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La legge della Regione Abruzzo n. 4 dell’11 marzo 2022, recante “Interventi a favore del mototurismo” è censurabile relativamente alla disposizione finanziaria contenuta nell’articolo 6 che, per i motivi di seguito indicati, si pone in contrasto con l’articolo 81 della Costituzione.
La citata previsione regionale testualmente recita:
“1. Agli adempimenti disposti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.
2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 4 si fa fronte, a decorrere dall'anno 2023, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Risorse per interventi a favore del mototurismo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 07 "Turismo", Programma 01, "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.”
La disposizione regionale, al comma 1, dell’articolo 6, non quantifica gli oneri derivanti dagli interventi previsti agli articoli 1, 2, 3 e 5 né indica in modo puntuale la relativa copertura finanziaria per ciascuno degli esercizi che compongono il bilancio di previsione 2022-2024.
Inoltre, il comma 2 stabilisce, senza peraltro nulla prevedere per l’esercizio 2022, che a decorrere dall'esercizio 2023, agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 4 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, senza, tuttavia, quantificarne il relativo onere per gli esercizi 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022-2024, rinviando a tal fine alle leggi di bilancio degli esercizi successivi.
La norma regionale si pone, pertanto, in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 19, comma 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone che "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e con il principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., di cui il suddetto art. 19 della legge n. 196/2009 costituisce disposizione specificativa.
In tal senso si richiamano le sentenze della Corte Costituzionale n. 147/2018 e n. 181/2013.
Per questo motivo la legge regionale, limitatamente alla disposizione contenuta nell’articolo 6, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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