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Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). (29-1-2009)
Lombardia
Legge n.1 del 29-1-2009
n.4 del 30-1-2009
Politiche infrastrutturali
27-3-2009 /
Impugnata
La legge in esame che detta modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti disposizioni :
1) l’art. 4 , comma 1 lettera b) della legge in esame aggiunge la lettera h ter) all’art.44 della l.r. 26/03, attribuendo alla competenza della Regione la verifica del piano d’ambito approvato dall’Autorità, ferme restando le competenze del Coviri previste dall’art. 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006. Tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d’ambito alla Giunta regionale, risulta in contrasto con quanto disposto dallo stesso art. 149, comma 6 e 161 comma 4 lettera b) del decreto su citato: dette norme statali, infatti, poste a tutela dell’ambiente e delle condizioni di concorrenzialità, attribuiscono al il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) ,la competenza di verifica del piano d’ambito. La norme regionale risulta pertanto violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente di cui al’articolo 117, secondo comma, lettere e) e s).Cost.
Analoghe osservazioni valgono per l'art. 5, del presente provvedimento, che novellando l'articolo 48 della l.r. n. 26/2003, prevede, al comma 4, che la Giunta regionale verifichi il piano in base ai criteri di cui all'art. 149, comma 6 del d.lgs. 152/2006 e detti, ove necessario, prescrizioni vincolanti.
2) gli artt. 5 e 8 della legge in esame , rispettivamente, modificano gli articoli 48 e 51 della l.r. 26/2003. Con la novella apportata al comma 2 lettera e) dell’art. 48 della l.r. 26/2003 si afferma che " L'Autorità determina il sistema tariffario d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati" . La nuova formulazione dell’art.51 della medesima l.r. prevede che il sistema tariffario è determinato dall’Autorità in conformità alle prescrizioni regionali e che la stessa Autorità preveda indicazioni per la riscossione e la ripartizione della tariffa tra il soggetto erogatore e il gestore del servizio. Le descritte norme regionali, stabilendo che le tariffe suddette debbano essere determinate esclusivamente sulla base delle prescrizioni regionali, contrastano con quanto disposto dall'art. 154, commi 2 e 4 del d.lgs. 152/2006, in base al quale il Ministero dell' Ambiente definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, mentre l'Autorità d'ambito è tenuta a determinare la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale surichiamato, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Inoltre, l'art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152/2006, prevede che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) predisponga con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato articolo 154. Da ciò si evince la riserva statale sulla determinazione dei criteri per l'individuazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che devono essere presi in considerazioni dall'AATO nel definire il sistema tariffario. Infatti, la determinazione della tariffa di riferimento, costituendo la base della tariffa determinata dall'AATO, garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale, come segnalato dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed è riconducibile alla materia " tutela della concorrenza" ( sent. Corte cost. n. 1/2008).
Pertanto, le disposizioni regionali in esame, contrastando con la citata normativa statale, violano la competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e, Cost. in quanto la definizione della tariffa rientra tra gli interventi finalizzati a promuovere la c.d. concorrenza "per il mercato".
Le norme violano altresì l'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento concernenti la determinazione della tariffa di riferimento sono volte a garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.
Si segnala che analoghe disposizioni della legge della Regione Emilia Romagna, la l. r. n. 10/2008, sono state impugnate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/08/2008.
Per i motivi suesposti si promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost.
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