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Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale. (2-2-2009)
Valle Aosta
Legge n.5 del 2-2-2009
n.6 del 10-2-2009
Politiche ordinamentali e statuti
27-3-2009 /
Impugnata
La legge regionale 2 febbraio 2009, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale" è censurabile in ordine all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, che prevede la disciplina delle assenze per malattia dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali valdostani e degli altri enti della Regione, ponendosi in contrasto con l'articolo 71 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, n. 133 del 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
In particolare, viene previsto al comma 1 del citato articolo 2 l'obbligo del controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei dipendenti, solamente nel caso in cui l'assenza sia continuativa per almeno dieci giorni, non prevedendo anche l'obbligatorietà del controllo nei casi di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative (articolo 71, comma 3, d.l. n. 112/2008).
Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 della legge in esame vengono disciplinate le fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo da parte degli enti interessati, individuate dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. Tali fasce di reperibilità del lavoratore sono difformi da quelle indicate dall'articolo 71, comma 3 del d.l. n. 112/2008, che le fissa dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00.
Il comma 3, dell'articolo 2, prevede che il contratto collettivo regionale di lavoro stabilisca l'ammontare della riduzione del trattamento economico da effettuarsi nei primi cinque giorni di assenza per malattia, quale che sia la durata del periodo di assenza, prescrivendo una decurtazione diversa da quella indicata dall'articolo 71, comma 1, del citato decreto legge n. 112/2008, che prevede che nei primi dieci giorni di assenza, venga corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Tale norma prevede che la trattenuta operi per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno, e per tutti i dieci giorni anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni.
L’articolo 71 citato costituisce esplicazione della competenza statale ex articolo 117, comma 2, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile e articolo 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Tale articolo, infatti, prevede espressamente al comma 1 l’applicabilità delle disposizioni a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n 165/2001, compreso quindi il personale regionale.
La disciplina dettata dal citato decreto legge detta misure necessarie e urgenti per l’unitarietà dell’intero sistema nazionale finanziario e tributario, ai fini di un efficiente reperimento delle risorse in connessione alla ripartizione delle competenze fondate tra i diversi livelli territoriali di governo. Infatti, lo stesso articolo 71, comma 1, prevede che “i risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio”.
Pertanto, si ritiene che tali disposizioni non rientrino nella materia dell' "ordinamento del personale regionale", che attiene alla potestà legislativa esclusiva della Regione ai sensi dello Statuto di autonomia, ma siano, invece, riconducibili alla materia del “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” di cui all’art. 117, comma 3, Cost., per la quale la Regione ha competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n . 3/2001, che rende applicabili, anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome, la particolare forma di autonomia del nuovo articolo 117, in quanto più ampia rispetto a quella prevista dai rispettivi Statuti. Pertanto, i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale proprio in tale materia , spinti da istanze di coesione nazionale, come afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n.82/2007, “possono imporre limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi…..Tali vincoli …..devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell’obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all’azione di risanamento della finanza pubblica”. Per cui tali norme possono essere considerate come espressione di indefettibili esigenze di carattere unitario, per cui inderogabili da parte delle autonomie speciali.
Ancor più vincolante per le regioni e le province autonome risulta l’inquadramento di tale materia nell’ "ordinamento civile", di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), in quanto incidente sullo status del dipendente, alla luce della decisione della consulta n. 95/2007. In tale sentenza avente ad oggetto la soppressione delle indennità di trasferta previste per il personale pubblico di cui all’articolo 1, comma 2 deld.lgs. n. 165/2001, la Corte afferma che “esse disponendo la soppressione delle indennità e stabilendo l’inderogabilità di tale soppressione con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, ha inteso incidere sull’autonomia negoziale collettiva nell’intero settore del pubblico impiego. Infatti, il rapporto di pubblico impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali, essendo stato “privatizzato” è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è perciò soggetto alle regole che garantiscono l’uniformità di tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità, costituisce un limite alla competenza residuale degli enti territoriali".
Per le medesime motivazioni è, inoltre, censurabile l'articolo 3, che consente che il personale in servizio presso la regione possa chiedere di essere esonerato dal servizio solamente nel corso del triennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni, anziché nel corso del quinquennio, come previsto, invece, dalla normativa statale di cui all'articolo 72 del citato decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 133/2008.
La Regione ha solamente la potestà di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione in materia di "previdenza e assicurazioni sociali", così come previsto dallo Statuto all'articolo 3, comma 1, lettera h).
Pertanto, per quanto sopra evidenziato, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 3 della legge regionale violano l' articolo 117, comma 3 (coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario), e l'articolo 117, comma 2, lettera l) (ordinamento civile ) della Costituzione nonché i principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Per tali motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame.
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