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Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008. (21-11-2008)
Toscana
Legge n.62 del 21-11-2008
n.41 del 28-11-2008
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2009 è stata deliberata l'impugnativa della legge regionale della Toscana n. 62 del 21 novembre 2008, in materia di manutenzione dell'ordinamento regionale.
1) l'articolo 20, modifica l'articolo 17 della l.r. n. 16/2000,estende l'istituzione delle proiezioni delle sedi farmaceutiche a tutti i comuni classificati come montani o parzialmente montani, ai sensi della normativa statale e regionale, in contrasto con il criterio fissato dal legislatore statale per la pianificazione territoriale dell'assistenza farmaceutica, in violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, che attribuisce competenza concorrente alle regioni nella materia della tutela della salute;
2) l'articolo 34, che sostituisce l'articolo 12 bis della l.r. n. 91/98, introduce al comma 4, lettera h), la previsione che la Regione emani un regolamento per " la definizione di criteri per il riuso delle acque", inoltre, la disposizione in oggetto prevede l'esercizio della potestà regolamentare regionale " anche in attuazione" e non esclusivamente in attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 del d.lgs n. 152/06.
Tale norma, pertanto, si pone in contrasto con la normativa statale vigente sopra indicata, presentando profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione ai sensi del quale è conferita allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
La legge regionale n. 75/2009 recante: "Legge di manuntenzione dell'ordinamento regionale 2009" ha modificato, con le norme contenute negli articoli 71 (modifiche all'articolo 17 della l.r. 16/2000), e 88 (modifiche all'articolo 12bis della l.r. 91/1998), le norme oggetto di censura governativa.
Con tali modifiche possono ritenersi superati i rilievi di illegittimità costituzionale formulati in sede di impugnativa della citata legge regionale, per la quale si ritiene sussistano i presupposti per presentare una rinuncia di impugnativa in relazione alla citata legge regionale n. 62/2008.
23-1-2009 /
Impugnata
Il provvedimento è censurabile per le seguenti motivazioni:
1) l'articolo 20, che modifica l'articolo 17 della l.r. n. 16/2000, estende l'istituzione delle proiezioni delle sedi farmaceutiche, che la l.r. n.16/2000 attribuiva ai soli sindaci dei comuni con popolazione sino a dodicimila abitanti, a tutti i comuni "classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale", in contrasto con il criterio fissato dal legislatore statale per la pianificazione territoriale dell'assistenza farmaceutica, secondo il quale, al fine di assicurare l'omogenea distribuzione delle farmacie su tutto il territorio nazionale, la dislocazione territoriale degli esercizi farmaceutici viene effettuata, in base all'articolo 1 della L. n. 475/1968 e dell'art. 104 del R.D. n. 1265 del 1934, tenendo conto del criterio numerico della popolazione e di quello della distanza rispetto ad altri esercizi farmaceutici.
In particolare, il carattere derogatorio di tale disciplina è confermato dal comma 9 dell'art. 17 della medesima legge regionale n. 62/2008, il quale tuttora prevede che nei comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti si debba ricorrere alla procedura ordinaria di decentramento delle farmacie di cui all'art. 5 della legge n. 362 del 1991, che fissa i principi statali inderogabili dalle regioni in questa materia concorrente concernente la tutela della salute (art. 117 comma 3 della Costituzione). Pertanto, tale modifica estende questo istituto ad una serie di comuni aventi popolazione ben superiore ai 12.500 abitanti, consentendo una illegittima elusione dei principi generali previsti dalla legge stataledi cui all'articolo 5 della L. n. 362 del 1991 per il decentramento delle farmacie, in contrasto altresì con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione che attribuisce competenza conncorrente alle regioni nella materia della tutela della salute;
2) l'articolo 34, che sostituisce l'articolo 12 bis della l.r. n. 91/98, introduce al comma 4, lettera h), la previsione che la Regione emani un regolamento per " la definizione di criteri per il riuso delle acque", laddove l'articolo 99, comma 2, del d.lgs n. 152/06, individua come competenza regionale unicamente l'adozione di " norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate"; inoltre, la disposizione in oggetto prevede l'esercizio della potestà regolamentare regionale " anche in attuazione" e non esclusivamente in attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 del d.lgs n. 152/06. Tale norma, pertanto, si pone in contrasto con la normativa statale vigente sopra indicata, presentando profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione ai sensi del quale è conferita allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
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