Dettaglio Legge Regionale

Provvedimenti urgenti e indifferibili. (21-11-2008)
Abruzzo
Legge n.16 del 21-11-2008
n.8 del 26-11-2008
Politiche economiche e finanziarie
23-1-2009 / Impugnata
La legge in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
L'articolo 1, comma 116 nel modificare l'articolo 1, comma 1 della l.r. 17 agosto 2006, n. 28 in materia di trattamento economico del personale trasferito alle Province, dispone che al personale regionale transitato nei ruoli delle amministrazioni
provinciali è corrisposto, dagli Enti di appartenenza, un assegno ad personam non riassorbibile pari alla differenza del trattamento economico retributivo complessivo riferito all’esercizio 2004, al netto di missioni, straordinario ed eventuali emolumenti non appartenenti alla voce "retribuzione", goduto presso l’amministrazione regionale e quello percepito presso l’amministrazione provinciale con decorrenza dall’esercizio 2005.
Così disponendo la norma, consentendo al personale regionale trasferito alle Province, la non riassorbibilità dell'eventuale differenza fra distribuzione spettante all'ente di provenienza e quella spettante nell'amministrazione presso la quale il dipendente viene trasferito conservata con assegno ad personam, si pone in contrasto con i principi di eguaglianza fra i cittadini previsti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione. Non è conforme a legittimità, infatti, consentire al personale regionale trasferito alle Province, la non riassorbibilità dell'eventuale differenza fra retribuzione spettante nell'ente di provenienza e quella spettante nell'amministrazione presso la quale il dipendente viene trasferito, conservata con assegno ad personam. È inoltre contraria alla buona amministrazione la disposizione in esame in quanto il legislatore regionale con l'odierno intervento intende intervenire retroattivamente in un provvedimento legislativo (la l.r. n. 28/06) che avrebbe già dovuto esplicare ed esaurire i suoi effetti. Nel 2006, infatti, con la legge n. 28, il legislatore regionale ha disciplinato il trattamento economico del personale trasferito alle Province. In quella sede l'articolo 1 disponeva la corresponsione da parte dell'ente di appartenenza, di un assegno ad personam, riassorbibile, pari alla differenza del trattamento economico retributivo complessivo riferito all'esercizio 2004 (al netto di alcuni emolumenti), goduto presso l'amministrazione regionale e quello percepito presso l'amministrazione provinciale con decorrenza 2005. Tale legge, quindi, disciplinava una fattispecie concreta in un arco temporale ben definito; aveva una sua copertura economica con risorse iscritte nella UPB di riferimento. L'odierno intervento inciderebbe retroattivamente in una norma che ha già espletato i suoi effetti, violando, quindi, gli articoli 3 e 97 della Costituzione in materia di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Non risulta, inoltre, la copertura economica della modifica oggetto di censura, per cui risulta violato anche l'articolo 81 della Costituzione.
Per i suddetti motivi si ritiene di impugnare la norma dinanzi la Corte.

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