Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di attività professionali turistiche. (19-12-2008)
Puglia
Legge n.37 del 19-12-2008
n.200 del 23-12-2008
Politiche infrastrutturali
6-2-2009 / Impugnata
La legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2008 recante “Norme in materia di attività professionali turistiche” presenta diversi profili di illegittimità costituzionale.

Si premette che, nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di “turismo”, così come stabilito dall’art. 117, comma 4 Cost. e confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale (sent. 197/2003 Corte Cost.), il settore delle professioni turistiche ricade nella materia “professioni”, nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma 3 Cost. Infatti, in presenza della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che ne è stata data dalla Corte Costituzionale in varie pronunce, risulta inevitabile l’attrazione in siffatta materia anche del settore delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratta alla materia residuale del turismo.
Ciò è stato confermato anche dal Consiglio di Stato che, nel parere n. 3165/2003, chiamato a pronunciarsi su alcune disposizioni del DPCM 13/9/2002, concernente il Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in attuazione della l. 135/2001, ha affermato che rientrano nella competenza esclusiva statale per l’esigenza di garantire l’uniformità sul territorio nazionale ed in applicazione del principio del “parallelismo invertito” espresso dalla Corte costituzionale nella sent. n. 303/2003, la disciplina e l’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche. Sulla base di tale parere è intervenuto il DPR 27/4/2004 con il quale è stato disposto il parziale annullamento del DPCM su richiamato adeguandolo a quanto statuito dal Consiglio di Stato.
A fronte di tali premesse sono censurabili le seguenti disposizioni:

- l’art. 2, commi 1 e 2 procede alla istituzione di nuove professioni turistiche (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva). Tale disposizione contrasta con l’art. 117 comma 3, che riconosce in capo allo Stato e alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di professione, violando in tal modo il principio fondamentale per cui le individuazioni delle figure professionali con i relativi profili spetta alla Stato.

- l’art. 4 individua i requisiti minimi per l’accreditamento degli esercenti le professioni turistiche. Tale previsione eccede dalla competenza regionale concorrente alle luce di quanto suesposto, e dunque lede l’art. 117 comma 3 Cost.
In più la Corte Costituzionale (sent. 57/2007) ha statuito che l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un’inutile ingerenza in un settore professionale, costituente principio fondamentale in materia e quindi di competenza statale.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per gli articoli 7 e 8 che procedono alla istituzione e tenuta di albi ed elenchi professionali nonché alla individuazione dei relativi requisiti minimi necessari per accedervi, eccedendo così la competenza regionale in materia, in violazione dell’art. 117 comma 3 Cost. Infatti spettano alla competenza statale sia l’istituzione di nuovi albi, sia l’individuazione dei requisiti per l’esercizio delle professioni ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni che devono avere validità sull’intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale. Le limitazioni introdotte dagli articoli censurati comportano, dunque, una lesione al principio della libera prestazione dei servizi nonché della libera concorrenza la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, secondo comma lettera e) Cost.

Per tali ragioni la legge in esame deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ex art. 127 Cost.

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