit in materia sanitaria, in luogo di un’esplicita restrizione del blocco del turn-over, che comporterebbe dei risparmi di spesa, ponendosi, quindi, in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. e con l’art.81 Cost..
Inoltre, si pone in contrasto con le prerogative del Commissario ad acta, previste dall’articolo 4 del decreto legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007, in quanto va ad incidere sul potere commissariale limitandone l’azione, determinando un’alterazione nel rapporto fra Governo e Commissario, ponendosi in contrasto con gli articoli 5 e 120, comma 2, della Costituzione, mettendo a rischio l’unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni e violando palesemente il principio di leale collaborazione.
4) l’articolo 25, comma 1, disponendo l’applicabilità dell’articolo 24, comma 1, riguardante il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Giunta e del Consiglio regionale, anche al personale precario operante presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici ( Uffici del Consiglio e della Giunta regionale nonché gruppi consiliari), assunti a tempo determinato ai sensi della l.r. n 17/2001 e della l.r. n.18/2001, si pone in contrasto con le disposizioni statali vigenti, articolo 1, commi 557 e 558, della L. n. 296/2006 e articolo 3, comma 94, della L. n. 244/2007), che escludono l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione al personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché con gli articoli 3, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo della Costituzione, che stabiliscono l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico e non riservato, come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale. In particolare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, del personale degli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici regionali, a tempo indeterminato si risolve in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, regola posta a garanzia del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, così come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia.
5) l’articolo 25, comma 3, laddove prevede che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale rideterminino le rispettive piante organiche, al fine di adeguarle ai processi di stabilizzazione del personale precario sopra citati di cui agli articoli 24 e 25 della legge n esame, si pone in contrasto con la normativa statale vigente che prevede la stabilizzazione del personale precario “nei limiti dei posti disponibili in organico” (art. 1, comma 558, della L. n. 296/2007), nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
6) l’articolo 25, comma 5, ove prevede che “dall’entrata in vigore della presente legge non è consentita la stipula di nuovi contratti per assunzione di personale a tempo determinato” presso gli organi di indirizzo politico della Regione, precludendo, quindi, agli organi stessi nelle legislature successive di potersi valere, per la durata del mandato, di collaboratori di loro fiducia, che per definizione sono legati con rapporto fiduciario particolarmente intenso, introducendo, quindi, una modalità di organizzazione degli uffici di vertice del Consiglio e della Giunta, in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 277/2005).
7) Per le medesime argomentazioni di cui in premessa, si ritengono censurabili, infine, le disposizioni contenute negli articoli 24, comma 3 e 26, che prevedono l'espletamento di tipologie di corsi-concorsi di riqualificazione nonché la reviviscenza di graduatorie i cui termini risultano scaduti, in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e con la costante giurisprudenza costituzionale che ha affermato che nel passaggio ad una fascia funzionale superiore deve essere ravvisata una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci.
Per le motivazioni sopra evidenziate, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge in esame.
Data la delicatezza della materia, e gli effetti immediati conseguenti alla applicazione della legge stessa, si ritiene ricorrano i requisiti per l'applicazione dell' art. 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dalla l. n. 131/2003.
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