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Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009). (24-12-2008)
Marche
Legge n.37 del 24-12-2008
n.121 del 29-12-2008
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
La legge n. 37/2008 della Regione Marche recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009)", è stata oggetto di impugnazione da parte del Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2009, in realazione alle disposizioni di seguito elencate:
- Articolo 9, comma 2, disponeva che, ai fini di una progressiva stabilizzazione, per il personale non dirigenziale, in servizio al 1° gennaio 2008 con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, che aveva maturato tre anni di durata del rapporto di lavoro, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2007, nel periodo di anzianità erano computati gli eventuali periodi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Così disponendo il legislatore regionale legiferava in difformità alla normativa statale di riferimento, di cui all'articolo 1, commi 557 e 558 della l. n. 296/06, nonché dell'articolo 3, commi 90 e 94, della l. n. 244/07, e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5/08, che non ammette la cumulabilità delle esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali differenti. Pertanto la disposizione si poneva in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
- Articolo 9, comma 3, lett. a), il quale prevedeva la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale del servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, che conseguiva alternativamente tre anni di anzianità di servizio per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, anche se prorogati successivamente, con rapporto di lavoro a tempo determinato o in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o mediante convenzioni.
La possibilità di cumulare il periodo di lavoro con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o mediante convenzione, è esclusa dalla normatva statale di riferimento di cui all'articolo 1, commi 557 e 558 della l. n. 296/06, nonché dell'articolo 3, commi 90 e 94, della l. n. 244/07, e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5/08, che non ammette la stabilizzazione del personale in servizio con forme contrattuali di lavoro differenti dal tempo determinato e dalla collaborazione coordinata e continuativa.
Anche tale disposizione, quindi, si poneva in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Con la legge regionale n. 8/2009, recante "Ulteriori Modifiche all'articolo 9 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 "Legge finanziaria 2009", la Regione Marche, abroga il comma 2 dell'articolo 9 e sopprime, al comma 3, le parole "o con altre forme di rapporto flessibile o mediante convenzioni", adeguandosi ai rilievi formulati dal Governo in quella sede e conformandosi alla disciplina statale di riferimento.
Alla luce delle suddette motivazioni, vengono meno le censure formulate e si ritiene che si possa rinuciare all'impugnazione di cui in premessa.
20-2-2009 /
Impugnata
I commi 2 e 3, dell'articolo 9, della legge in esame, sono illegittimi per i motivi che di seguito si espongono.
- Il comma 2 dell'articolo 9 prevede che, ai fini della progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, "per il personale di cui all'articolo 34, comma 2, della L.R. n. 25/2008 nel periodo di anzianità sono computati gli eventuali periodi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa". Così disponendo il legislatore regionale legifera in difformità della normativa statale di riferimento, di cui all'articolo 1, commi 557 e 558 della l. n. 296/06, nonché dell'articolo 3, commi 90 e 94, della l. n. 244/07, e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5/08, che non ammette la cumulabilità delle esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali differenti.
Così disponendo la disposizione contrasta con i principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
- il comma 3 prevede la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale del servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, che consegue alternativamente tre anni di anzianità di servizio per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti in virtù, (lett. a)) "di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, anche se prorogati successivamente, con rapporto di lavoro a tempo determinato o in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o mediante convenzioni". La possibilità di cumulare il periodo di lavoro con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o mediante convenzione, è esclusa dalla normatva statale di riferimento di cui all'articolo 1, commi 557 e 558 della l. n. 296/06, nonché dell'articolo 3, commi 90 e 94, della l. n. 244/07, e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5/08, che non ammette la stabilizzazione del personale in servizio con forme contrattuali di lavoro differenti dal tempo determinato e dalla collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione, quindi, contrasta con i principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Si ritiene, quindi, di proporre questione di legittimità costituzionale.
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