Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco. (4-12-2008)
Lazio
Legge n.21 del 4-12-2008
n.46 del 13-12-2008
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

La legge n. 21 del 04/12/2008 della Regione Lazio, recante “ Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell’ente di gestione del suddetto parco " è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost., con delibera del Consiglio dei Ministri in data 30/01/2009.
I motivi fondanti del ricorso sono stati ravvisati nella violazione degli standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente e del paesaggio di competenza esclusiva statale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.
In particolare essa presentava aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento, ossia l’art. 145 del d.lgs. 42/2004. La suddetta norma regionale prevedeva che " per l'organizzazione dell'ente regionale e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche". Tra le norme richiamate è compreso anche l'art. 26 della l.r. 29/1997 che, al comma 6, dispone che " il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello". Tale disposizione regionale, dettata nell'ambito della legge quadro regionale sulle aree protette, si deve considerare superata, a fronte dell'entrata in vigore dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004, con cui pertanto si pone in contrasto, che prescrive che " per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".
Successivamente il Consiglio della Regione Lazio ha provveduto a modificare l’art. 26 della legge quadro regionale sulle aree protette, il cui richiamo esplicito da parte della l.r. 21/2008 aveva costituito motivo di impugnativa, attraverso la l.r. n 5 del 30/03/2009.
L’art. 1 di detta legge modifica il comma 6 dell’art. 26 della l.r. 29/1997 disponendo che, fermo restando quanto previsto dall’art. 145 del d.lgs. 42/2004, il piano dell’area naturale protetta ha esclusivamente valore di piano urbanistico e non più anche di piano paesistico, in conformità al principio di separazione tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall’altro, di cui alla normativa statale di riferimento. Tale modifica consente, pertanto, l’adeguamento della normativa regionale alle disposizioni dettate dal legislatore nazionale in materia di protezione del paesaggio
Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto, quest’Ufficio, considerato anche il conforme parere del competente Ministero per i beni e le attività culturali, ritiene che ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso.
30-1-2009 / Impugnata
La legge regionale in esame "Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco", presenta profili di illegittimità costituzionale.
Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", la materia della disciplina dei parchi naturali rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela del paesaggio e dell' ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 recante il " Codice dei beni culturali e del paesaggio", che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale, come confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale ( in ultimo si veda la sent. N. 180/2008).
Sulla base di tali premesse è censurabile in quanto in contrasto con alcune disposizioni del surichiamato codice, l'art. 3, comma 2, del provvedimento in esame. Tale norma prevede che " per l'organizzazione dell'ente regionale e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche". Tra le norme richiamate è compreso anche l'art. 26 della l.r. 29/1997 che, al comma 6, dispone che " il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello". La citata disposizione regionale, dettata nell'ambito della legge quadro regionale sulle aree protette, si deve considerare superata, a fronte dell'entrata in vigore dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004 che prescrive che " per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette". La normativa statale, oltre a prevedere un modello gerarchico tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali di governo, la cogenza delle previsioni dei piani paesaggistici per gli strumenti urbanistici degli Enti locali e per gli interventi settoriali, la loro prevalenza sulle disposizioni difformi contenute nei primi - in relazione alla tutela del paesaggio, prevede che <>. La disciplina statale, pertanto, esclude sia che la salvaguardia dei valori paesaggistici di un territorio protetto sia assicurata da strumenti di pianificazione diversi dalla pianificazione paesaggistica, sia che essa possa essere recessiva rispetto ad altre esigenze, urbanistiche o naturalistiche, regolate da diversi strumenti di pianificazione.
Il contrasto della normativa regionale con l'art. 145, comma 3 del Codice, nonché il superamento della separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro, e l’aver compreso la tutela del paesaggio nell'ambito del sistema della pianificazione del territorio, nei tratti dei quali si esprime il contrasto con la normativa statale, sostanziano la violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, nonché della legislazione di principio in materia di “governo del territorio” e “valorizzazione dei beni culturali”, di cui all’articolo 117, comma 3, della stessa, come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 180/2008.

Per le ragioni esposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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