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La legge regionale in esame, recante disposizioni in materia sanitaria, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) L’art. 1 , comma 2, disponendo che il personale sanitario incaricato ai sensi della l. n. 740/1970 (recante l’”Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria”) sia inquadrato con uguale numero di ore contrattualizzate nei ruoli del Servizio sanitario regionale nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle aziende sanitarie provinciali, eccede dalla competenza regionale in quanto:
- viola il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 1 aprile 2008, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), secondo il quale, nell’ambito del trasferimento del personale sanitario penitenziario al Servizio sanitario regionale, i rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge n. 740 del 1970 continuano ad essere disciplinati dalla stessa legge fino alla relativa scadenza. Secondo tale norma finanziaria statale infatti il personale sanitario penitenziario “incaricato” ai sensi della menzionata legge n. 740 del 1970, a differenza del personale dipendente di ruolo dell’amministrazione penitenziaria, non è inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario regionale, ma è semplicemente trasferito alle Aziende sanitarie locali continuando ad essere disciplinato e retribuito secondo quanto previsto dalla citata legge statale. La disposizione regionale in esame pertanto, che comporta oneri aggiuntivi non quantificati, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e viola l’art. 117, terzo comma, Cost.
- comportando l’inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale dei dirigenti medici che sono stati ammessi all’ “incarico” di cui alla legge n. 740 del 1970 mediante pubblico concorso per titoli e in possesso del solo diploma di laurea in medicina e chirurgia, contrasta con il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all’art. 15 del D.Lgs. . 502 del 1992 e all’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 1997, secondo il quale alla dirigenza sanitaria si accede per concorso pubblico per titoli ed esami solo se in possesso della laurea e della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Così disponendo pertanto la disposizione regionale eccede dalla competenza legislativa concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute e viola l’art. 117, terzo comma, Cost.
Per tali motivi si ritiene che le disposizioni censurate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale.
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