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Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo. (28-11-2008)
Campania
Legge n.16 del 28-11-2008
n.48 del 1-12-2008
Politiche socio sanitarie e culturali
23-1-2009 /
Impugnata
La legge regionale in esame, recante "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo", è stata emanata dalla regione Campania al fine di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale previsti nel piano di rientro di cui alla delibera della Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007, adottata a seguito del'Accordo stipulato tra il Presidente della regione Campania e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1. comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Tuttavia l'art. 4, comma 2, e l'art. 7 della legge in esame, che prevedono rispettivamente l'affidamento incondizionato di nuove consulenze e l'obbligo per le ASL di indire concorsi riservati per l'assunzione di personale privato, oltre agli altri profili di incostituzionalità che sono di seguito indicati, comportano impegni di spesa che non sono in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dal menzionato Accordo (art. 3, comma 6), contravvenendo in tal modo a specifici vincoli contenuti nel suddetto piano di rientro, strumentali al conseguimento dell’equilibrio economico del sistema sanitario, e contrastano con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso nell’art. 1, comma 796, lett. b), della l. n. 296/2006, che definisce espressamente vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti “gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del sevizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”. Tali articoli eccedono pertanto dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e violano l’art. 117, terzo comma Cost.
Inoltre la circostanza che la Regione abbia violato l'accordo stipulato con il Governo per il rientro della spesa sanitaria, si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.
Gli artt. 4, comma, 2 e 7 della legge in esame sopra indicati presentano inoltre i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
1) L'art. 4 - dopo aver stabilito, al comma 1, la non rinnovabilità o rinegoziabilità delle consulenze in essere conferite dalle Aziende sanitarie locali – dispone, al comma 2, che, "in previsione della scadenza" delle medesime, l'Assessorato regionale possa incaricare della consulenza, se professionalmente competente, il proprio personale in servizio, prevedendo altresì che la corresponsione della remunerazione resti a carico dell’Azienda, secondo le previsioni contrattuali vigenti. In assenza di personale competente, l'Assessorato può autorizzare l'Azienda alla stipula del contratto di consulenza esterno.
La disposizione di cui al comma 2, reintroducendo surrettiziamente la facoltà incondizionata delle Aziende sanitarie locali di affidare nuove consulenze o di rinnovare le consulenze in essere contrasta con il principio fondamentale espresso in materia di coordinamento della finanza pubblica dall'art. 46 del d.l. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/2008), secondo il quale l'affidamento di consulenze è subordinato a rigorosi limiti e condizioni, che consentono di valutare l’utilità e la rilevanza degli incarichi per l’azienda sanitaria in relazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Tali presupposti legittimanti l’affidamento della consulenza riguardano: la specificità dell’oggetto dell’incarico e la sua strumentalità rispetto alle esigenze dell’amministrazione conferente; l’impossibilità oggettiva di utilizzazione di risorse interne; la temporaneità della prestazione e la sua valutazione in termini di grado elevato di qualificazione; la possibilità di prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in presenza dell’accertamento rigoroso di una esperienza qualificata, maturata nel settore ove si presta attività di consulenza.
Nella disposizione regionale in esame non vi è alcuna menzione di tali limiti e condizioni. Anzi per il nuovo affidamento di consulenze, sia a soggetti esterni, sia a personale in servizio presso l’Assessorato, o per il rinnovo di quelle in essere, è necessaria la sola richiesta dell'Azienda interessata.
Anche sotto tale profilo la disposizione in esame eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e viola pertanto l'art. 117, comma 3, della Costituzione.
2) L'articolo 7 della legge in oggetto dispone l’obbligo per le A.S.L. e per le Aziende Ospedaliere di bandire concorsi riservati per i lavoratori che abbiano prestato servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, e che siano stati licenziati o posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento. Tale disposizione eccede dalla competenza del legislatore regionale e risulta incostituzionale sotto vari profili.
- Innanzitutto la previsione in discorso viola il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51, 97 (commi primo e terzo) della Costituzione. Tale principio è stato più volte ribadito da una copiosa giurisprudenza costituzionale, che da ultimo e specificamente in materia di procedure concorsuali riservate ha affermato come esso costituisca "la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza" (sent. n. 81/2006) e che “ La regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selzioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione nell’ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. Pertanto il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile – nella logica di agevolare il buon andamento dell’amministrazione – con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera - salvo circostanze del tutto eccezionali – la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno” (sent. n. 205/2004).
- In secondo luogo, e subordinatamente alla possibilità che possa essere espletato il previsto concorso riservato, la norma regionale in esame, comportando, come si è detto, un impegno di spesa che non è in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dal menzionato Accordo fra Governo e Regione (adottato ai sensi dell'art. 1, comma 180, l. 311/2004, e recepito nella delibera di Giunta Regionale n. 460 del 20 marzo 2007), implica maggiori costi per il personale, privi di copertura finanziaria e risulta pertanto in contrasto con il principio costituzionale di cui all’art 81 Cost., secondo il quale ogni legge che imponga nuovi o maggiori oneri finanziari deve indicarne la relativa copertura.
Per tali motivi si ritiene che gli artt. 4, comma 2, e 7 della legge regionale in discorso debbano essere impugnati, ex art. 127 Cost., innanzi alla Corte Costituzionale.
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