Dettaglio Legge Regionale

Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare. (24-12-2008)
Lazio
Legge n.26 del 24-12-2008
n.48 del 27-12-2008
Politiche socio sanitarie e culturali
20-2-2009 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante "Norme per la tutela dei minori e per la diffusione della cultura della mediazione familiare", presenta profili di illegittimità costituzionale.

Specificamente l'art. 1, comma 2, della legge regionale in oggetto reca la definizione generale del ruolo e della figura professionale del 'mediatore familiare'; gli artt. 3 e 4 prevedono e disciplinano la particolare figura di mediatore familiare costituita dal 'coordinatore per la mediazione familiare' (istituito presso ogni ASL), del quale stabiliscono i compiti e le finalità ; l'art. 6, infine, reca analitica disciplina dei requisiti per l'accesso all'elenco regionale dei mediatori familiari, contestualmente istituito. Tale articolo è stato inoltre modificato dalla legge regionale n. 27/2008, estendendo le ipotesi di iscrizione all'albo regionale.

E' da osservare che la Legge n. 54/2006, recante la disciplina dell'affido condiviso, ha introdotto nell'ordinamento significative disposizioni in materia di mediazione familiare, fra le quali spicca quella di cui all'art. 1, comma 2, laddove prevede l'inserimento dell'art. 155 sexies, cod. civ., che recita: "Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".
Tuttavia, con la succitata normativa non viene istituita la figura professionale del mediatore familiare, né, a maggior ragione, essa viene definita e disciplinata.

Ora, secondo un consolidato orientamento della Corte Costituzionale, da ultimo espresso nella Sent. 222 del 2008 e precedentemente formulato in pronunce quali la n. 153 e la n. 40 del 2006, la n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005, la n. 353/2003, spetta allo Stato, nell'ambito della propria competenza a legiferare sui principi fondamentali in materia di Professioni, l'individuazione delle figure professionali con i relativi requisiti di accesso, albi ed elenchi, i quali ultimi (sent. 355/05) hanno una funzione individuatrice delle professioni preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Giovandosi esemplificativamente di quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 153/2006: "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale".

In piena consonanza con la giurisprudenza fin qui richiamata si pone l'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30/2006, ricognitivo dei principi fondamentali in materia di professioni, laddove afferma che "la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale".

Ne consegue che il legislatore regionale ha, nella fattispecie, travalicato la propria competenza normativa costituzionalmente assegnata, con la previsione delle figure professionali del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare e con la definizione di funzioni e requisiti d'accesso quali risultanti dalla disciplina dell'Elenco regionale dei mediatori familiari.

Per tali motivi l'art. 1, comma 2, e gli artt. 3, 4, 6 della l.r. in oggetto, nonché le disposizioni con essi inscindibilmente connesse o dipendenti, quali le modifiche all'art. 6 introdotte dalla l. r. n. 27/2008, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione, devono essere impugnati innanzi alla Corte Costituzionale.

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