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Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. (29-12-2008)
Calabria
Legge n.42 del 29-12-2008
n.24 del 30-12-2008
Politiche infrastrutturali
20-2-2009 /
Impugnata
La legge, che detta norme per il rilascio dei titoli autorizzativi per l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, presenta molteplici aspetti di illegittimità.
In particolare:
1) La norma contenuta nell’articolo 2 introduce soglie di potenza autorizzabili, nelle more della approvazione del PEAR (piano energetico ambientale regionale) individuando limiti massimi da raggiungere entro il 2009. Tale disposizione risulta illogica in quanto, in assenza dell’indicazione di alcun criterio, contingenta la produzione di energia da fonti rinnovabili e pregiudica quindi l’iniziativa economica nel settore, in violazione dell’articolo 41 Cost. La norma, inoltre, è suscettibile di determinare un pregiudizio al raggiungimento dell'obiettivo di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitari (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, direttiva 2006/32/CE, proposta di direttiva COM(2008)/30/SEC(2008)/57/SEC(2008)/85), in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost.
2) la norma contenuta nell’articolo 3 , comma 1, prevede la costituzione di una riserva strategica sino al 20%, del quantitativo della potenza autorizzabile per ciascuna fonte energetica, a favore di azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale, tramite la stipulazione di protocolli d'intesa con primari operatori “preferibilmente con partenariato calabrese, che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese, anche nella componentistica energetica” e l'assegnazione “di quote di energia a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico, al fine di favorire la riduzione dei relativi costi”.
La disposizione dunque prevede una corsia preferenziale di accesso al mercato per i soggetti “selezionati” attraverso i protocolli d’intesa ovvero che gestiscano servizi pubblici ad elevato fabbisogno energetico. Si configura pertanto la violazione degli articoli 41 (libertà di iniziativa economica) e 117, comma 3, Cost. in relazione al principio fondamentale di libertà della produzione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. 79/1999.
Inoltre i criteri di preferenza individuati per la scelta dei soggetti con cui stipulare i protocolli di intesa per l’assegnazione di quote riservate integrano la violazione dell'articolo 12, comma 6, del Dlgs 387/2003 che pone il divieto di subordinare l’autorizzazione a misure di compensazione a favore delle Regioni. In tale fattispecie rientra la condizione prevista per i potenziali operatori di destinare una quota degli investimenti per attività di sviluppo “locali” che integra un vantaggio di rilievo economico per la Regione. Il concetto di “misura di compensazione”, di cui al citato art. 12, va infatti inteso in senso ampio fino a comprendere ogni misura ad effetto compensativo avente rilevanza economica..
3) Le disposizione di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, prevedono rispettivamente che: “Non può essere dato corso ad istanze di autorizzazione unica presentate al Dipartimento Attività Produttive nel periodo di sospensione previsto dall'art 53 comma 3 della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 e s.m.i.” e , che non può “essere dato corso ad istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione” . Tali norme, disponendo la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti, trasferendo in capo al proponente la valutazione della conformità della sua istanza già pendente alle sopravvenute norme di cui alla legge in esame, alle quali è quindi conferita efficacia retroattiva, prefigura la violazione per i procedimenti in corso dei principi di certezza del diritto (che impone che le norme comunitarie ed interne, nelle materie disciplinate dal diritto comunitario, siano applicate in modo non equivoco consentendo ai soggetti interessati di conoscere i propri diritti ed obblighi in modo chiaro, preciso e prevedibile) nonché dei principi di buona fede e affidamento, principi di derivazione comunitaria oggi immediatamente operanti nell’ordinamento interno per effetto del richiamo ai principi dell’ordinamento comunitario di cui all’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni medesime integrano inoltre violazione specifica del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) in relazione al mancato svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze pendenti, intesi come sede naturale di ponderazione degli interessi pubblici e privati sottesi al potere di autorizzazione, nel rispetto dei canoni di trasparenza e partecipazione al procedimento postulati dai richiamati principi costituzionali dell’azione amministrativa e declinati dalla citata legge n. 241/1990 con, tra gli altri, gli artt. 2 e 3 che sanciscono, rispettivamente, il dovere della pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
4)L’Allegato sub 1 che costituisce parte integrante della legge, specifica “le procedure e gli indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili [...] in applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE”. Esso presenta aspetti di illegittimità relativamente ai seguenti punti :
A)il punto 2.3, denuncia di inizio attività, individua un elenco di tipologie di impianti (con potenza nominale inferiore o uguale a 500 Kwe) soggetti alla sola disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) per i quali è stabilita una soglia maggiore di quella prevista dalla tabella di cui all’articolo 2, comma 161, delle legge 244/07 (finanziaria 2008) per l’applicazione della sola denuncia di inizio attività. Tale previsione eccede dalle competenze regionali ponendosi in contrasto con il principio fondamentale in materia di energia contenuto nell’art. 12, comma 5, del citato d. lgs. 387/2003 che affida ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, la individuazione di “maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività“, in violazione , quindi dell'art. 117, comma 3, Cost.
Inoltre, tali tipologie di interventi non sono individuate in base alle “caratteristiche dei siti di installazione” ma in base a criteri idonei a determinare discriminazioni ingiustificate ed effetti distorsivi della concorrenza. In particolare, introdurre il regime semplificato per gli impianti finalizzati all’autoconsumo (cfr. primo punto dell’elenco) integra una violazione dei principi concorrenziali in materia, considerato che un impianto finalizzato all’autoconsumo ha un impatto sul territorio identico ad un impianto dello stesso tipo e di pari capacità produttiva non destinato all’autoconsumo.
B) Il punto 4.2 relativo alla domanda di autorizzazione prevede , alla lettera f), che alla domanda sia allegato uno studio delle potenzialità anemologiche del sito che siano tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento.
La previsione è idonea a determinare notevoli ostacoli allo sviluppo di tale tipologia di impianti. I siti con più di 1800 ore sono infatti pochi se si considera che nel 2007 la media nazionale di ore di funzionamento di tutti gli impianti eolici installati sul territorio nazionale è stata di circa 1500 ore (dato GSE – Statistiche delle fonti rinnovabili 2007).
Pertanto la disposizione in esame , in quanto è idonea a contribuire al mancato raggiungimento dell'obiettivo di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitari (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, direttiva 2006/32/CE, proposta di direttiva COM(2008)/30/SEC(2008)/57/SEC(2008)/85), si pone in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost
Essa, inoltre, si pone in contrasto con l’art. 12 del citato d. lgs. n. 387/2003 in quanto la condizione posta (ore di funzionamento) è estranea a ragioni “di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” indicate dal comma 3 del medesimo art. 12 come parametri di riferimento per il rilascio dell’autorizzazione. La norma regionale pertanto, più che come specifico provvedimento di tutela, si configura come una moratoria di fatto, con tutte le conseguenze le indicate conseguenze in termini di mancato rispetto degli obblighi internazionali e comunitari.
C) lo stesso punto 4.2. prevede inoltre alla lettera i) che la domanda di autorizzazione sia corredata anche dalla deliberazione favorevole del consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto (sia pure per i soli impianti di potenza superiore a 500 kW). Detta disposizione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di energia , contenuti nell'articolo 12, del d. lgs n. 387/ 2003 - che qualifica (comma 1) come indifferibili e di pubblica utilità le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, sottoponendoli ad autorizazione unica (comma 3) - in violazione dell'articolo 117, terzo comma Cost.
D) il medesimo punto 4.2. prevede altresì alla lettera l) che il proponente alleghi alla domanda un atto di impegno con il quale lo stesso si obblighi, tra l’altro, a : costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione Calabria; a sottoscrivere garanzie fideiussorie a vario titolo, anche prima dell’insediamento della conferenza di servizi; favorire l'imprenditoria calabrese nella fase di realizzazione; favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto; - versare a favore della Regione Calabria oneri per il monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, della somma di 50 cent per ogni KW eolico di potenza elettrica nominale autorizzata (1,5euro per le altre tipologie); stabilendo alla successiva lettera o) che il medesimo proponente alleghi alla domanda ricevuta del versamento di oneri istruttori a favore della Regione pari a 100 euro per ogni MW, con un minimo di 300 euro.
Dette previsioni pongono una serie di condizioni per l’avvio dei procedimenti che sono del tutto estranee all’oggetto dei procedimenti medesimi (residenza fiscale, favorire l’imprenditoria locale e l’occupazione) e quindi idonee a limitare la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita, e perseguita in tale settore dal citato art. 1 del d. lgs. 79/1999, con le richiamate conseguenze anche sul piano del mancato rispetto degli obblighi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le disposizioni sono altresì in contrasto con il divieto di misure di compensazione di cui al comma 5 dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003 in quanto dalla loro applicazione discendono vantaggi di rilievo economico a favore della Regione, in contrasto quindi con l’articolo 41 Cost e con principi fondamentali in materia di energia contenute nelle citate norme statali in violazione dell’articolo 117, terzo comma Cost.
Analoghe considerazioni vanno svolte per i previsti oneri a contenuto economico (fideiussioni, oneri istruttori e di monitoraggio) che violano il canone della ragionevolezza andando a discriminare gli operatori italiani rispetto a quelli comunitari, in violazione dell’articolo 97 Cost..
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