Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata - Legge finanziaria 2009. (24-12-2008)
Basilicata
Legge n.31 del 24-12-2008
n.60 del 29-12-2008
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa

RINUNCIA IMPUGNATIVA


Con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009, è stato impugnato l'articolo 10, comma 4, della l.r. Basilicata n. 31/08. Tale norma stabilisce che "la costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla rete, di cui al precedente art. 9, e di cui all'art. 3, comma 2, lettere a. 2), a. 5). c), d) della L.R. n. 9/2007, è realizzata tramite la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i.(..). Tale disciplina è integralmente sostitutiva dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003".
Così disponendo, nel disciplinare una materia di legislazione esclusiva dello Stato in modo difforme dalla normativa statale di riferimento, in particolare difforme dal d. lgs. n. 387/03, la norma in esame è stata censurata dal Governo per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. Corte Costituzionale 25 Novembre 2008, sentenza n. 387).

Successivamente, a seguito di tavolo tecnico istituito con le amministrazioni competenti, la Regione si è adeguata ai rilievi governativi e, con l'articolo 32, comma 2, della l.r. n. 27/09, ha integralmente sostituito l'articolo 10, comma 4, precedentemente impugnato. La legge n. 27/09 è stata esaminata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 ottobre 2009, con l'esito di non impugnativa, con conforme parere del Ministero dell'ambiente.

Per i suddetti motivi, quindi, si propone la rinuncia all'impugnazione della l.r. Basilicata n. 31/08.
20-2-2009 / Impugnata
L'articolo 10 della legge in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
L’art. 10 della legge in esame introduce un procedimento semplificato applicabile agli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del D. lgs. n. 387/03, ovvero agli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta. In particolare, il comma 4 dell'art. 10 stabilisce che "la costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla rete, di cui al precedente art. 9, e di cui all'art. 3, comma 2, lettere a. 2), a. 5). c), d) della L.R. n. 9/2007, è realizzata tramite la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i.(..). Tale disciplina è integralmente sostitutiva dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.
Tra gli impianti di cui all'art. 9 della legge regionale in esame, figurano al comma 1, lett. c), gli impianti alimentati da fonti non fossili, di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 387/2003, per una potenza installata complessiva massima di 200 MW.
In particolare l'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 dispone che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (...) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Inoltre l'art. 1, comma 5 del D. Lgs. n. 59/2005 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) prevede che "Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto."
Infatti, gli impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW, anche alimentati da fonti rinnovabili, rientrano nell'attività di cui al punto 1.1. dell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE e sono, dunque, soggetti al rilascio di un'autorizzazione in forma scritta a norma dell'art. 2 della direttiva stessa.
Alla luce di quanto sopraesposto, considerando che la legge in esame autorizza la messa in esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, soggetti alla direttiva IPPC, sulla base di una semplice DIA, anziché in forza di apposito provvedimento di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, si pone in contrasto con la legislazione nazionale e comunitaria in materia.
In conclusione si rileva che l'articolo 10, comma 4, nel disciplinare una materia di legislazione esclusiva dello Stato in modo difforme dalla normativa statale di riferimento, in particolare difforme dal d. lgs. n. 387/03, viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (Corte Costituzionale 25 Novembre 2008, sentenza n. 387)
Per tali ragioni, la legge regionale deve essere impugnata dinanzi la Corte Costituzionale, ai sensi art. 127 della Costituzione

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