Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregioni Alpi Mediterraneo. (16-2-2009)
Liguria
Legge n.1 del 16-2-2009
n.4 del 25-2-2009
Politiche ordinamentali e statuti
23-4-2009 / Impugnata
Con la legge regionale in esame la Regione Liguria, unitamente alle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta , Provence-Alpes-Cote d'Azur e Rhone-Alpes disciplina la partecipazione alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato "Euroregione Alpi Mediterraneo", ai sensi del Regolamento CE n. 1082/2006, attraverso la stipula di una Convenzione e di uno Statuto, allegati alla legge regionale, che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede in Francia ed è disciplinato dal diritto francese. Le finalità indicate nel provvedimento in esame sono quelle di favorire una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni Europee, al fine di rafforzare i legami politici, economici, sociali, culturali delle rispettive popolazioni.

In via preliminare, in merito alla scelta dello strumento legislativo si osserva quanto segue:
Il Regolamento CE n. 1082/2006 ha introdotto nell'ordinamento comunitario l'istituto del GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, costituito sul territorio della Comunità da Stati membri, Autorità regionali, Autorità locali o organismi di diritto pubblico appartenenti ad almeno due Stati membri (art. 3). Il GECT ha personalità giuridica, secondo la legislazione del paese nel quale si stabilisce la sede sociale (art. 2). L'obiettivo del GECT è di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione territoriale tra i suoi membri, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale (art. 1). In particolare l'articolo 4 stabilisce il dovere di notifica allo Stato, da parte dei potenziali membri, dell'intenzione di costituire o partecipare al GECT, insieme alla trasmissione della copia della Convenzione e dello Statuto. La notifica si sostanzia in una richiesta di autorizzazione, in quanto lo Stato membro, "tenuto conto della sua struttura costituzionale", deciderà se autorizzare o meno la costituzione o partecipazione al GECT, entro tre mesi dalla ricezione della domanda di autorizzazione. Lo Stato membro è chiamato altresì a designare le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti.
La Regione Liguria ha provveduto pertanto a notificare, in data 27 gennaio 2009, al Dipartimento Affari regionali la sua partecipazione, trasmettendo lo schema di Statuto e Convenzione del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003, applicabile in analogia, nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali di attuazione del citato Regolamento CE, come previsto dall'articolo 16, che prevede che gli Stati membri adottino "le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione" del regolamento.
Le disposizioni di attuazione del Regolamento sono state inserite nel disegno di legge comunitaria 2008, approvato in prima lettura dal Senato il 17 marzo 2009 (artt. 40, 41 e 42) e in prossima discussione alla Camera dei Deputati.
Nelle more del perfezionamento della procedura autorizzatoria, la Regione ha, però, approvato la legge in esame, con l'allegato A, composto dalla Convenzione e dallo Statuto del GECT, che costituisce parte integrante della legge stessa. Così facendo, la Regione nel disciplinare con legge la partecipazione alla costituzione del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo, prima della conclusione del procedimento mediante il quale il Governo autorizza la partecipazione di un membro potenziale al GECT, viola il principio di leale collaborazione, che deve presiedere in tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione nonché viola il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, in relazione al citato articolo 16 del Regolamento, che prevede che gli Stati membri adottino "le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione" del Regolamento stesso. Peraltro, la legge non contiene alcuna disposizione di sospensione degli effetti in attesa della prevista autorizzazione, in quanto l'articolo 4 della legge regionale prevede solo che la partecipazione della Regione Liguria al "GECT Euroregione Alpi Mediterraneo" debba intendersi "perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio".

Nel merito sono censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 1, comma 1, come previsto dall'articolo 6, punto 1 della Convenzione, ove indicano tra gli obiettivi della Regione Liguria, unitamente alle altre Regioni ivi indicate, il rafforzamento dei "legami politici, economici, sociali e culturali", ampliano le competenze assegnate al GECT dal Regolamento CE n. 1082/2006, previste dagli articoli 1, comma 2, e 7, comma 2, che indicano esclusivamente che gli obiettivi e i compiti affidatigli si limitino "all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale". Ciò in violazione dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in virtù del quale la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

2) per le medesime motivazioni è parimenti censurabile l'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), come previsto dall'articolo 7, punti 2) e 4) della Convenzione, che prevedono rispettivamente tra i compiti del GECT la "promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee" e l' "adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT", in contrasto con il citato articolo 7 del Regolamento CE, che limita le attività del GECT alla "attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità" .

Per tali motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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